Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5403 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5403 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., e per essa quale
mandataria Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in
persona

del

legale

rappresentante,

elettivamente

domiciliata in Roma via C. Colombo 177, presso l’avv.
Michele Ranchino, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;

– ricorrente –

contro
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei
in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, via Britannia 36, presso l’avv.
Gaetano Trezza, che la rappresenta e difende giusta

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Data pubblicazione: 07/03/2014

delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale Regione Campania in persona del legale
rappresentante;
– Intimata

4842 del 19.11.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21.1.2014 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;
Udito l’avv. Balsamo per la banca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del
ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 25.11.1993 la BNL Sezione di
Credito Cinematografico e Teatrale s.p.a. conveniva in
giudizio davanti al Tribunale di Roma la Regione
Campania e l’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e
Turismo di Pompei, per sentirle condannare al pagamento
di £. 2.700.000.000, in ragione dell’avvenuta
anticipazione di £. 3.000.000.000 su conto corrente a
carattere rotativo in favore dell’Associazione
Panatenee

Pompeiane,

per

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la

cui

restituzione

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.

quest’ultima aveva ceduto ad essa attrice i contributi
regionali ricevuti, per un complessivo importo di E.
2.700.000.000.
Le convenute si costituivano deducendo nel merito
l’infondatezza della domanda, ma eccependo

legittimazione passiva e, l’Azienda Autonoma, il
difetto di legittimazione dell’attore,

oltre che

l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma,
viceversa ravvisata in favore di quello di Napoli.
All’esito della trattazione il tribunale emetteva
sentenza

con

la

quale

dichiarava

la

propria

incompetenza territoriale e rigettava la domanda
proposta dall’attrice.
,

La Banca proponeva quindi appello contro la detta
decisione, notificando atto di citazione che veniva
dichiarato nullo dal giudice del gravame.
Rilevava infatti al riguardo la Corte territoriale che
l’Azienda appellata aveva eccepito la detta nullità in
quanto la procura alle liti non sarebbe stata
rilasciata dall’appellante, ma al contrario sarebbe
stata conferita da soggetto diverso, vale a dire dal
Presidente della Mediovenezie Banca s.p.a., e per di
più l’appellante, pur a fronte della detta
contestazione, aveva omesso di depositare gli estremi

pregiudizialmente, la Regione, il proprio difetto di

della delibera dalla quale poter desumere la continuità
giuridica dei due soggetti e, conclusivamente, la
riferibilità della procura alla società appellante.
Avverso la decisione la Banca Nazionale del Lavoro, e
per essa la Unicredit Credit Management Bank, proponeva

ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito
l’Azienda

Autonoma

con

controricorso

contenente

eccezione di inammissibilità del ricorso principale,
nonchè ricorso incidentale condizionato articolato in
sette motivi.
La

controversia

veniva

quindi

decisa

all’esito

dell’udienza pubblica del 21.1.2014.
Motivi della decisione
Con il ricorso principale la banca ha denunciato
violazione degli artt. 83, 156, 157, 345 c.p.c., poiché
la contestazione circa la continuità giuridica tra
Mediovenezie e Unicredito Gestioni Crediti e la
validità della procura rilasciata dal legale
rappresentante della prima sarebbe stata sollevata
soltanto nel giudizio di impugnazione, e quindi
tardivamente. Per di più il giudizio della Corte
territoriale sarebbe errato, perché avrebbe omesso ogni
indagine sulla dedotta identità di Unione Gestione
Crediti e Mediovenezie, che avrebbe soltanto mutato la

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ricorso per cassazione affidato ad un motivo, poi

propria denominazione sociale.
Con il ricorso incidentale condizionato l’Azienda
Autonoma ha a sua volta denunciato:
1

)

violazione dell’art.

50

c.p.c.

e vizio di

motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe

mancata riassunzione del processo davanti al Tribunale
di Napoli;
2 ) violazione degli artt. 19, 42, 47 c.p.c. e vizio di
motivazione, perché la contestata decisione avrebbe
potuto essere censurata soltanto con il regolamento di
competenza, non essendovi stata statuizione nel merito;
3 ) violazione degli artt. 1260, 1263, 1264 c.c., 100,
305 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione alla
carenza di legittimazione attiva dell’attore e al
difetto di rappresentanza, di procura e di mandato,
carenze ravvisate nel fatto che la procura alle liti
sarebbe stata rilasciata sei mesi dopo che la BNL aveva
ceduto i crediti alla Deutsche Bank;
4 ) violazione degli artt. 165, 166, 302, 72 disp.
att., c.p.c. e vizio di motivazione, con riferimento
all’omessa considerazione dell’eccezione relativa al
mancato deposito del fascicolo della controparte;
5 ) violazione degli artt. 1260, 1263, 1264 c.c., 100
c.p.c.

e vizio di motivazione,

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per la mancata

dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio per la

rilevazione della carenza di legittimazione attiva
dell’attore;
6 )

violazione degli artt.

69,

3 ° comma,

R.D.

