Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5396 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5396 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PONTERIO CARLA

SENTENZA
sul ricorso 16087-2013 proposto da:
RENZI CHIARA C.F. RNZCHR77A62H9010, BERTUCCINI PAOLA
C.F. BRTPLA73E67A390P, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA TARQUINIA 15 SI FALLA TRELLA, presso lo
studio dell’avvocato MAURIZIO RIOMMI, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

4889

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585;
– intimata Nonché da:

Data pubblicazione: 07/03/2018

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-8, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

contro

RENZ1 CHIARA C.E. RNZCHR77A62H9010, BERTUCCINI PAOLA
C.F. BRTPLA73E67A390P, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA TARQUINIA 15 SI FALLA TRELLA, presso lo
studio dell’avvocato MAURIZIO RIOMMI, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

controricorrenti al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 1444/2012 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/12/2012 R.G.N.
330/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. CARLA
PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto dei ricorsi.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

R.G. n. 16087/2013

FATTI DI CAUSA
1.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1444 pubblicata il

13.12.2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo (che
aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti conclusi, per quanto
ancora interessa, da Poste Italiane spa con le signore Bertuccini Claudia e Renzi

CCNL del 26.11.1994, come integrato dall’accordo aziendale del 25.11.1997, e
disposto la conversione in rapporti a tempo indeterminato, condannando la
società datoriale alla riammissione in servizio delle dipendenti e al risarcimento
del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora, detratto
l’aliunde perceptum), ha condannato la società appellante al risarcimento del
danno quantificato, ai sensi dell’art. 32 della L. 183 del 2010, in misura pari a
sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione
monetaria e interessi legali dalla data di cessazione del contratto a termine.
2. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso,
ha rilevato come i contratti oggetto di causa fossero stati conclusi in epoca
anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001 ed al CCNL dell’11.1.2001 e
successivamente al 30.4.1998, quando non erano più in vigore accordi collettivi
che consentissero di prorogare la c.d. delega in bianco di cui alla L. n. 56 del
1987, con conseguente nullità del termine apposto.
3.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le signore

Bertuccini Paola e Renzi Chiara, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con
controricorso e ricorso incidentale Poste Italiane spa, articolando quattro motivi.
4. Poste Italiane spa ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso le lavoratrici hanno dedotto violazione o falsa
applicazione dell’art. 32, commi 5 e 7, L. n. 183 del 2010, nonché dell’art. 1,
comma 13, L. n. 92 del 2012 in relazione all’art. 6 n. 2 del Trattato sull’Unione
Europea (come modificato dall’art. 1.8 del Trattato di Lisbona e al quale fa
rinvio l’art. 46 del Trattato sull’Unione), in combinato disposto con l’art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

Carla Ponterio esten ore

Chiara, rispettivamente 1’1.6.2000 e il 12.8.1999, per la causale di cui all’art. 8

R.G. n. 16087/2013

fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950 e con gli artt. 46, 47, 52 n. 3 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il
7.12.2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona.
2. Le ricorrenti hanno chiesto, in via pregiudiziale di rito, di rimettere alla
Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento

valutazione dei loro diritti: “Se i principi generali del vigente diritto comunitario
della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della
uguaglianza delle armi del processo, dell’effettiva tutela giurisdizionale, affidati
a un tribunale indipendente e, più in generale, a un equo processo, garantiti
dall’art. 6 n. 2 del Trattato sull’Unione Europea (così come modificato dall’art.
1.8 del Trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l’art. 46 del Trattato sull’Unione)
– in combinato disposto con l’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il
4.11.1950, e con gli artt. 46, 47, 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, come recepiti dal Trattato
di Lisbona – debbano essere interpretati nel senso di ostare all’emanazione da
parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile, di una
disposizione normativa (quale il comma 7 dell’art. 32 L. 183/2010, come
risultante in forza della disposizione interpretativa di cui all’art. 1, comma 13, L.
92/2012) che alteri le conseguenze dei processi in corso danneggiando
direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia
ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del
processo, sin quasi ad annullarsi”.
3. Il motivo deve ritenersi infondato in ragione del principio affermato da
questa Corte (cfr. Cass., n. 6735 del 2014; Cass., n. 3056 del 2012;) e che
questo Collegio condivide, secondo cui l’art. 32, comma 5, della legge 4
novembre 2010, n. 183, interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 13,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, è applicabile ai giudizi in corso in materia di
contratti a termine, dovendosi escludere che la disciplina dell’indennità
risultante dal combinato disposto delle due norme incida su diritti già acquisiti
dal lavoratore poiché è destinata ad operare su situazioni processuali ancora

