Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5402 del 27/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5402
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30150-2018 proposto da:
BANCA SELLA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo
studio dell’Avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che la rappresenta e difende
unitamente agli Avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIUSEPPE PIZZONIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1049/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
DELL’ORFANO ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Banca Sella s.p.a propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 220/2012, in rigetto del ricorso proposto avverso diniego di rimborso di credito relativo ad eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata in data 19.9.1997 con riguardo ai periodi di imposta 1.1.1995-7.3.1997, ed ha depositato memoria difensiva;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
all’esito della adunanza non partecipata non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso, in questa sede, a norma dell’art. 380 bis c.p.c. non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla Sezione ordinaria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020