Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 54 del 03/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 03/01/2011), n.54

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7133/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato GUADAGNI Simonetta (DIREZIONE AFFARI LEGALI

POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA Sergio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 220/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/02/2006 R.G.N. 520/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega GUADAGNI SIMONETTA;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO per delega VACIRCA SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che con ricorso notificato il 21 febbraio 2007, la s.p.a.

Poste Italiane chiede con un unico articolato motivo, la cassazione della sentenza depositata il 21 febbraio 2006, con la quale la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, così come integrato dall’accordo 25 settembre 1997, “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi e in attesa dell’attuazione de progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” – al contratto di lavoro intercorso con C.E. decorrente dal 2 ottobre 2000, a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle a titolo di risarcimento danni le retribuzioni perdute dall’atto di messa in mora del 19 settembre 2001;

che C.E. si è difesa nel presente giudizio con rituale controricorso;

che con atto dell’11 settembre 2008, depositato in cancelleria prima dell’udienza, le parti hanno raggiunto, in sede sindacale, una conciliazione stragiudiziale della controversia;

ritenuto che, per effetto dell’accordo conciliativo raggiunto tra le parti, è venuto meno l’interesse ad agire della società ricorrente e che pertanto il relativo ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di questo giudizio vanno interamente compensate tra le parti, nello spirito della regolamentazione intervenuta tra le stesse nel verbale di conciliazione suddetto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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