Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5398 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 05/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5398
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL
FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO, giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.C., F.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 272/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 28/02/2005 R.G.N. 1339/05 + altre;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
03/12/2 009 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l’Avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla società Poste Italiane con M.C., M.S. e F.D. per il periodo 3 novembre 1999/31 gennaio 2000 per la prima, e 11 luglio/29 settembre 2001 per gli altri due;
che la società soccombente ha proposto ricorso per la Cassazione della indicata sentenza con ricorso basato su un motivo, cui soltanto l’intimato M. ha resistito con controricorso, mentre le altre due parti non hanno svolto alcuna attività difensiva;
che successivamente la ricorrente ha depositato copia del verbale della conciliazione conclusa in sede sindacale con ciascuno dei lavoratori, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
che dal suddetto verbale di conciliazione si evidenzia la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo, sicchè si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
che in considerazione della definizione della lite, anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra la società ed il M. quelle relative al presente giudizio, nulla disponendosi per quelle nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente fra le parti costituite le spese del presente giudizio; nulla per quelle nei confronti degli altri intimati.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010