1923/2440, 1260, 1263, 1264 c.c. e vizio di
motivazione, per l’omessa pronuncia sull’eccezione di

credito;
7 ) violazione degli artt. 75, 83, 156, 157, 162, 163,
3 ° comma n. 2, 164 c.p.c., 2384 e 2697 c.c. e vizio di
motivazione, perché nulla avrebbe precisato l’attore in
ordine ai poteri rappresentativi della società, da
questa conferiti al soggetto firmatario della procura.
Deve essere innanzitutto esaminata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso principale, articolata
sotto un triplice profilo, che risulta infondata.
Più precisamente, secondo l’Azienda Autonoma di Pompei
il ricorso sarebbe inammissibile per la contemporanea
denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione,
per la mancata specifica indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si
assume viziata, per difetto di autosufficienza, atteso
che non sarebbero stati indicati il contenuto della
procura alle liti e l’intestazione dell’atto di
intervento in primo grado e dell’atto di appello della
banca.

6

inefficacia ed invalidità delle intervenute cessioni di

Tuttavia al riguardo va considerato che, per quanto
formalmente la Banca del Lavoro abbia denunciato
violazione di legge e vizio di motivazione, la censura
è sostanzialmente incentrata su una denuncia di
violazione di legge, adeguatamente corredata del

che l’inammissibilità del ricorso conseguente alla
contemporanea denuncia di vizi di violazione di legge e
di motivazione è stata affermata da questa Corte in
relazione all’avvertita esigenza di evitare che al
giudice di legittimità, per effetto della detta
commistione, fosse affidato il compito di enucleare le
parti della censura attribuibili all’uno o all’altro
vizio, ipotesi all’evidenza insussistente nella specie.
Quanto infine al preteso difetto di autosufficienza, lo
stesso è insussistente poiché, trattandosi di errore ”
in procedendo ” che attiene all’attività del giudice e
delle parti, è consentita al giudice di legittimità la
cognizione diretta degli atti.
Passando quindi al merito della controversia, si
osserva che il ricorso principale è fondato.
Ed infatti la Corte di appello di Roma, nel decidere in
ordine all’eccezione di inefficacia della procura alle
liti della banca in quanto rilasciata dalla
Mediovenezie Banca, e quindi da soggetto diverso dalla

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prescritto quesito di diritto. Inoltre va considerato

Unicredito

Gestioni

Crediti,

aveva

ritenuto

la

sussistenza del vizio denunciato per l’omessa
indicazione, da parte dell’appellante, degli estremi
della delibera di mutamento della denominazione della
società, atto che avrebbe potuto dimostrare la

procura, e quindi la perdurante validità della procura
rilasciata.
Pur essendo puntuale il richiamo operato dal giudice
del merito alla giurisprudenza di questa Corte, il
rilievo non è tuttavia condivisibile.
Il principio affermato nella giurisprudenza richiamata
può essere correttamente sintetizzato nel senso che la
presunzione di legittimità che assiste il mandato al
difensore ne fa presumere la validità, in mancanza di
contestazione in ordine ai poteri del rappresentante di
persona giuridica che l’ha rilasciata.
Ove viceversa vi siano contestazioni al riguardo,
incombe alla parte rappresentata dare dimostrazione dei
detti poteri, con la specifica indicazione dell’atto di
conferimento.
Nella specie peraltro il punto in contestazione non
riguarda il potere rappresentativo della società
rappresentata ( Mediovenezie ) da parte del firmatario
della procura, ma piuttosto la continuità giuridica tra

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continuità giuridica della società conferente la

la detta rappresentata ( Mediovenezie

)

e Unione

Gestione Crediti, continuità giuridica di cui non vi
sarebbe prova non essendo dimostrato, secondo la Corte
di appello, che la seconda fosse la risultante di un
semplice cambio di denominazione della prima.

Premesso che ove il passaggio da Mediovenezie a Unione
Gestione Crediti fosse consistito esclusivamente in un
mutamento di nome non sarebbe prospettabile alcuna
riserva in ordine alla validità della procura ( e per
vero nessuno la prospetta ), essendovi assoluta
coincidenza fra il soggetto partecipante al giudizio e
quello conferente la procura, ad analoghe conclusioni
deve pervenirsi, contrariamente a quanto ritenuto dalla
Corte territoriale, nel caso si fosse verificata la
seconda ipotesi contemplata, vale a dire quella di un
fenomeno successorio fra le due società ( da
Mediovenezie a Unione Gestione Crediti ).
Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare,
infatti, nel caso di successione di una società ad
un’altra non si verifica alcun mutamento nella
titolarità dei preesistenti rapporti giuridici posti in
essere, circostanza da cui consegue la validità della
procura alle liti rilasciata in primo grado dal
preesistente soggetto ( C. 07/3695 ), nella specie

9

Tale conclusione non può essere condivisa.

conferita per ogni fase e grado del giudizio.
La validità della procura impone dunque la rimessione
della causa alla Corte territoriale, per la conseguente
delibazione di merito.
E’ infine inammissibile il ricorso incidentale per

non essendo i relativi motivi corredati dei prescritti
quesiti di diritto, per le denunce di violazione di
legge, e dell’indicazione dei fatti controversi, per
quanto riguarda i vizi di motivazione.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso principale
la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio
alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione
per la delibazione del merito della controversia.
Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile
l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 21.1.2014

violazione dell’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente,

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