Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5397 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5397 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 20406-2008 proposto da:
TECNOELETTRONICA

SUD

S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE

(C.F./P.I. 02372630877), in persona del Liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA PIRAMIDE CESTIA l, presso l’avvocato GRASSO
ALFIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2014
6

CALABRETTA PAOLO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 07/03/2014

UNITA’

SANITARIA

LOCALE

N.15

MUSSOMELI,

DI

ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA’ DELLA REGIONE
SICILIANA, AZIENDA USL N.2 DI CALTANISSETTA;

D’APPELLO

di

209/2007 della CORTE

CALTANISSETTA,

depositata

il

19/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

intimati

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1

Con sentenza 27 agosto 2004, il Tribunale di

Caltanissetta revocò il decreto ingiuntivo emesso su
istanza della Caltanissetta Sud nei confronti dell’Uni-

to di somme dovute a seguito d’interventi di manutenzione e riparazione di apparecchiature nei reparti
dell’ente, come da fatture del 1992 allegate al ricorso.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte
d’appello di Caltanissetta con sentenza in data 19 luglio 2007. La corte ha escluso l’ammissibilità dell’azione di arricchimento senza causa nei confronti
dell’ente pubblico in mancanza di riconoscimento
dell’utilitas da parte dello stesso ente. La corte ha
escluso anche che l’utilizzazione della prestazione,
seppure consapevole, valga a integrare il suddetto riconoscimento.
Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre la società con atto notificato il 17 luglio 2008 affidato a tre motivi, illustrati anche con
memoria.
L’ente non ha svolto difese.

3

tà Sanitaria Locale n. 15 di Mussomeli, per il pagamen-

MOTIVI DELLA DECISIONE
3.

Con il primo motivo si censura l’affermazione

della corte territoriale, che l’azione di arricchimento
senza causa contro la pubblica amministrazione richieda

zione proveniente dagli organi deputati alla formazione
della volontà della pubblica amministrazione.
3.1. La questione circa l’esperibilità dell’azione

d’ingiustificato arricchimento contro la pubblica amministrazione sulla base del riconoscimento dell’utilità
della prestazione, che attiene all’elemento dell’arricchimento, e che è decisiva nel presente giudizio, deve
essere tenuta distinta da quella – pur largamente trattata dal ricorrente ma non pertinente alla fattispecie
di causa – dell’esclusione dell’azione laddove sia esperibile l’azione ex art. 66 d.l. n. 66 del 1989, che
attiene alla sussidiarietà.
3.2. Sul primo punto si deve registrare l’esisten-

za di alcune pronunce della corte non conformi
all’orientamento prevalente. Nel senso che il riconoscimento dell’utilità, da parte della pubblica amministrazione, possa essere implicito, purché derivante da
elementi univoci d’interpretazione, la giurisprudenza è
in realtà consolidata e uniforme. Esistono tuttavia alcune pronunce che ammettono la possibilità, non solo di
4

11 con e1. est.
dr. A1dS eccherini

un riconoscimento esplicito dell’utilità della presta-

ravvisare il riconoscimento implicito nella mera utilizzazione della prestazione, quanto, soprattutto, che
il riconoscimento implicito provenga da organi diversi
da quelli rappresentativi della pubblica amministrazio-

fermazione che nell’azione d’indebito arricchimento nei
confronti della p.a., ai fini dell’utilità della prestazione non è richiesto che il riconoscimento, quando
non sia esplicito, provenga formalmente da organi qualificati della P.A., restando altrimenti privo di contenuto il potere del giudice di verificare l’utilità
della prestazione, la quale deve essere vagliata sulla
base della valutazione in fatto dell’arricchimento, da
accertare con la regola paritaria di diritto comune,
sia quando riguarda il privato, sia quando si riferisce
alla pubblica amministrazione (Cass. 16 maggio 2006 n.
11368, 24 settembre 2007 n. 19572).
Queste decisioni si ponevano in contrasto con una
giurisprudenza consolidata per la quale l’azione
d’indebito arricchimento nei confronti della p.a. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non
solo il fatto materiale dell’esecuzione di un’opera o
di una prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, ma
anche il riconoscimento, da parte di questo,
dell’utilità dell’opera o della prestazione; e tale ri5

ne. Alcune decisioni, infatti, sono pervenute all’af-

conoscimento può avvenire in maniera esplicita, cioè
con un atto formale (il quale, peraltro, può essere assistito dai crismi richiesti per farne un atto amministrativo valido ed efficace ovvero può anche essere ca-

nel caso in cui l’organo di controllo lo annulli), oppure in modo implicito, cioè mediante l’utilizzazione
dell’opera o della prestazione, purché consapevolmente
attuata dagli organi rappresentativi dell’ente (ex pluribus, Cass. 23 giugno 1992 n. 7694, 23 maggio 1995 n.
5638, 11 settembre 1999 n. 9690, 11 febbraio 2002 n.
1884). Le pronunce in questione, tuttavia, non hanno
avuto seguito, e le successive sono ritornate
all’indirizzo originario (Cass. 31 gennaio 2008 n.
2312, 14 ottobre 2008 n. 25156, 6 settembre 2012 n.
14939, 18 aprile 2013 n. 9486), sicché il contrasto non
sembra più attuale. Particolarmente esauriente, in proposito, è proprio l’ultima sentenza massimata sul punto: il riconoscimento dell’utilità dell’opera e la configurabilità stessa di un arricchimento restano affidati a una valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria, unica legittimata – mediante i suoi organi
amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente
devoluta la formazione della sua volontà – a esprimere
il relativo giudizio, che presuppone il ponderato ap6

