Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5397 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ONOFRI LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

ERGIFE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio

dell’avvocato MARANELLA STEFANO, che lo rappresenta e difende con

procura speciale notarile del Not. Dr. RICCIO in ROMA, rep. n. 51183

del 10/09/2009;

– resistente con procura, speciale notarile –

avverso la sentenza n. 11/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 09/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIGLIANO Eugenia;

udito per il resistente l’Avvocato MARANELLA, che ha chiesto

l’improcedibilita’ del ricorso, nel merito rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

La societa’ ERGIFE S.p.A. impugnava con distinti ricorsi gli avvisi di liquidazione relativi all’I.C.I. per gli anni dal 1995 al 1998 innanzi alla C.T.P. di Roma lamentando l’illegittimita’ degli stessi per carenza di motivazione, l’invalidita’ della rendita perche’ non rispondente al valore reale dei beni e l’inapplicabilita’ delle sanzioni ed interessi L. n. 342 del 2000, ex art. 74. Si costituiva il Comune, affermando la legittimita’ del suo operato.

La C.T.P., riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, accoglieva gli stessi, condividendo le conclusioni de perito della societa’ e ritenendo inapplicabili le sanzioni e gli interessi.

Impugnava il Comune in persona del dirigente del servizio (OMISSIS) – I.C.I. e resisteva la societa’.

La C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 11/18/04 del 30.6/9.7.2004 dichiarava inammissibile l’appello per mancata produzione della documentazione attestante l’effettiva attribuzione al funzionario che aveva sottoscritto l’appello del potere di rappresentare in giudizio il Comune.

Avverso detta decisione l’Ente territoriale propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Successivamente in data 7.2.2006 produceva ex art. 372 c.p.c. la determinazione dirigenziale n. 288 del 14.10.2005 di autorizzazione a stare in giudizio.

La societa’ ha depositato, in data 5.10.2009, procura notarile di nomina del difensore domiciliatario.

Diritto

Con il primo motivo il Comune lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sui motivi di appello relativi all’eccepito difetto di litisconsorzio necessario con l’Agenzia del territorio in relazione a quella parte del ricorso introduttivo che investiva l’attribuzione delle rendite catastali, alla mancata indicazione della carica societaria ricoperta da chi aveva sottoscritto l’atto introduttivo quale rappresentante legale della societa’ ERGIFE ed alla mancata indicazione del difensore per avere lo stesso sottoscritto l’atto in modo illeggibile.

Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt 75 e 182 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e dei principi generali in materia di capacita’ processuale, nonche’ difetto di motivazione sostenendo che sarebbe stato onere della C.T.R. accertare il potere di delega del funzionario firmatario dell’atto di appello, disponendo eventualmente il rinvio dell’udienza con ordine di esibizione del documento di autorizzazione, citato nell’atto di appello ma non prodotto.

Questa Corte, in via pregiudiziale, osserva che dall’esame della copia originale del ricorso non risulta alcuna relata di notifica eseguita nei confronti della parte intimata, ne’ alcuna altra forma di notificazione si rileva dagli atti depositati.

Pertanto, si deve ritenere che il ricorso non sia stato notificato alla controparte, che, peraltro, si e’ costituita fuori termine, con deposito della procura speciale, avendo avuto conoscenza della pendenza presso questa Corte del presente giudizio solo a seguito del deposito della determinazione dirigenziale n. 288 del 14.10.2005 di autorizzazione a stare in giudizio, notificata dal Comune di Roma ex art. 372 c.p.c., in data 7.2.2006.

Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 8.200,00, di cui 8000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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