Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5400 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 26/09/2016, dep.03/03/2017),  n. 5400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 16843 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli

uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. SER.PRO.TEC, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione 24, depositata in data 18 giugno

2010, n. 85/24/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

26 settembre 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento e la prodromica iscrizione a ruolo, seguite al controllo eseguito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis deducendo di averne ottenuto lo sgravio limitatamente all’iva ed all’irap e di vantare un credito irpeg. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso limitatamente all’iva ed all’irap, facendo leva sullo sgravio conseguente a sentenza emessa da altra sezione della Commissione in data 8 febbraio 2007. Quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, reputando che la doglianza da questo proposta concernente il mancato perfezionamento del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis cui la società aveva fatto ricorso fosse vanificata dallo sgravio disposto dall’ufficio a seguito della sentenza dell’8 febbraio 2007, il quale, a dire del giudice d’appello, ha determinato l’annullamento dell’iscrizione a ruolo. Nel contempo, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello incidentale della società limitatamente all’iscrizione a ruolo della pretesa dell’irpeg, che ha ritenuto duplicata, in mancanza di adeguate deduzioni contrarie dell’ufficio.

Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo, cui non v’è replica.

Diritto

1.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bissostenendo che l’incapienza dei versamenti” determini la decadenza dai benefici previsti dalla norma.

Di contro, denuncia l’ufficio, con la sentenza impugnata il giudice d’appello fa leva sulla “validità dell’istanza di definizione prodotta ex art. 9-bis”, all’uopo richiamando la sentenza n. 18/29/09 resa il 26 maggio 2008 da altra sezione della Commissione tributaria regionale, che, nel ribadire tale validità, ha respinto l’appello avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale in data 8 febbraio 2007, di cui si è dato conto in narrativa.

Il ricorso è fondato.

2.- In fatto, la sentenza n. 18/29/09 resa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, di conferma della sentenza indicata in narrativa della Commissione tributaria provinciale, la quale ha dichiarato illegittimo il diniego di condono, è stata cassata da questa Corte con ordinanza 19212/12 (nel senso che, in caso di giudicato esterno conseguente ad una pronuncia della Corte di Cassazione, la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, vedi, tra varie, sez. un. 26482/07 e 24740/15). Con l’ordinanza in questione, la Corte, giustappunto in base al rilievo concernente il mancato perfezionamento del condono, ha deciso il giudizio nel merito, respingendo il ricorso introduttivo della società.

2.1. Il che propizia l’applicazione dell’orientamento, secondo cui il rigetto nel merito dell’impugnazione del diniego di definizione preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il giudizio odierno ha finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (in termini, Cass., ord. 5378/13, che ha appunto rilevato d’ufficio il giudicato esterno avente ad oggetto il rigetto dell’impugnazione del provvedimento di diniego di condono, costituente atto presupposto della cartella di pagamento in contestazione; conf., tra varie, 19438/15).

2.2.-In questo contesto, in diritto, irrilevante è la circostanza dell’avvenuto sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente.

Si consideri, sul punto, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2 prescrive che se il ricorso di primo grado “…viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.

Al riguardo, questa Corte ha chiarito che lo sgravio della cartella in pendenza di giudizio non produce di per sè solo alcun effetto sugli atti prodromici, compresa l’iscrizione a ruolo, qualora tali atti non siano annullati in autotutela (da ultimo, arg. ex ord. 918/15); annullamento in autotutela, che non emerge in atti.

3.- Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, affinchè riesamini le questioni ancora sub indice alla luce dei suindicati principi e regoli le spese.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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