Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5398 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 5398 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: TIRELLI FRANCESCO

Data pubblicazione: 07/03/2018

SENTENZA
sul ricorso 10562-2016 proposto da:
GUGLIELMO GRILLO e TOMMASO FOLINO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE dei PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato MARIO
SANINO, che li rappresenta e difende per procura in atti;
– ricorrenti contro

PROCURATORE GENERALE rappresentante il PUBBLICO MINISTERO
presso la CORTE DEI CONTI, domiciliato in Roma, VIA BAIAMONTI
25;

controricorrente

FRANCESCO SCOPELLITI e CARMELO BARBARO, elettivamente

SEBASTIANO COMERCI, rappresentati e difesi dagli Avv. ALDO
RAFFAELLO ABENAVOLI e LORIS MARIA NISI per procura in atti;

contro ricorrenti e ricorrenti incidentali

avverso la sentenza della SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE di
APPELLO della CORTE DEI CONTI per la Calabria, depositata in data
26/10/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/02/2018 dal Presidente Dott. FRANCESCO TIRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Marcello Matera , che ha concluso per la dichiarazione
d’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi principale ed
incidentale;
Uditi gli avv. Mario Sanino per i ricorrenti principali e Loris Maria Nisi
per i ricorrenti incidentali, i quali hanno concluso per l’accoglimento
dei rispettivi ricorsi.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza 588/2011 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei
Conti per la Calabria ha riconosciuto che la srl Rovagna aveva
indebitamente percepito un contributo di euro 955.284,13 per la
realizzazione di una struttura alberghiera mai entrata in funzione e
risultata in stato di completo abbandono all’atto di un sopralluogo
della Guardia di Finanza.

domiciliati in ROMA, VIALE dei PARIOLI 112, presso lo studio dell’Avv

Individuata la responsabilità non solo della società e del suo legale
rappresentante Luigi Rovagna (per aver falsamente attestato e
contabilizzato spese superiori a quelle realmente sostenute e per aver
presentato una polizza fideiussoria falsa), ma anche quella dei
direttori dei lavori Carmelo Barbaro e Francesco Scopelliti (per aver
predisposto certificazioni false attestanti sia l’ultimazione dei lavori

in solido fra loro, dei predetti euro 955.284,13 in favore della
Regione Calabria (con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali
sulla somma rivalutata).
Ha condannato inoltre (sia pure nei limiti di euro 94.375,80 ciascuno)
anche i collaudatori Guglielmo Grillo e Tommaso Folino per non aver
svolto, con colpa grave, un efficace controllo sulla contabilizzazione
delle spese, consentendo così l’erogazione del contributo.
I collaudatori hanno proposto appello principale, cui si sono aggiunti
gli appelli incidentali dei direttori dei lavori, della società e del suo
rappresentante legale.
La Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello li ha respinti tutti con
sentenza n. 542/2015 avverso la quale hanno presentato ricorso
Guglielmo Grillo e Tommaso Folino, deducendo il difetto di
giurisdizione del giudice a quo, il quale li aveva condannati malgrado
l’assenza di qualsiasi dolo o colpa grave, avendo essi agito
“correttamente ed efficacemente con la solerzia imposta dal caso in
ragione dei vari mezzi e disponibilità utilizzabili”.
Anche Francesco Scopelliti e Carmelo Barbaro hanno proposto
impugnazione con controricorso e ricorso incidentale datato 4/6/2016
e passato per la notifica il seguente 6/6/2016, con il quale hanno
sostenuto l’estensione anche a loro dell’anzidetto “sollevato difetto di
giurisdizione” ed, in ogni caso, la insussistenza, nei propri confronti,
dei presupposti per l’esistenza della giurisdizione contabile e
l’esercizio dell’azione di responsabilità.

che l’effettuazione delle spese), li ha condannati tutti al pagamento,

Il Procuratore Generale rappresentante del Pubblico Ministero presso
la Corte dei Conti ha resistito con separati controricorsi e la
controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del
27/2/2018.
OSSERVA IN DIRITTO
Rammentato innanzitutto che la sentenza impugnata è stata

stessa emerge che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo
grado è stato depositato dal Procuratore in Segreteria il giorno
19/11/2009.
Ne deriva che in applicazione del novellato art. 327 cpc, il ricorso per
cassazione avrebbe dovuto essere proposto entro il 26/4/2016.
Il Grillo ed il Folino hanno rispettato il predetto termine, avendo
avviato la notifica del ricorso principale in data 22/4/2016.
Lo Scopelliti ed il Barbaro hanno invece consegnato il loro ricorso
incidentale all’Ufficiale Giudiziario soltanto in data 6/6/2016.
Considerato che in base all’art. 334 cpc l’impugnazione incidentale
tardiva è consentita soltanto alla parte contro cui è stato proposto il
ricorso ovvero a quella chiamata per integrare il contraddittorio o a
quella il cui interesse a ricorrere sia insorto per effetto della
proposizione dell’impugnazione principale (C. cass. 2016/12387), va
dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale dello Scopelliti e del
Barbaro, che non rientrano in alcuna delle categorie sopra ricordate.
Lo Scopelliti ed il Barbaro hanno peraltro sostenuto l’inapplicabilità
del novellato art. 327 cpc in quanto il processo doveva considerarsi
iniziato non al momento del deposito dell’atto di citazione, bensì a
quello della notificazione dell’invito a dedurre, loro partecipato in data
26/6/2009.
L’assunto non può essere condiviso in quanto la spedizione dell’invito
a dedurre è stata prevista dal D. L. n. 453/1993, (conv. dalla legge n.
19/1994) che all’art. 5 (poi abrogato dal D. Lgs n. 174/2016)

