Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5402 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5402 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA
sul ricorso 11438-2010 proposto da:
ADRIAN’ SERVIZI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DELPINO FEDERICO 7 A/1, presso lo studio
dell’avvocato ANNA RITA ZEDDA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANGELO ANTONIO
TORRELLI;
– ricorrentecontro
EQUITALIA GERIT SPA SEDE DELL’AQUILA, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso
lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA FRASCA;
– con troricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 07/03/2018

AGENZIA

DELLE

ENTRATE

DIREZIONE

PROVINCIALE

DELL’AQUILA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA
DELLE ENTRATE DI ROMA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2009 della COMM.TRIB.REG.
L’AQUILA, depositata il 09/11/2009;

consiglio del 25/09/2017 dal Consigliere Dott. FAUSTO
IZZO.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

SVOLGIMENTO del PROCESSO

1. L’Adriani Servizi s.r.l. ricorre a questa Corte onde sentir cassare con il favore
delle spese l’impugnata sentenza (nr. 36\3\09) della C.T.R. Abruzzo del 16\3\2009
che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria
disposta in suo danno il 13\8\2007, per la complessiva somma di C 22.331,60
(doppio del carico debitorio), a seguito del mancato pagamento di tributi divenuti

definitivi (Iva, Irpeg, Irap anno di imposta 2002).
La C.T.R. ha motivato il proprio giudizio osservando, tra l’altro, che:
– in ordine alla mancata produzione degli originali di notifica degli atti
presupposti, l’idoneità della documentazione prodotta “solo in copia” è affermata
dall’art. 2719 c.c. non essendo stata disconosciuta innanzi alla C.T.P.;
– in relazione alla pretesa irregolarità nella notifica di detti atti, le cartelle di
pagamento erano state nella specie “regolarmente notificate a tempo debito”;

la pretesa illegittimità della disposta iscrizione per omessa notifica

dell’intimazione ad adempiere (art. 50 d.P.R. 602 del 1973), era tardivamente
eccepita, considerato che l’atto oggetto di ricorso è “impugnabile solo per vizi
propri”, se la cartella che precede sia stata notificata regolarmente;
– era condivisibile l’obiezione del concessionario secondo cui, non avendo il
contribuente sollevato la relativa eccezione in primo grado, “lo stesso non può
innanzi alla Commissione Tributaria Regionale formulare eccezioni e domande
nuove”;

infine, circa la lamentata violazione delle norme dello Statuto del

contribuente, quanto alla chiarezza dell’originaria cartella, nella specie si era
trattato di un controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. 600 del 1973 e cioè di
“una mera operazione di liquidazione delle imposte dovute in base a quanto
dichiarato dallo stesso contribuente”.

2. Il ricorso della parte si vale di sei motivi – illustrati pure con memoria – ai

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quali replica sia il concessionario che l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360,
comma primo, n. 4, cod. proc. civ., un vizio di omessa pronuncia in ordine
all’eccepita inammissibilità delle produzioni documentali eseguite dal
concessionario costituitosi tardivamente, la C.T.R. “non si è pronunciata
sull’eccezione” con l’effetto di rendere nulla la sentenza da essa adottata

del caso concreto”.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere per gli effetti dell’art. 360,
comma primo, n. 5, c.p.c. un vizio di omessa, insufficiente, illogica e
contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo dell’eccepita inidoneità probatoria
dei documenti prodotti in copia, atteso che sebbene si fosse opposto che solo gli
originali degli avvisi di ricevimento erano in grado di provare la regolarità della
notifica (della cartella n. 05420060025037275), la C.T.R. “aveva omesso di
motivare sulle precise e puntuali censure di cui al relativo motivo” ed era incorsa
“in palese illogicità e contraddittorietà” allorquando aveva assunto che il motivo
“fosse stato sollevato per la prima volta in appello”, benché in primo grado si fosse
richiesta a conferma della deduzione l’esibizione degli originali.
2.3. Con il terzo motivo lamenta a mente dell’art. 360, comma primo, n. 3,
c.p.c. la violazione e falsa applicazione dello Statuto del contribuente avendo la
C.T.R. erroneamente “assunto la legittimità dell’operato dell’ufficio” in quanto si
tratterebbe di controllo automatizzato ovvero di una mera operazione di
liquidazione delle imposte dovute in base a quanto dichiarato dal contribuente,
malgrado si fosse eccepita la violazione dell’art. 6 1. 212/00 per mancata
convocazione del contribuente e per omesso invio della comunicazione di
irregolarità, nonché l’inosservanza del termine previsto dall’art. 17 d.P.R. 602 del
1973.
2.4. Con il quarto motivo censura la omessa, carente e comunque inidonea
motivazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. circa la statuizione

