Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5401 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5401 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: NOCERA ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 213/2013 R.G. proposto da
Agenzia del Territorio – Ufficio di Reggio Calabria e Direzione
Regionale Calabria, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrentecontro
Caratozzolo Rosa, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in
calce al ricorso, dall’avv. Salvatore Rijli, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Bruno Chiarantano, in Roma,
via Borgo Pio n. 160

– controricorrente avverso la sentenza n. 192/06/11 della Commissione Tributaria
Regionale della Calabria, Sezione staccata di Catanzaro, depositata
il 13/12/2011, non notificata.

Data pubblicazione: 07/03/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/07/2017
dal dott. Andrea Nocera, Magistrato addetto al Massimario,
applicato alla Sezione Tributaria.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione
staccata di Catanzaro rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle
entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria

Carotozzolo Rosa avverso l’avviso di classamento di un fabbricato
per civile abitazione e attribuito all’immobile, “sulla base della sua
consistenza e delle sue condizioni”, la Cat. A/3, in luogo di quella
A/7 determinata con l’avviso impugnato.
Avverso questa decisione, l’Agenzia del Territorio ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di doglianza.
La contribuente, ricorrente originaria, ha resistito con
controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso,

l’Agenzia del Territorio ha

dedotto, in “violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c.”, il vizio di “omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo (per) il giudizio”
con riferimento “all’erroneo presupposto della carenza di
motivazione dell’atto di accertamento”.
1.1. In esso si lamenta che la sentenza gravata ha ritenuto, “con
solo 8 righe di motivazione”, non convincenti le argomentazioni
dell’Ufficio e “non probante” la documentazione fotografica
depositata in giudizio a seguito di “ulteriore sopralluogo”,
riconoscendo, di contro, fondate le ragioni della ricorrente sulla
base dei documenti prodotti – nella specie, la “denuncia al catasto
terreni del 4.7.94 e l’Osservatorio dei Valori relativi al 2° semestre
anno 1997”.
1.2. Il motivo è infondato.
Si evidenzia che, secondo l’orientamento di questa Corte (Sez. 5,
n. 25761 del 2014 – Rv. 633829), l’eccezione di omessa
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Provinciale di Catanzaro che aveva accolto il ricorso proposto da

motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile “ratione
temporis”, si riferisce all’attività di esame del giudice e concerne
una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una
diversa decisione.
Nella specie, la sentenza della Commissione tributaria regionale,
nel rigettare l’appello dell’Agenzia del territorio ha comunque

seguendo – sia pure in modo sintetico, ma inequivocabile – un
percorso logico incompatibile con il suo accoglimento.
La CTR ha, infatti, tenuto conto delle argomentazioni addotte
dall’Ufficio circa il particolare grado di finitura del fabbricato, la sua
tipologia residenziale e collocazione in zona turistica (“Sabbie
Bianche di San Gregorio”), nonchè dell’esito del sopralluogo tecnico
e della ricognizione fotografiche successive, valutando le stesse
non convincenti.
La questione posta attiene alle modalità di determinazione della
consistenza dell’immobile, espressa in vani catastali ed estensione
della superficie coperta, ritenuto dalla CTR privo delle
caratteristiche di abitazione residenziale di Cat. A/7 (villino) per la
“modesta estensione” e la sua consistenza, compatibili con la
attribuzione della Cat. A/3 (fabbricati con caratteristiche di
economia) effettuata dai giudici di primo grado.
Costituisce principio consolidato che con il ricorso per cassazione
non può essere fatto valere il contrasto della ricostruzione dei fatti
compiuta dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi
della parte, poiché, se si opinasse diversamente, il motivo di
ricorso di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. finirebbe per risolversi
in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle
valutazioni riservate al giudice di merito (Sez. 1, Sentenza n. 5274
del 07/03/2007, Rv. 595448 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5066 del
05/03/2007, Rv. 596371 – 01). Né il controllo di logicità del
giudizio del giudice di merito equivale alla revisione del
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esaminato i fatti posti a fondamento dell’eccezione sollevata,

ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale
giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata,
posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso
inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova
formulazione del giudizio di fatto. Sez. 1, Sentenza n. 16526 del
05/08/2016, Rv. 641325 – 01).
2. Nella motivazione della sentenza non si ravvisano carenze,

si è fondata la decisione e nella ricostruzione dei fatti di causa.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
3. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente Agenzia del
territorio alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in
favore della controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione
delle spese del giudizio di legittimità alla controricorrente, che
liquida in C 500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione
civile, il 19 luglio 2017.

lacune ovvero elementi di illogicità nelle argomentazioni sulle quali

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