Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5400 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MELIUS CATERING S.P.A., (già MELIUS CATERING S.R.L.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ZECCA

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato DIODATO RENATO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI,

CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 156 0/2 005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/10/2005 R.G.N. 1801/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato PROIETTI FABRIZIO per delega DIODATO RENATO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia scaturisce, innanzi tutto, dall’impugnazione, da parte della società Melius Catering s.r.l. (poi divenuta Melius Catering s.p.a.) del decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto di corrispondere all”Inps la somma di L. 78.012.000, di cui L. 19.503.000 a titolo di contributi non versati relativi al periodo dal primo ottobre 1994 al 31 luglio 1995 e L. 58.509.000 per somme aggiuntive calcolate Fino al 31 ottobre 1998, nonchè alle ulteriori spese aggiuntive ed alle spese legali.

La società contestava la nullità del decreto, e, nel merito, l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il signor M.P..

Instauratosi il contraddittorio si costituiva soltanto l’Inps, ma non il M., cui era stata estesa la domanda di accertamento dell’insussistenza di un rapporto di lavorio subordinato tra lo stesso e la Melius Catering. In corso di trattazione veniva riunito al giudizio un altro procedimento, anch’esso tra la società e l’Inps, concernente l’opposizione ad una ordinanza ingiunzione emessa dall’Istituto assicuratore per una sanzione amministrativa conseguente alla medesima omissione contributiva.

Esaurita l’istruttoria, il giudice di primo grado dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il M., rigettava le opposizioni, confermando il decreto ingiuntivo e l’ordinanza-ingiunzione e condannando la società alle spese.

Questa decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Salerno, che, con sentenza n. 1560/05, depositata in cancelleria il 12 ottobre 2005 e notificata il 7 febbraio 2006, rigettava l’impugnazione della società e compensava le spese del grado.

Avverso la sentenza di appello la stessa Melius Catering s.p.a., già Melius Catering s.r.l., proponeva ricorso per Cassazione, con un motivo di impugnazione, notificato, in termine, il 31 marzo 2006.

L’Istituto assicuratore resisteva con controricorso notificato all’Inps, in termine, il 9 maggio 2006.

Ricorso e controricorso sono stati notificati anche al M., che, peraltro, non ha presentato difese neppure in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e fa esplicito riferimento al combinato disposto dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 2697 c.c..

Secondo la società non era stato provato nel modo più assoluto il presupposto della pretesa dell’Istituto assicuratore, costituito dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Melius Catering ed il M..

In particolare non era stata dimostrata l’esistenza di un vincolo di subordinazione.

Questa prova era a carico dell’Inps, che era attore in senso sostanziale.

Il decreto di ingiunzione era stato emesso, invece, sulla base di un verbale che, però, non era stato confermato in giudizio da coloro che lo avevano redatto.

Nè poteva attribuirsi valore a quanto dichiarato da alcuni terzi all’Ispettorato del Lavoro, sia perchè questi ultimi erano familiari del M., sia perchè le dichiarazioni erano state rese fuori dal processo e non erano state confermate in giudizio.

D’altra parte, i verbali redatti dagli ispettori facevano prova fino a querela di falso soltanto per la loro provenienza dal funzionario, per le dichiarazioni a lui rese e degli altri fatti che lo stesso affermava essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Per quanto concerne le altre circostanze di fatto, il materiale raccolto dall’ispettore verbalizzante doveva essere liberamente apprezzato dal giudice, e non era possibile attribuire ad esso il valore di vero e proprio accertamento.

La sentenza, inoltre, non aveva tenuto conto di alcune risultanze documentali, e, in particolare, del fatto che dal gennaio all’ottobre 1994, il M. era stato amministratore unico e socio di maggioranza della società A.I.C.O. s.r.l., poi trasformatasi, dal 5 ottobre 1994, nella stessa Melius Catering s.r.l., e successivamente socio di maggioranza di questa stessa società fino a quando, con atto del 26 aprile 1995, aveva ceduta la propria quota, percependo il corrispettivo. Nè si era tenuto conto di alcune deposizioni testimoniali. Secondo la ricorrente, infide, avrebbe valore di confessione giudiziale dell’inesistenza del rapporto l’affermazione, contenuta in un atto difensivo, secondo cui il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere riconosciuto quanto meno dal 26 aprile 1995, data in cui il M. aveva perduto la qualità formale di socio.

2. Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento.

L’unico motivo di impugnazione, pur articolato, si risolve, in realtà, in una serie di contestazioni della valutazione dei fatti e della valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito.

Si ripropongono perciò, inammissibilmente, questioni di fatto che non possono esame di un ulteriore esame in questa sede di giudizio di legittimità.

D’altra parte la motivazione della Corte d’Appello di Salerno appare completa e particolarmente puntuale, e non viene scalfita dalle opposte argomentazioni della ricorrente. La sentenza ha esaminato le circostanze punto per punto, e così pure le prove, specificando quando, e perchè, alcune di esse erano state ritenute contraddittorie ed inverosimili (e come tali da escludere dal percorso motivazionale); questo vale ad esempio per la deposizione di uno dei soci della Melius Catering (cfr. pagg. 16-17 della motivazione).

3. Il ricorso perciò deve essere rigettato.

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza in danno della società ricorrente ed in favore dell’Inps.

Dato che il signor M., anch’egli intimato, non ha svolto nessuna attività difensiva, la Corte non deve adottare provvedimenti su spese che lo riguardino.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 11,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Nulla per le spese nei confronti del M..

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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