Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5398 del 27/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5398
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30533-2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
M.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 139/06/2018 della Commissione tributaria
regionale delle MARCHE, depositata in data 14/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
LA CORTE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno d’imposta 2008, con il quale era stato accertato un maggior reddito d’impresa conseguente al disconoscimento dei costi risultanti da fatture per sponsorizzazioni emesse dalla ASD Montegranaro Basket, dalla ASD Vei-egra Basket e
dall’associazione Caccia e Sviluppo Territorio, che l’amministrazione finanziaria riteneva oggettivamente inesistenti, quanto alle due ASD, perchè le prestazioni pubblicitarie risultavano essere state rese dalla ASD Supernova Basket e, quanto all’altra associazione, per genericità ed indeterminatezza del contratto, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto gialla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che quest’ultima aveva provato l’effettività delle operazioni fatturate;
– rilevato che per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate con due motivi, cui non replica l’intimato;
– rilevato, altresì, che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380. bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria e, in data 14/06/2019, istanza di sospensione del presente giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;
– considerato che il Collegio, riunitosi nella medesima composizione in sede di riconvocazione, ritiene che sulla questione della sospensione del processo ai sensi della citata disposizione, non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2020