Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5401 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUCHAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN BASILIO 72, presso lo

studio dell’avvocato PANDOLFO ANGELO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MENEGAZZI GIUSEPPE, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e

SOCIETA’ ITALIANA DISTRIBUZIONE MODERNA S.P.A. (già LA RINASCENTE

S.P.A.), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. BASILIO 72, presso

lo studio dell’avvocato PANDOLFO ANGELO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MENEGAZZI GIUSEPPE, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

I.V., C.F.B., S.A., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 123, presso lo

studio dell’avvocato DETTORI RAIMONDO, rappresentati e difesi dagli

avvocati MORGANA PAOLO, NASEDDU PAOLO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 581/2005 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 12/12/2005 R.G.N. 80/05 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato BENEDETTI CARLO per delega MENEGAZZI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Sassari, ritualmente notificato, I.V., premesso di essere stata assunta da La Rinascente e di aver svolto lodevolmente servizio presso l’Ipermercato Auchan, esponeva che con nota dell’agosto 2003 la società predetta le aveva contestato di aver acquistato due barbecue in cemento, al prezzo di Euro 50,00 ciascuno, sebbene il prezzo al pubblico fosse di Euro 279,00, venendo successivamente licenziata sebbene, in sede di giustificazioni, avesse precisato di aver agito in buona fede, risultando dal sistema informatico che il prezzo originario era stato ridotto a quello da essa pagato, e che l’operazione di riduzione dei prezzi con inserimento nel sistema informatico tramite la pass word del solo capo reparto cui facevano capo le merci interessate, era conforme alla prassi vigente in forza della quale ciascun capo reparto godeva di amplissima autonomia nel decidere i prezzi e le promozioni. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata, nei confronti de La Rinascente s.p.a., la nullità dell’impugnato licenziamento, perchè privo di giusta causa e di giustificato motivo.

Analoghi ricorsi venivano presentati dai dipendenti C.F. B. e S.A., destinatari pur essi di provvedimento di licenziamento per fatti analoghi.

Procedutosi alla riunione delle cause ed autorizzata la chiamata in giudizio della società Auchan s.p.a., con sentenza in data 26.10.2004 il Tribunale adito accoglieva le domande annullando i licenziamenti impugnati, con ordine di reintegra e condanna al risarcimento del danno nei confronti de La Rinascente s.p.a..

Avverso tale sentenza proponeva appello La Rinascente s.p.a.

lamentandone la erroneità sotto diversi profili e ribadendo, tra l’altro, la legittimità del recesso.

Proponevano altresì appello i tre originari ricorrenti rilevando che il giudice del Tribunale aveva omesso di emettere alcuna statuizione nei confronti della Auschan s.p.a..

E proponeva infine appello incidentale la Auchan s.p.a. ribadendo pur essa la legittimità del recesso.

Procedutosi alla riunione delle suddette impugnazioni, la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 23.11.2005, accoglieva il gravame proposto dai lavoratori e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava La Rinascente s.p.a. e la Auchan s.p.a., in solido, al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali; rigettava le altre impugnazioni proposte.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Auchan s.p.a. con due motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso i lavoratori intimati.

Ha depositato altresì controricorso, aderendo alle conclusioni svolte dalla Auchan s.p.a. e chiedendo la cassazione dell’impugnata sentenza, la Società Italiana Distribuzione Moderna s.p.a., già La Rinascente s.p.a., subentrata a tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a quest’ultima.

La Auchan e la Società Italiana Distribuzione Moderna hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2119, 1324, 1362 e segg.

c.c.; L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3; L. n. 300 del 1970, art. 7;

art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè motivazione omessa, carente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di considerare una circostanza decisiva ai fini del giudizio, e cioè la sussistenza dell’accordo illecito che sarebbe intercorso tra il capo reparto che aveva scontato gli articoli del proprio reparto, ed i dipendenti acquirenti; assumeva che della eventualità di un siffatto accordo criminoso la società datoriale non aveva fatto menzione nè nella lettera di contestazione nè in quella di licenziamento, avendo ritenuto di doversi attenere alla contestazione dei fatti, senza effettuare alcuna valutazione che si sarebbe tramutata in una sorta di anticipazione del processo logico – valutativo che avrebbe condotto a ritenere o ad escludere l’esistenza di un illecito disciplinare.

Nel caso di specie era pertanto evidente che la circostanza dell’accordo illecito, pur non essendo stata esplicitamente contestata dall’azienda, era ricompreso all’interno del medesimo fatto così come contestato, trattandosi, in altre parole, di una circostanza ulteriore, di una valutazione giuridica del medesimo addebito, di una qualificazione aggiuntiva dello stesso fatto che non competeva di certo al datore di lavoro.

