Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5397 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 4056/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

L.A., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine dei controricorso, dagli avv.ti Giuseppe PIVA, Giuseppe

CARRARO AVENTI, prof. Mauro BEGHIN e prof. Francesco D’AYALA VALVA,

ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli, n. 43,

presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7174/02/2017 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il

25/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/1D/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

LA CORTE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– premesso che in controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento con cui ò l’amministrazione ò finanziaria, a seguito di indagini bancarie, accertava a carico di L.A. maggiori redditi ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2007, con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, oltre all’appello incidentale del contribuente (non rilevante ai fini del presente giudizio), rigettava anche l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, ritenendo insufficiente e contraddittoria la motivazione dell’atto impugnato per avere l’Ufficio finanziario “immotivatamente” collocato “i redditi ritenuti privi di giustificata provenienza” nella categoria dei “redditi diversi” di cui all’art. 67 TUIR;

– premesso altresì, che avverso tale statui2ione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replica l’intimato con controricorso.

– rilevato che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo D.L. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;

– considerato che il Collegio, riunitosi nella medesima composizione in sede di riconvocazione, ritiene che sulla questione della sospensione del processo ai sensi della citata disposizione, non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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