Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5402 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 17/10/2016, dep.03/03/2017),  n. 5402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17165-2010 proposto da:

COSTRUZIONI PINZOLO SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale

rappresentante pro tempore, B.V., C.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO TONIOLATTI giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2010 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 22/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ha notificato alla Costruzioni Pinzolo s.r.l. in liquidazione, in data 25 agosto 2007, avviso di accertamento con cui ha proceduto a rettifiche delle componenti positive di reddito, con accertamento di maggiori IVA, IRES e IRAP oltre sanzioni e interessi per l’anno di imposta 2004.

Due distinti ulteriori avvisi di accertamento sono stati notificati ai soci B.W. e C.P., trattandosi di società di capitali a ristretta base sociale, imputando loro “pro quota” il maggior reddito accertato per IRPEF e addizionali.

I recuperi a tassazione sono scaturiti dall’analisi dell’attività svolta, di recupero e compravendita di immobili, concretatasi in acquisto di terreni edificabili e di edifici nel 2003 e 2004, cui è seguita la costruzione di complessi residenziali oggetto di vendite, con percentuali di redditività limitatissime, pari all’1,21%, inidonee a coprire i costi generali, e prezzi di cessione inferiori al valore di mercato.

La commissione tributaria di primo grado di Trento ha rigettato i ricorsi riuniti dei contribuenti.

La sentenza, appellata dai contribuenti medesimi, è stata confermata dalla commissione tributaria di secondo grado di Trento, che ha dichiarato insussistente un contrasto tra la disposizione nazionale di cui al D.P.R. n. 6343 del 1972, art. 54 come novellata nel 2006 nel senso di consentire rettifiche, in base al valore normale delle cessioni immobiliari, e il diritto dell’UE quale espresso dall’art. 73 della direttiva CEE n. 112 del 2006; ha affermato che l’emergere di comportamenti manifestamente antieconomici legittima l’accertamento di attività non dichiarate a prescindere dalle risultanze delle scritture contabili; ha affermato, sul piano probatorio, sussistere idonei elementi istruttori quanto ai valori comparativi degli immobili, stanti anche i valori di vendita assai superiori indicati nel materiale promozionale della stessa società, le modalità elusive analoghe utilizzate in annualità precedente, nonchè l’essere normale un indebitamento delle società immobiliari onde non risultava provata l’urgenza per la contribuente di liquidare i beni per far fronte ai rimborsi.

Avverso questa decisione i contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, rispetto al quale l’Agenzia deposita controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e L. n. 88 del 2009, art. 24. I ricorrenti, ritenendo che la commissione di secondo grado abbia basato la decisione sul testo – idoneo a consentire di desumere la prova dallo scostmento tra corrispettivo dichiarato e valore normale degli immobili compravenduti – del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 anteriore all’abrogazione ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24 ha denunciato che l’abrogazione produce effetto anche nei rapporti pregressi, ciò che non sarebbe stato considerato da detta commissione che ha applicato dunque un testo di legge erroneamente ricostruito; analogamente erronea base avrebbè avuto la decisione ove la commissione avesse invece ritenuto che l’espunzione della preunzione operasse solo per il futuro, in’ luogo che – come i ricorrenti ritengono corretto – anche per i rapporti in corso, stante la natura procedimentale della norma.

2. – Il motivo è infondato. Invero dalla lettura della sentenza impugnata non si evince l’applicazione della “regula iuris” ipotizzata nel motivo (cioè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 anteriori all’abrogazione ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24 idonei a consentire di desumere la prova con presunzionè legale nello scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore normale degli immobili compravenduti), evincendosi soltanto – alla p. 7 della sentenza – l’affermazione dei diversi ambiti applicativi dell’art. 54 cit. e della direttiva n. 112 del 2006 e – alla p. 8 – un apprezzamento del sussistere della prova (per presunzioni semplici fondate su indizi gravi, precisi e concordanti) di evasione, desunta da molteplici elementi in base ad accertamento analitico-induttivo sulla base dell’ispezione della contabilità e riscontri extracontabili (attività del settore immobiliare nella zona; prezzi indicati nel materiale promozionale della stessa società; considerazione della presenza ordinaria del pre-indebitamento bancario nel settore immobiliare; pregressa evasione per vendite precedenti). Al di là dunque della assenza, nella sentenza, dell’applicazione in via di principio della “regula iuris” indicata, anche dal punto di vista dell’applicazione concreta non si riscontra null’altro che un iter decisionale sulla base del quadro normativo anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, in maniera del tutto coerente con l’intervento abrogativo della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5 (legge comunitaria 2008 – cfr. in tal senso la sentenza sez. 5 n. 20429 del 2014 oltre altre), che – eliminando la presunzione legale – ha fatto salva appunto la possibilità della prova dell’esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili (o costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sugli stessi), sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.

3. – Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dai riscontri extracontabili sulla cui base l’agenzia avrebbe rettificato la dichiarazione. Si lamenta che nessuna menzione sussisterebbe circa l’identificazione di detti riscontri; ove essi fossero state le presunzioni legali introdotte D.L. n. 223 del 2006, ex art. 35 si lamenta ricadersi nella violazione di legge di cui innanzi; nessuna motivazione, infine, sussisterebbe quanto all’accertamento ai fini delle imposte dirette.

4. – Anche tale motivo è infondato. Nell’ambito del precedente motivo si sono succintamente indicati i riscontri extracontabili che appaiono condivisi dalla sentenza impugnata rispetto a quanto accertato con l’atto impositivo ai diversi fini fiscali, anche delle imposte dirette per presunzione derivante dalla ristretta base partecipativa (cfr. in prosieguo). Si sono ugualmente richiamate le ragioni per le quali non può ritenersi che si sia fatta applicazione della regola presuntiva legale, avendo la sentenza impugnata verificato il quadro probatorio siccome fondato su indizi, dotati però delle caratteristiche per fondare prova per presunzioni semplici (ciò che smentisce l’assunto della parte – inserito nell’ambito del secondo mezzo – teso a ricollegare la censura ex n. 5 alla precedente ex n. 3, art. 360 c.p.c., comma 1). Ne deriva che il motivo non può trovare accoglimento.

5. – Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dai presupposti e dalla ricostruzione del volume d’affari della società con il metodo analitico-induttivo. Lamentano i ricorrenti essere la motivazione sul punto adottata (riferita ad es. ai valori di vendita assai superiorìindicati nel materiale promozionale dellà stessa società e all’essere normale un indebitamento delle società immobiliari onde non risultava provata l’urgenza per la contribuente di liquidare i beni per far fronte ai rimborsi) carente o oltremodo insufficiente.

6. – Il motivo è inammissibile. Da un primo punto di vista, non sono specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, nè sono indicati – ove i fatti si dovessero ritenere indicati, ciò che come detto non è – i profili di rilevanza di tali fatti. Da tale punto di vista, il motivo non è quindi autosufficiente. In particolare, i fatti controversi sembrano coincidere con i riscontri extracontabili (dianzi sintetizzati), che i ricorrenti ìn parte negano, in parte affermano attribuendo ad essi altro significato; ma di ciò, come detto, non vi è chiara indicazione. Da altro punto di vista, l’inammissibilità sussiste in quanto i ricorrenti; lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, si limitano a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dai ricorrenti stessi, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplicì dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sicchè il motivo in esame si traduce nell’invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perchè estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

7. – Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’imputazione in capo ai soci C.P. e B.W. dell’utile accertato, imputazione che essi avrebbero contestato alle pp. 22-24 dei ricorsi di primo grado e 29-31 dell’atto di appello. Lamentano non essere esposto in sentenza alcun’ ragionamento per il. quale tali utili vadano imputati, imputazione che violerebbe il divieto dì doppia presunzione.

8. – Il motivo è infondato. A prescindere da ogni considerazione circa l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di deduzione di omessa pronuncia su motivo di appello contenente riproposizione di eccezione ex n. 4 in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., deve rilevarsi come la decisione della commissione regionale – pur carente sul punto – sia conforme al diritto, potendo l’omessa pronuncia essere integrata in questo procedimento di cassazione, dandosi atto dell’esigenza di dare continuità al pacifico principio di diritto (cfr. sez. 6 – 5, n. 5581 del 2015) per cui nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati. Come affermatò ad es. da sez. 6-5 n. 25271 del 2014, tale presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado (divieto, peraltro, non previsto dall’ordinamento: Cass. n. 18915/2015; n. 1289 e n. 9348/2015; n. 17166/2015; n. 19598/2014) in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che, in tal caso, caratterizza, normalmente, la gestione sociale.

9. – In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte rigetta il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro cinquemilacinquecento per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 17 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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