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“essendosi completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione

della sentenza in punto alla dedotta irregolarità della notifica degli atti prodromici,
avendone la C.T.R. “frettolosamente e quasi sorvolando sulla questione” assunto
la regolarità senza tuttavia “nulla aggiungere” al riguardo, “il che rende carente la
motivazione non essendo comprensibile l’iter logico seguito per pervenire a siffatta
statuizione”.
2.5. Con il quinto motivo ed il sesto motivo di ricorso, la società impugnante

di vizio di omessa pronuncia in relazione alla dedotta illegittimità intrinseca
dell’iscrizione ipotecaria per omessa notificazione dell’avviso di mora, avendo la
C.T.R. “omesso di pronunciarsi sulla dedotta censura” (quinto motivo); ed, ai sensi
dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c ., di omessa motivazione risultando
evidente per quanto dedotto al motivo precedente “che è stata omessa
completamente la motivazione dovendo esplicitarsi il perché non sarebbe stata
necessaria la notificazione dell’avviso di mora tenuto conto che la notifica delle
cartelle era avvenuta più di un anno prima dell’iscrizione ipotecaria”.
Tali doglianze venivano ribadite con memoria del 4\7\2016.

3. Replica con controricorso l’Agenzia delle Entrate a mezzo dell’Avvocatura
dello Stato ed Equitalia chiedendo il rigetto dell’impugnazione siccome infondata.

MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. In ordine al primo motivo (omessa pronuncia sull’eccezione di tardività
delle produzioni documentali) essa è infondata in quanto sulla questione la C.T.R.
si è pronunciata, dichiarando la relativa domanda \eccezione inammissibile in
quanto “nuova”.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso va osservato che la C.T.R. non è incorsa
in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, avendo fatto corretta
applicazione della norma di equivalenza della copia all’originale (art. 2719 cod.
civ.), in assenza di contestazioni in primo grado. Inoltre correttamente la

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rinnova rispettivamente ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 4, c.p.c. la denuncia

proposizione della domanda di accertamento della difformità in appello è stata
ritenuta inammissibili in quanto “nuova” e quindi tardiva.
4. Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato. Invero le doglianze
formulate andavano avanzate attraverso un tempestivo ricorso avverso la cartella.
Una volta che questa, come nel caso in esame, risulti essere stata regolarmente
notificata e non impugnata, i successivi atti sono impugnabili solo per vizi propri,

oramai si è maturata la preclusione.
5.

In ordine al quarto motivo (omessa, carente e comunque inidonea

motivazione sull’eccezione di nullità o inesistenza della notifica delle cartelle) è
inammissibile per difetto di autosufficienza censurandosi il giudizio della C.T.R.
senza indicare quali siano le circostanze da essa pretermesse o mal valutate, a
nulla rilevando la rassegna che la parte ne fa ora nel motivo, da un lato perché
non si dice se queste allegazioni siano già state sottoposte al giudice d’appello e
dall’altro perché la loro riproposizione, se al giudice d’appello erano già state
sottoposte, presuppone la pretesa di un’inammissibile rinnovazione di un giudizio
di fatto.
6. Il quinto e sesto motivo possono essere trattati congiuntamente.
Effettivamente sul punto vi è un omissione di pronuncia da parte della C.T.R.
Va però osservato che questa Corte di legittimità, con consolidato
orientamento, ha statuito che “Alla luce dei principi di economia processuale e
della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111,
comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata
dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata
l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere
la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito
allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di
modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza
di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito),

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senza possibilità di alcuna restituzione nel termine per lamentare vizi per i quali

sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”
(Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010,Rv. 611365).
Nel caso in esame, in relazione all’obbligo del recapito di un preventivo avviso
di mora prima dell’iscrizione ipotecaria, le Sezioni Unite ha affermato che
“L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura

anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art.
50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui
l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella
di pagamento (Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632587).
La censura formulata è pertanto destituita di fondamento.
In considerazione di quanto esposto si impone il rigetto del ricorso. Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida
in complessivi C 2.200,00, per ciascuno dei resistenti, oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso il 25 settembre 2017
Il Co

Il Presidente
Ernestino Bruschetta
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alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata

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