Quindi non si era verificata alcuna violazione del principio di immutabilità dei motivi di recesso, e la Corte territoriale avrebbe dovuto soffermarsi ed esaminare l’elemento dell’illecito accordo, quale circostanza confermativa della gravità dell’addebito originario contestato ai dipendenti, circostanza da intendersi quindi inclusa e ricompresa nell’ambito del medesimo fatto contestato.

E l’omissione dei giudici di merito era ancor più inspiegabile in considerazione dei numerosi e significativi indizi emersi in corso di causa circa l’affettiva esistenza dell’accordo illecito, non potendosi altrimenti spiegare la consapevolezza da parte dei dipendenti in questione dello sconto applicato in via informatica dal suddetto capo reparto, quando il cartellino recante il prezzo della merce in esposizione non indicava siffatta riduzione.

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., dell’art. 212 CCNL Commercio (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè motivazione omessa, carente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la illegittimità del recesso, atteso che il fatto addebitato ai dipendenti – acquirenti, per le concrete modalità attuative, per la particolare posizione rivestita dai lavoratori e per il grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni di capo reparto, realizzava senza dubbio l’ipotesi sanzionatoria del licenziamento per giusta causa, importando una grave negazione dei caratteri essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario.

E rileva altresì come la condotta posta in essere, oltre a costituire palese negazione dei doveri di fedeltà, correttezza e buona fede, integrava una evidente violazione delle norme del regolamento aziendale in punto di divieto di acquisto durante l’orario di lavoro ed in particolare della disposizione di cui all’art. 212 del Regolamento predetto secondo cui al prestatore di lavoro incombe l’obbligo di “cooperare per la prosperità dell’azienda”.

A tali motivi si riporta la Società Italiana Distribuzione Moderna s.p.a., già La Rinascente s.p.a., facendoli propri, nell’atto indicato come controricorso ex art. 370 c.p.c..

Il primo motivo di gravame non è fondato.

Sul punto devesi innanzi tutto evidenziare che il principio della immutabilità della contestazione costituisce una sorta di corollario del principio di specificità, atteso che l’esigenza, rilevante ai fini della garanzia dell’esercizio del diritto di difesa, che i fatti addebitati siano specificamente individuati nell’atto di contestazione, sarebbe palesemente violata e disattesa qualora fosse riconosciuto al datore di lavoro la possibilità di mutare successivamente la iniziale contestazione ovvero di procedere alla applicazione della sanzione sulla base di fatti non ricompresi in detta contestazione.

Argomentando da tali rilievi la elaborazione giurisprudenziale è passata da una originaria impostazione rigidamente formalistica ad una più squisitamente contenutistica, applicando il principio esclusivamente in relazione alla funzione di garanzia di esercizio del diritto di difesa del lavoratore, ed escludendo qualsiasi profilo di illegittimità qualora in concreto nessun vulnus sia arrecato al diritto di difesa.

Sotto tale versante occorre quindi procedere all’esame del suddetto motivo di ricorso, laddove la società ricorrente ha rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l’eventualità di un accordo criminoso tra il capo reparto ed i dipendenti non costituiva un fatto diverso ed ulteriore rispetto a quello contestato, ma solo una ulteriore circostanza e segnatamente una valutazione giuridica del medesimo addebito, che era ricompresa all’interno del fatto contestato.

Siffatta conclusione non appare in realtà condivisibile atteso che, una volta contestato il fatto dell’avvenuto acquisto di merce ad un prezzo ridotto risultante solo dal sistema informatico,posto che il (superiore) prezzo esposto al pubblico non aveva subito alcun aggiornamento, la ipotizzata esistenza di un accordo criminoso fra il capo reparto che aveva proceduto alla variazione del prezzo nel sistema informatico ed il dipendente acquirente costituisce non già una semplice valutazione o qualificazione aggiuntiva dell’episodio contestato, bensì un fatto diverso ed ulteriore che connota di ben maggiore gravità la condotta contestata e sul quale il lavoratore non aveva potuto svolgere alcuna difesa.