Carla Pont rillsyspe2

dell’Unione Europea (TUEF), la seguente questione ritenuta decisiva per la

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oggetto di giudizio, non comporta un intervento selettivo in favore dello Stato e
concerne tutti i rapporti di lavoro subordinati a termine. Né può ritenersi che
l’adozione della norma interpretativa costituisca una indebita interferenza
sull’amministrazione della giustizia o sia irragionevole ovvero, in ogni caso,
realizzi una violazione dell’art. 6 CEDU, poiché il legislatore ha recepito, nel

del diritto a fronte di obiettive ambiguità dell’originaria formulazione della
norma interpretata, una soluzione già fatta propria dalla giurisprudenza
costituzionale e di legittimità, senza che – in linea con l’interpretazione dell’art.
6 CEDU operata dalla Corte EDU (sentenza 7 giugno 2011, in causa Agrati ed
altri contro Italia) – l’intervento retroattivo abbia inciso su diritti di natura
retributiva e previdenziale definitivamente acquisiti dalle parti. Non ricorrono
quindi i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
4.

Col primo motivo di ricorso incidentale Poste Italiane spa ha dedotto

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372, commi 1 e 2, cod. civ. (art. 360
n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d’appello escluso che il semplice decorso del
tempo potesse fondare l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, senza
considerare gli altri elementi addotti dalla società e, in particolare, la breve
durata dei contratti, la conclusione dei rapporti alla naturale scadenza, la
percezione da parte delle lavoratrici, senza alcuna riserva, del trattamento di
fine rapporto e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto, il
lungo intervallo di tempo intercorso tra la fine dei rapporti di lavoro e il deposito
dei ricorsi in giudizio.
5. Il motivo è infondato alla luce del principio più volte affermato da questa
Corte, secondo cui nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della
sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul
presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai
scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo
consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo
trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché del
comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una
chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente

Carla PonterAo,

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proposito di superare un contrasto di giurisprudenza e di assicurare la certezza

R.G. n. 16087/2013

fine ad ogni rapporto lavorativo, (cfr. Cass. n. 13535 del 2015; Cass. n. 6549
del 2015; Cass. n. 17940 del 2014; Cass. n. 26935 del 2008).
6. E’ stato in particolare precisato come “con riferimento al caso dei contratti a
tempo determinato, la mancata impugnazione della clausola che fissa il termine
viene considerata indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra

particolarmente rilevante e che concorra con altri elementi convergenti, ad
indicare, in modo univoco ed inequivoco, la volontà di estinguere ogni rapporto
di lavoro tra le parti. Il relativo giudizio attiene al merito della controversia”,
(Cass., S.U., n. 21691 del 2016; Cass. n. 29781 del 2017).
7. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è attenuta al principio sopra
richiamato escludendo che il solo dato del decorso del tempo, tra la scadenza
dell’ultimo contratto e la messa in mora, potesse considerarsi dimostrativo di
una volontà dismissiva del rapporto da parte della lavoratrice. Ha ritenuto
dimostrata una condotta remissiva tenuta delle lavoratrici al solo scopo di
essere richiamate in servizio, sia pure precariamente. Sulla base di tali elementi
ha escluso che fosse stata raggiunta la prova del mutuo consenso sullo
scioglimento del rapporto e tale valutazione, congruamente motivata, in quanto
attiene al merito della controversia, è sottratta al sindacato di legittimità.
8. Col secondo motivo di ricorso incidentale Poste Italiane spa ha dedotto
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e seguenti cod. civ. (art.
360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale, disapplicando l’art. 23 L.
56/1987, ritenuto che l’efficacia temporale dell’accordo collettivo del 25.9.1997
fosse limitata al 30.4.1998.
9. Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte,
secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla
contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie
tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonché dal D.L.
29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, come dalla L 15 marzo 1983, n. 79 – nuove
ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura
una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non

Carla Ponte io, est nso
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le parti a condizione che la durata di tale comportamento omissivo sia