depositata il 26/10/2015, rileva il Collegio che dalla lettura della

stabiliva che “il procuratore regionale prima di emettere l’atto di
citazione in giudizio invita il presunto responsabile del danno a
depositare entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla relativa
comunicazione le proprie deduzioni ed eventuali documenti”.
Come ritenuto anche dalla Corte costituzionale nelle risalenti sentenze

14/1998 e 1/2005), l’invito a dedurre si colloca, dunque, in una fase
procedimentale preprocessuale preordinata alla eventuale
instaurazione del giudizio che potrebbe perciò anche non seguire e,
pertanto, non può considerarsi iniziato se non con l’emissione
dell’atto di citazione, che rimane quindi l’unico atto capace d’investire
il giudice della causa.
Passando adesso all’esame del ricorso proposto da Guglielmo Grillo e
Tommaso Folino (che, diversamente da quanto sostenuto dallo
Scopelliti e dal Barbaro, non giova affatto anche a loro, in quanto
basato su motivi personali ai ricorrenti), osserva preliminarmente il
Collegio che in base a consolidata giurisprudenza di queste Sezioni
Unite, la pronuncia sul merito della domanda postula
necessariamente il riconoscimento dell’esistenza della giurisdizione su
di essa, per cui la parte che voglia evitare il formarsi di un giudicato
implicito sul punto, ha l’onere di formulare specifico motivo di
gravame perdendo, in caso contrario, la possibilità di rimettere in
discussione la questione (che in quanto definitivamente chiusa, non
potrebbe essere riaperta neppure ove il giudice di appello,
interrogandosi d’ufficio al riguardo, confermasse nuovamente la
riconducibilità della causa nel novero di quelle a lui attribuite).
Dalla sentenza impugnata emerge che al pari, del resto, dello
Scopelliti e del Barbaro, neanche il Grillo ed il Folino hanno a suo
tempo interposto appello per motivi attinenti alla giurisdizione del
giudice di primo grado, che aveva attribuito loro una condotta
gravemente colposa e, ritenendoli corresponsabili del danno erariale,

nn. 415/1995 e 163/1997 (cui adde Corte dei Conti SS. RR. 7/1998,

li aveva per l’effetto condannati al pagamento, sia pure in via
sussidiaria, della somma di euro 94.375,809 ciascuno.
Con il ricorso per cassazione, il Grillo ed il Folino non hanno negato di
non aver appellato sulla giurisdizione né hanno dedotto di poter
ancora discutere della questione in quanto la Sezione Centrale aveva
basato la sua pronuncia su aspetti relativamente ai quali non era

I ricorrenti si sono infatti limitati a sostenere che la giurisdizione del
giudice contabile presupponeva l’esistenza di vari elementi, fra cui
quello soggettivo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave (a loro
dire non ravvisabile nella specie) e dopo aver richiamato la norma che
vietava di sindacare il merito delle scelte discrezionali, hanno
concluso asserendo di essersi comportati in perfetta sintonia con i
loro compiti senza nessuna “grave carenza o sfrontata impudenza”.
Considerazioni, queste, tutte inidonee ad escludere non soltanto la
preclusione da giudicato sulla giurisdizione, ma anche la effettiva
spettanza di essa al giudice contabile, il quale non è affatto entrato
nel merito di scelte discrezionali (che, oltretutto, rimangono pur
sempre assoggettabili a verifica di legittimità: C. cass. SU
2018/1408), ma si è limitato ad addebitare ai ricorrenti l’omissione
dei dovuti controlli per colpa grave, la cui effettiva esistenza
costituisce condizione per l’affermazione della responsabilità (C. cass.
2012/16849) e non della giurisdizione, il concreto esercizio della
quale non può formare oggetto di ricorso alla Corte di cassazione che,
com’è noto, non può spingersi a valutare la correttezza sostanziale
del giudizio espresso dalla Corte dei Conti, ma soltanto il rispetto, da
parte della stessa, dei limiti esterni fissati dalla legge (C. cass.
2018/1409).
Anche il ricorso del Grillo e del Folino va dichiarato, pertanto,
inammissibile.

opponibile alcun giudicato implicito.

Non occorre provvedere sulle spese, stante la qualità di parte in
senso solo formale del Procuratore Generale rappresentante il PM
presso la Corte dei Conti.
Va però dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte dei ricorrenti principali ed incidentali, di un ulteriore importo

comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q. M.
La Corte di cassazione, pronunciando a Sezioni Unite.
Dichiara i ricorsi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002 e succ.
mod. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte dei ricorrenti principali ed incidentali, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Cos’ decis
L’

Roma, il 27 febbraio 2018
IL PRESIDENTE

a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a norma del

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