Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5400 del 27/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5400
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17398-2018 proposto da:
C.R., C.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato ALESSANDRO JENI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4842/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 11/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 11 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva rigettato il ricorso proposto da C.R. e C.A., nella qualità di rappresentanti dello Studio C. Studio Associato di consulenza aziendale e tributaria – contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2006. La CTR, nel ritenere la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, rigettava altresì la domanda subordinata dei ricorrenti concernente il rimborso dell’IRAP in relazione ai soli compensi percepiti per l’attività di sindaco di società.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 5 giugno 2018, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50 e art. 53, comma 1, per avere la CTR erroneamente ritenuto che i compensi relativi all’attività di sindaco espletata nell’ambito di compagini di società terze non fossero scindibili dal complesso delle attività svolte dallo studio associato.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, nonchè dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la CTR considerato che le certificazioni di ritenuta d’acconto rilasciate dalle società nell’interesse delle quali i singoli professionisti associati dello studio avevano svolto la carica di componente del collegio sindacale costituivano prova esaustiva dell’ammontare dei compensi ricevuti per la specifica attività di sindaco.
Il Collegio, difettando evidenza decisoria, rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020