Il c
el. est.
dr. A1Lkteccherini

rente delle formalità e dei controlli richiesti, come

prezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta,
dell’opera al pubblico interesse, senza che possa operare in via sostitutiva la valutazione di amministrazioni terze, pur se interessate alla prestazione, né di

ficiaria; e tale riconoscimento può essere esplicito o
implicito, occorrendo, in quest’ultimo caso, che l’utilizzazione dell’opera sia consapevolmente attuata dagli
organi rappresentativi dell’ente, in quanto la differenza tra le due forme di riconoscimento sta solo nel
fatto che la prima è contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava da un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo autore
abbia inteso conseguire uno specifico risultato (Cass.
18 aprile 2013 n. 9486).
A questo indirizzo il collegio ritiene di doversi
uniformare. La tesi minoritaria è indebolita dall’incongruenza di legittimare soggetti diversi in ragione
del fatto che il riconoscimento sia esplicito (per il
che si riconosce la necessità che provenga dagli organi
rappresentativi della pubblica amministrazione) o implicito (nel qual caso potrebbe provenire da organi non
qualificati dell’amministrazione), vale a dire in ragione della forma del riconoscimento, che dovrebbe essere un elemento neutro sotto questo profilo. A parte
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un qualsiasi altro soggetto dell’amministrazione bene-

ciò, la tesi in questione, laddove valorizza la regola
paritaria di diritto comune, applicabile sia al privato
e sia alla pubblica amministrazione, sembra non farsi
carico della normativa di diritto pubblico che regola

ficacia anche per i soggetti esterni che vengono in
contatto con essa, e che si giustifica oltre che con
vincoli di spesa imposti da norme di rango primario
nell’impiego di denaro pubblico, anche con le dimensioni e la complessità dell’articolazione interna della
pubblica amministrazione. Detta normativa non consente
di ammettere, con riferimento al caso assai frequente
d’indebito arricchimento derivante da rapporti negoziali instaurati da dipendenti pubblici privi dei necessari poteri, che la pubblica amministrazione sia chiamata
a rispondere in sede d’indebito arricchimento di tutte
le iniziative arbitrarie assunte al di fuori del controllo degli organi amministrativi responsabili della
spesa, quando il riconoscimento dell’utilità sia ravvisato nella stessa utilizzazione dell’opera o del servizio acquisito, da parte di coloro che hanno abusivamente speso il nome dell’ente o dell’ufficio. L’osservazione si attaglia in modo particolare al caso, che qui
viene all’esame, della spesa pubblica sanitaria, per la
quale, ferma restando la legittimazione degli organi
8

Il co/is/rei, est.
eccherini
dr. A

la contabilità della pubblica amministrazione, con ef-

rappresentativi ad assumere obbligazioni per l’amministrazione, la legge identifica anche i soggetti autorizzati a predisporre i contratti e a emettere i mandati di pagamento (art. 48 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128).
dell’utilitas

da

parte della pubblica amministrazione può essere anche
implicito, e desumibile da facta concludentia, è necessario che esso sia imputabile agli organi deputati a
disporre la spesa. Il motivo è pertanto infondato.
4. Con il secondo motivo si deduce che, in fatto,

le apparecchiature mantenute e riparate nei reparti di
ostetricia, pediatria, chirurgia e medicina dell’Ospedale di Mussumeli dovevano esserlo per legge (si citano
le leggi n. 186 del 1968 e 91/77 sulla sicurezza elettrica) come per tutti gli impianti sanitari negli ospedali e cliniche anche private, sotto la diretta responsabilità dei reparti ospedalieri, che nella fattispecie
avevano sottoscritto le ordinazioni, e confermato l’utilizzazione delle apparecchiature ripristinate, in occasione dell’espletamento della prova testimoniale.
4.1. Il motivo è infondato. Nella fattispecie non

è in discussione l’obbligo degli enti ospedalieri di
conformarsi alle norme sulla sicurezza degli impianti
ma, al più, l’identificazione dei soggetti tenuti ad
assicurare il rispetto di quelle norme adottando tutte
9

Fermo dunque che il riconoscimento

le misure, anche di spesa, a ciò occorrenti, nell’amministrazione dei fondi disponibili, dei quali rispondono
personalmente. Si tratta di competenze degli organi amministrativi centrali stabilite dalla legge, e che non

l’amministrazione nella condizione di soggiacere alle
azioni d’indebito arricchimento che puntualmente seguirebbero al mancato pagamento dei contratti verbali o
comunque nulli, per il solo fatto che chi ha abusivamente contrattato per l’ente utilizza poi il bene o il
servizio così acquisito.
5.

Il terzo motivo censura il regolamento delle

spese del giudizio di appello, diverso da quello auspicato dalla ricorrente. Nei termini nei quali è formulata la censura, vertendo sull’esercizio di un potere discrezionale, è inammissibile.
6. In conclusione il ricorso è respinto. In mancan-

za di difese svolte dalla controparte non v’è luogo a
pronuncia sulle spese.
P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 8 gennaio 2014.

possono essere scavalcate dai singoli reparti, ponendo

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