Valga in proposito il rilievo per cui, pur in un’ottica contenutistica, appare ravvisabile una modificazione sostanziale dei fatti oggetto della contestazione disciplinare, ogni qual volta le circostanze nuove siano di natura tale da comportare una valutazione di maggiore gravità, laddove i fatti originariamente contestati potrebbero essere insufficienti ad integrare la sanzione applicata;

ed invero in tal caso i fatti ulteriori non valgono ad integrare il contenuto della avvenuta contestazione, ma presentano un carattere sostanzialmente innovativo, venendo a spostare e ad alterare pur nell’ambito della fattispecie contestata, i termini della iniziale contestazione, affidando quindi la giustificazione del provvedimento disciplinare ad elementi che sono stati, in realtà, sottratti al contraddittorio, essendo stato l’esercizio del diritto di difesa orientato nel senso suggerito dalla iniziale contestazione (Cass. sez. lav., 16.7.1998 n. 6988; Cass. sez. lav., 10.6.2004 n. 11045;

Cass. sez. lav., 13.6.2005 n. 12644).

Appare pertanto corretta la determinazione, se pur sinteticamente espressa, della Corte territoriale, di talchè il ricorso sul punto non può trovare accoglimento.

Del pari infondato è il secondo motivo di gravame.

Ed invero, per quel che riguarda la dedotta legittimità del recesso in considerazione delle concrete modalità attuative dell’episodio addebitato e della particolare posizione rivestita dai lavoratori, osserva il Collegio che trattasi di motivo che involge la valutazione di specifiche questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di legittimità.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214;

Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

E sul punto deve altresì ribadirsi l’indirizzo consolidato in base al quale la valutazione delle varie risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nell’adottare la propria statuizione, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201; Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933;

Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi (quali, nel caso di specie, la omessa, carente, e contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, nel ritenere l’insussistenza della giusta causa del licenziamento, ha posto in rilievo come dalle prove testimoniali assunte fosse emerso che dal 1^ agosto il prezzo dei barbecue in questione era stato effettivamente abbattuto ad Euro 50,00; ed ha rilevato altresì come, contrariamente a quanto ritenuto dalla società datoriale, la variazione del prezzo sul programma informatico non era un fatto di rilevanza meramente interna, bensì una decisione che si rifletteva immediatamente all’esterno, atteso che dal momento di tale variazione il prezzo richiesto al pubblico era quello risultante dal programma predetto, indipendentemente dalla circostanza che, per qualsiasi ragione, la stessa variazione non fosse stata effettuata anche sul cartellino esposto al pubblico sugli scaffali.

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla scelta ed alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in parte qua in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

In ordine all’ulteriore rilievo proposto con il suddetto motivo di gravame, concernente la dedotta violazione della disposizione di cui all’art. 212 del Regolamento aziendale secondo cui al prestatore di lavoro incombe l’obbligo di “cooperare per la prosperità dell’azienda”, per avere i dipendenti in questione, sottraendo i beni suddetti alla libera vendita ed acquistandoli per se stessi, arrecato danno agli interessi dell’azienda, osserva il Collegio che anche in tal caso, versandosi in tema di censura che involge specifici accertamenti di fatto, la relativa valutazione compete ai giudici di merito.

Ciò in quanto la valutazione della gravità dell’infrazione, della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento e della proporzionalità della sanzione rispetto alla infrazione contestata, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. sez. lav., 27.1.2004 n. 1475; Cass. sez. lav, 26.7.2002, n. 11118).

E la Corte territoriale anche in tal caso, con motivazione corretta ed esaustiva, che si sottrae quindi ai rilievi ed alle censure sollevate con il proposto gravame, ha ritenuto che la condotta posta in essere, se pur chiaramente censurabile sotto il profilo disciplinare, non poteva integrare nè la giusta causa nè il giustificato motivo soggettivo di recesso, richiedendosi in entrambi i casi la realizzazione da parte del dipendente di una condotta che non consentisse la prosecuzione del rapporto di lavoro tra le parti, in considerazione – osserva il Collegio – dell’irrimediabile venir meno, per la gravità della condotta posta in essere, del vincolo fiduciario che deve esistere fra i soggetti del rapporto, e quindi dell’insufficienza di qualsiasi altra sanzione a tutelare l’interesse del datore di lavoro.

Neanche sotto questo profilo il ricorso può pertanto trovare accoglimento.

Il gravame, proposto dalla Auchan s.p.a. e riproposto dalla Società Italiana Distribuzione Moderna s.p.a., previa riunione delle relative impugnazioni, va di conseguenza rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna delle società predette al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Deve essere autorizzata la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore dei difensori antistatari i quali hanno reso la prescritta dichiarazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi proposti dalla Auchan s.p.a. e dalla Società Italiana Distribuzione Moderna s.p.a., e li rigetta entrambi; condanna le società predette alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida, complessivamente, in Euro 20,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; autorizza la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore degli avv. Paolo Morgana e Paolo Naseddu, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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