Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 540 del 15/01/2010

Cassazione civile sez. II, 15/01/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 15/01/2010), n.540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Agrigento, Sezione Distaccata di Licata, con ordinanza n. R.G. 259/08

depositata il 28/10/08, nel procedimento pendente fra:

D.T., M.A.;

I.A., MA.AN.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Presidente Relatore Dott. SETTIMJ Giovanni;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Agrigento, Sez. di Licata, ha proposto istanza per regolamento di competenza d’ufficio nella causa introdotta da D. + 1 contro I. + 1 per la corresponsione della somma di Euro 1.529,00 pretesa a titolo di concorso nelle spese di manutenzione d’un balcone accessorio all’appartamento di proprieta’ dei primi ed aggettante sul sottostante balcone accessorio all’appartamento di proprieta’ dei secondi.

La causa, introdotta innanzi al G.d.P. di Licata, e’ stata da questi ritenuta di competenza del Tribunale sull’assunto che si dovesse decidere della proprieta’ comune o meno del balcone e, quindi, in materia di diritti reali immobiliari.

L’istante ha, viceversa, ritenuto che, nella specie, l’accertamento in ordine alla comunione del balcone abbia carattere incidentale e non determini, pertanto, lo spostamento della competenza sulla domanda correttamente introdotta innanzi al G.d.P. in base al solo criterio del valore della dedotta obbligazione pecuniaria, onde ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio.

Le parti non hanno partecipato alla presente fase.

L’istanza e’ fondata.

Premesso, infatti, che con la locuzione “pregiudiziale in senso logico” s’indica il fatto costitutivo del diritto che si fa valere davanti al giudice o, come si sostiene in dottrina, “il rapporto giuridico dal quale nasce l’effetto dedotto in giudizio”, e’ indubbio che l’efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronunzia finale, ma anche l’accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico – giuridico della pronuncia medesima; la necessita’ della formazione del giudicato anche sul punto pregiudiziale, pur in assenza d’un’apposita richiesta, deriva, dunque, dal fatto che oggetto della decisione e’, in primo luogo, l’indagine circa l’esistenza del rapporto giuridico sul quale la pretesa si fonda.

Diversamente e’ a dirsi per la “pregiudiziale in senso tecnico”, con la quale s’indica una situazione che, pur rappresentando un presupposto dell’effetto dedotto in giudizio, e’, tuttavia, distinta ed indipendente dal fatto costitutivo sul quale si fonda quell’effetto; tale situazione, poiche’ non concerne l’oggetto del processo, e’ solamente passibile d’accertamento in via incidentale, ove non sia richiesta una decisione con efficacia di giudicato per legge od a seguito d’apposita ed ammissibile domanda formulata da una delle parti.

Sui riferiti criteri vedansi Cass. 12.7.05 n. 14578, 21.7.03 n. 11320, 6.3.01 n. 3248, 13.4.95 n. 4229.

Ne deriva che, nella specie, in assenza d’un’espressa domanda d’una delle parti ed escluso che la legge lo richiedesse, l’accertamento cui il giudice previamente adito ratione valoris avrebbe dovuto procedere – in ordine alla questione relativa alla configurabilita’ d’un diritto di comproprieta’ e consequenziali oneri dei proprietari dell’appartamento sottostante quanto al balcone accessorio dell’appartamento sovrastante – si sarebbe svolto solo incidenter tantum, senz’alcun effetto di giudicato, di tal che la questione non avrebbe determinato l’introduzione d’un autonomo giudizio in materia immobiliare ne’, quindi, alcuno spostamento della competenza, originariamente determinata in base alla sola deduzione d’un’obbligazione pecuniaria di valore inferiore ad Euro 2.582,28.

Ne consegue che erroneamente il G.d.P. ha declinato la propria competenza.

Assenti le parti, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie l’istanza di regolamento e, per l’effetto, dichiara la competenza del G.d.P. di Agrigento, innanzi al quale dispone riassumersi il giudizio nel termine di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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