Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5403 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5403 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA
sul rrcorso 11441-2010 proposto da:
ADRIANI SERVIZI SRL, elettivamente domIci iato in ROMA
VIA DELRINO FEDERICO 7 A/1, presso lo studio
dell’avvocato ANNA RITA ZEDDA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANGELO ANTONIO
TORRELLI;
– ricorrente contro
EQUITALIA GERIT SPA SEDE DELL’AQUILA, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso
lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA FRASCA;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 07/03/2018

AGENZIA

DELLE

ENTRATE

DIREZIONE

PROVINCIALE

DELL’AQUILA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA
DELLE ENTRATE DI ROMA;
– intimati –

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 34/2009 della COMM.TRIR.REG.

di

L’AQUILA, depositata il 09/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/09/2017 dal Consigliere Dott. FAUSTO
IZZO.

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. L’Adriani Servizi s.r.l. ricorre a questa Corte onde sentir cassare con il favore
delle spese l’impugnata sentenza (nr. 34\3\09) della C.T.R. Abruzzo del 16\3\2009
che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria
disposta in suo danno il 26\3\2007, per la complessiva somma di € 10.557,50
(doppio del carico debitorio), a seguito del mancato pagamento di tributi divenuti

La CTR ha motivato il proprio giudizio osservando, tra l’altro, che:
– in ordine alla mancata produzione degli originali di notifica degli atti
presupposti, l’idoneità della documentazione prodotta nella specie “solo in copia”
è affermata dall’art. 2719 c.c. non essendo stata disconosciuta innanzi alla C.T.P.;
– la cartella di pagamento era stata “regolarmente notificate a tempo debito”;

la pretesa illegittimità della disposta iscrizione per omessa notifica

dell’intimazione ad adempiere (art. 50 d.P.R. 602 del 1973), era tardivamente
eccepita, considerato che l’atto oggetto di ricorso è “impugnabile solo per vizi
propri”, se la cartella che precede sia stata notificata regolarmente;
– era condivisibile l’obiezione del concessionario secondo cui, non avendo il
contribuente sollevato la relativa eccezione in primo grado, “lo stesso non può
innanzi alla Commissione Tributaria Regionale formulare domande nuove”;
– infine, non sussisteva la lamentata violazione delle norme dello Statuto del
contribuente, in quanto nella specie l’originaria cartella era stata emessa a seguito
di un controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. 600 del 1973 e cioè di “una
mera operazione di liquidazione delle imposte dovute in base a quanto dichiarato
dallo stesso contribuente”.

2. Il ricorso della parte si vale di sei motivi – illustrati con memoria – ai quali
replica il solo concessionario con controricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360,
comma primo, n. 4, cod. proc. civ., un vizio di omessa pronuncia in ordine

definitivi (Iva, Irpeg, Irap anno di imposta 2003).

all’eccepita

inammissibilità

delle

produzioni

documentali

eseguite

dal

concessionario, costituitosi tardivamente, la C.T.R. “non si è pronunciata
sull’eccezione” con l’effetto di rendere nulla la sentenza da essa adottata
“essendosi completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione
del caso concreto”.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere per gli effetti dell’art. 360,

contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo dell’eccepita inidoneità probatoria
dei documenti prodotti in copia, atteso che sebbene si fosse opposto che solo gli
originali degli avvisi di ricevimento erano in grado di provare la regolarità della
notifica (della cartella n. 05420060011936411), la CTR “aveva omesso di motivare
sulle precise e puntuali censure di cui al relativo motivo” ed era incorsa “in palese
illogicità e contraddittorietà” allorquando aveva assunto che il motivo “fosse stato
sollevato per la prima volta in appello”, benché in primo grado si fosse richiesta a
conferma della deduzione l’esibizione degli originali.
2.3. Con il terzo motivo lamenta a mente dell’art. 360, comma primo, n. 3,
c.p.c. la violazione e falsa applicazione dello Statuto del contribuente avendo la
C.T.R. erroneamente “assunto la legittimità dell’operato dell’ufficio” in quanto si
tratterebbe di controllo automatizzato ovvero di una mera operazione di
liquidazione delle imposte dovute in base a quanto dichiarato dal contribuente,
malgrado si fosse eccepita la violazione dell’art. 6 legge 212 del 2000 per mancata
convocazione del contribuente e per omesso invio della comunicazione di
irregolarità, nonché l’inosservanza del termine previsto ilio tempore dall’art. 17
d.P.R. 602 del 1973.
2.4. Con il quarto motivo censura la omessa, carente e comunque inidonea
motivazione accompagna a giudizio del ricorrente che invoca l’art. 360, comma
primo, n. 5, c.p.c. la statuizione della sentenza in punto alla dedotta irregolarità
della notifica degli atti prodromici, avendone la CTR “frettolosamente e quasi
sorvolando sulla questione” assunto la regolarità senza tuttavia “nulla aggiungere”