R.G. n. 16087/2013

sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque
omologhe a quelle previste per legge, (cfr. Cass. S.U., n. 4588 del 2006).
10. Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale
nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del
25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici che, con

successivo accordo attuativo del 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le
parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in
base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto
integrante le esigenze eccezionali menzionate dal suddetto accordo integrativo.
11. Consegue che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione,
l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di
personale straordinario con contratto a tempo determinato e che l’esistenza di
dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale;
da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati
dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.
12.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto

originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente
stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità
di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e
successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto legittima
l’assunzione a termine solo ove il contratto scada in data non successiva al
30.4.98 (cfr. Cass. n. 18378 del 2006; Cass. n. 17665 del 2016; Cass. n. 7554
del 2016). Né, come preteso da Poste Italiane spa, può attribuirsi rilievo
all’accordo del 18.1.2001 in quanto quest’ultimo fu stipulato dopo oltre due anni
dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del lavoratore era già
perfezionato. Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare
autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle
assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto
in forza degli accordi attuativi), la conclusione adottata dalla Corte territoriale è
comunque conforme alla regula juris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori
già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere,

Carla Pon no, estensore

riferimento al distinto accordo attuativo, sottoscritto in pari data ed al

R.G. n. 16087/2013

anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo
speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del
2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non
più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (cfr. Cass. n. 5141
del 2004).

violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi
collettivi di lavoro, in particolare dell’art. 23 L. 56/198 (art. 360 n. 3 c.p.c.), per
non avere la Corte territoriale considerato che il contratto con la sig.ra Renzi,
per il periodo dal 12.8.1999 al 30.9.1999, fosse stato stipulato per “necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”, ipotesi
rientrante nell’originaria formulazione dell’art. 8 CCNL 1994 ed estranea ai
vincoli, anche temporali, operanti per la fattispecie introdotta dall’accordo
integrativo del 25.9.1997.
14. Il motivo è inammissibile atteso che, in presenza di sentenze di merito che
descrivono il contenuto del contratto concluso dalla sig.ra Renzi come relativo a
“esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso …” di cui all’art. 8 CCNL, Poste Italiane spa
non ha esplicitato quando e in quali atti processuali avesse eccepito l’errore in
fatto in ragione della diversa causale.
15. Col quarto motivo di ricorso incidentale Poste Italiane spa ha dedotto
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 L. 604/1966 e dell’art. 32 L.
183/2010, (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) per avere la Corte territoriale determinato
l’indennizzo previsto dal citato art. 32 senza tener conto della concreta
anzianità di servizio delle lavoratrici e della prolungata inerzia delle stesse e,
specularmente, del comportamento virtuoso di Poste Italiane spa che, fin dal
2006, ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali accordi volti alla
stabilizzazione dei rapporti di lavoro convertiti a seguito di provvedimento
giudiziario ed a costituire una graduatoria da cui attingere in caso di necessità
di personale.
16.

Il motivo è infondato. Come affermato da questa Corte, in tema di

contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura

Carla Ponterio, estensore
6

13. Col terzo motivo di ricorso incidentale Poste Italiane spa ha dedotto

R.G. n. 16087/2013

dell’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n.
183, che richiama i criteri indicati dall’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per
motivazione assente, illogica o contraddittoria (cfr. Cass. n. 28804 del 2017;
Cass. n. 6122 del 2014), ipotesi questa non verificatasi nella specie, avendo la
Corte d’appello richiamato i criteri di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966 e,
in particolare, la complessiva vicenda lavorativa delle appellate e il contegno
della parti.
17. Solo con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., Poste Italiane
spa ha censurato la sentenza impugnata per mancata applicazione del comma 6
dell’art. 32 L. 183 del 2010 data la presenza di accordi collettivi nazionali.
Questi sono stati allegati solo alla memoria e non al ricorso.
18. La censura è inammissibile posto che non sono indicati i termini attraverso
i quali la questione sarebbe stata introdotta nei giudizi di merito né sono stati
forniti elementi a sostegno della rilevanza e della decisività degli accordi nella
fattispecie concreta. (cfr. Cass., Sez. VI, Ord. n. 8999 del 2016; Cass., Sez. VI,
Ord. n. 8457 del 2016; Cass., 7458 del 2014).
19. Le considerazioni svolte portano al rigetto del ricorso principale e di quello
incidentale, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di
legittimità.
20. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1
quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17,
della L. 24 dicembre 2012 n. 228, nei confronti di entrambe le parti.

P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa le spese di lite del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle
ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di

Carla Ponteri

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R.G. n. 16087/2013

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2017

Il Consigliere est.

Il Presidente

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Dott. Vittorio Nobile

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Il Funzionario Giudiziari, ,
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