Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5402 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30150-2018 proposto da:

BANCA SELLA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo

studio dell’Avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli Avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIUSEPPE PIZZONIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1049/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Banca Sella s.p.a propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 220/2012, in rigetto del ricorso proposto avverso diniego di rimborso di credito relativo ad eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata in data 19.9.1997 con riguardo ai periodi di imposta 1.1.1995-7.3.1997, ed ha depositato memoria difensiva;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

all’esito della adunanza non partecipata non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso, in questa sede, a norma dell’art. 380 bis c.p.c. non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla Sezione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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