2

comma primo, n. 5, c.p.c. un vizio di omessa, insufficiente, illogica e

al riguardo, “il che rende carente la motivazione non essendo comprensibile l’iter
logico seguito per pervenire a siffatta statuizione”.
2.5. Con il quinto motivo ed il sesto motivo di ricorso, la società impugnante
rinnova rispettivamente ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 4, c.p.c. la denuncia
di vizio di omessa pronuncia in relazione alla dedotta illegittimità intrinseca
dell’iscrizione ipotecaria per omessa notificazione dell’avviso di mora, avendo la

dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., di omessa motivazione risultando evidente
per quanto dedotto al motivo precedente “che è stata omessa completamente la
motivazione dovendo esplicitarsi il perché non sarebbe stata necessaria la
notificazione dell’avviso di mora tenuto conto che la notifica delle cartelle era
avvenuta più di un anno prima dell’iscrizione ipotecaria”.
Tali doglianze venivano ribadite con memoria del 4\7\2016.

3.

Replica con controricorso Equitalia Gerit s.p.a., chiedendo il rigetto

dell’impugnazione siccome infondata.
Propone ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle Entrate, lamentando
in primo luogo l’omesso rilievo della inammissibilità, per tardività, dell’originario
ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria; in secondo luogo, il difetto di pronuncia (art.
112 cod. proc. civ.) della C.T.R. sulla relativa formulata eccezione di inammissibilità
dell’originario ricorso.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso principale è infondato e deve essere rigettato.

2. In ordine al primo motivo (omessa pronuncia sull’eccezione di tardività
delle produzioni documentali) esso è infondato in quanto sulla questione la C.T.R.
si è pronunciata, dichiarando la relativa domanda \eccezione inammissibile in
quanto “nuova”.

3

CTR “omesso di pronunciarsi sulla dedotta censura” (quinto motivo); ed, ai sensi

3. Quanto al secondo motivo di ricorso va osservato che la C.T.R. non è incorsa
in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, avendo fatto corretta
applicazione della norma di equivalenza della copia all’originale (art. 2719 cod.
civ.), in assenza di contestazioni in primo grado. Inoltre correttamente la
proposizione della domanda di accertamento della difformità in appello è stata

4. Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato. Invero le doglianze
formulate andavano avanzate attraverso un tempestivo ricorso avverso la cartella.
Una volta che questa, come nel caso in esame, risulti essere stata regolarmente
notificata e non impugnata, i successivi atti sono impugnabili solo per vizi propri,
senza possibilità di alcuna restituzione nel termine per lamentare vizi per i quali
oramai si è maturata la preclusione.

5.

In ordine al quarto motivo (omessa, carente e comunque inidonea

motivazione sull’eccezione di nullità o inesistenza della notifica delle cartelle) è
inammissibile per difetto di autosufficienza censurandosi il giudizio della C.T.R.
senza indicare quali siano le circostanze da essa pretermesse o mal valutate, a
nulla rilevando la rassegna che la parte ne fa ora nel motivo, da un lato perché
non si dice se queste allegazioni siano già state sottoposte al giudice d’appello e
dall’altro perchè la loro riproposizione, se al giudice d’appello erano già state
sottoposte, presuppone la pretesa di un’inammissibile rinnovazione di un giudizio
di fatto.

6. Il quinto e sesto motivo possono essere trattati congiuntamente.
Effettivamente sul punto vi è un omissione di pronuncia da parte della C.T.R.
Va però osservato che questa Corte di legittimità, con consolidato
orientamento, ha statuito che “Alla luce dei principi di economia processuale e
della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111,

4

ritenuta inammissibili in quanto “nuova” e quindi tardiva.

comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata
dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata
l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere
la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito
allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di
modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza

sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”
(Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010,Rv. 611365).
Nel caso in esame, in relazione all’obbligo del recapito di un preventivo avviso
di mora prima dell’iscrizione ipotecaria, le Sezioni Unite hanno affermato che
“L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura
alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata
anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art.
50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui
l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella
di pagamento (Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632587).
La censura formulata è pertanto destituita di fondamento.

7. In ordine al ricorso incidentale formulato dall’Agenzia delle Entrate va fatta
una premessa. Dalla lettura degli atti emerge il fondamento della doglianza
dell’Ufficio. Infatti la comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria è stata
recapitata al contribuente il 4\4\2007; il ricorso avverso tale atto è stato notificato
all’Agenzia il 3\8\2007 ed al concessionario il 13\8\2007, quindi tardivamente.
Ciò detto sul ricorso incidentale, valutata la sua natura di ricorso incidentale
condizionato, non vi è luogo a provvedere, valutata la infondatezza del ricorso
principale (cfr. ex plurimis, Cass. sez. 2, sent. n. 3223 del 7\2\2017, Rv. 643033).
In considerazione di quanto esposto si impone il rigetto del ricorso della

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di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito),

Adriani Servizi s.r.l. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida
in complessivi C 2.200,00, per ciascuno dei resistenti costituiti, oltre spese
prenotate a debito.

Così deciso il 25 settembre 2017

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