Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5396 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5396 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 11938-2007 proposto da:
MARGIOTTA ANGELO (c.f. MRGNGL44S12G496D), nella
qualità di titolare dell’omonima impresa edile,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO ZUCCHI

Data pubblicazione: 07/03/2014

9/4, presso l’avvocato BARTIMMO ENZO, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIANNUZZI CARDONE GIACOMO,
2014

giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

5
contro

COMUNE DI FAETO (c.f. 80005040714), in persona del

1

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
..

.

ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso l’avvocato
SARACINO MARIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GRASSO DONATO, giusta procura a
margine del controricorso;
controri corrente

avverso la sentenza n. 903/2006 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 10/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato MARIA
SARACINO, con delega, che ha chiesto il rigetto del

..
4

ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

.

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso e
l’assorbimento dei restanti motivi

e

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l Con sentenza 10 ottobre 2006, la Corte d’appello

di Bari, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucera il 4 ottobre 2000, ha respinto la do-

febbraio 1995 da Angelo Margiotta, titolare d’impresa
edile, contro il Comune di Faeto, per prestazioni eseguite a favore del convenuto in assenza di un regolare
contratto di appalto. All’impresa, infatti, erano stati
affidati con contratto d’appalto 2 giugno 1990 soltanto
i lavori – attinenti alla sistemazione e riqualificazione del rifugio di proprietà del comune – del primo
stralcio, per i quali era stato già pagato il corrispet- / t)
I
I’
tivo, mentre i lavori del secondo stralcio, oggetto del
contenzioso,

non erano mai stati regolarmente affidati

all’impresa medesima.
La corte ha osservato che l’imprenditore avrebbe
potuto agire a norma dell’art. 23 d.l. n. 66/1989 conv.
in legge dalla 1. n. 144 del 1989, e che perciò l’azione
di arricchimento svolta difettava del requisito della
sussidiarietà.
2.

Per la cassazione di questa sentenza, non noti-

ficata, ricorre Angelo Margiotta con atto notificato il
30 marzo 2007, per quattro motivi.

3

manda d’arricchimento senza causa proposta in data 27

Il Comune di Faeto resiste con controricorso e ha
partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.

Con il primo motivo si censura per violazione

generale la ritenuta applicabilità alla fattispecie
dell’art. 23 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, entrato in vigore il 2 marzo 1989. Si deduce che il rapporto per cui
è causa sarebbe anteriore al citato decreto.
Si formulano due quesiti di diritto, circa l’applicabilità dell’art. 23 d.l. n. 66/1989 cit. ai rapporti
contrattuali tra il privato e la pubblica amministrazione anteriori all’entrata in vigore della medesima norma
e completamente esauriti (primo quesito), o ancora in
corso di esecuzione (secondo quesito). Si aggiunge una
censura di vizio di motivazione, per l’omesso esame della documentazione, dalla quale sarebbe stata ricavabile
l’anteriorità dei lavori all’entrata in vigore del decreto.
La censura di vizio di motivazione è inammissibile,
per l’omessa indicazione del fatto controverso nella
sintesi prescritta a pena d’inammissibilità dall’art.
366 bis c.p.c. (Cass. Sez. un. 18 giugno 2008 n. 16528).
Se per fatto controverso volesse intendersi la data di

4

Il co
el. est.
dr. Ald fkccherini

degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in

esecuzione dei lavori per i quali è causa, deve rilevarsi che non risulta che la questione sia stata oggetto di
dibattito processuale.
Dalla lettura della sentenza si apprende che il

zione del rifugio di proprietà comunale sarebbe stato
stipulato il 2 giugno 1990 quanto al primo stralcio,
mentre il secondo stralcio – presumibilmente posteriore
al primo – non fu mai affidato. Non risulta, né si allega, che nel giudizio sia mai stata discussa la questione
di fatto dell’anteriorità dei lavori in contestazione
rispetto a quelli oggetto del primo stralcio e rispetto
allo stesso contratto che autorizzava questi, e ancor
meno al 2 marzo 1989; soprattutto, non risulta che essa
abbia formato oggetto di una specifica difesa
dell’appaltatore, sicché non è ravvisabile in questa sede un vizio di omessa o insufficiente motivazione sul
punto.
I quesiti di diritto sono inammissibili a loro volta, basandosi su premesse di fatto che non sono state
accertate dalla corte territoriale.
4.

Con il secondo motivo si censura per falsa ap-

plicazione dell’art. 23 del decreto n. 66 del 1989
l’affermazione, nell’impugnata sentenza, che la norma
citata, dettata in tema di acquisizione di beni e di

5

contratto di appalto per la sistemazione e ristruttura-

servizi, sia applicabile anche nel caso di appalto di
lavori.
Si formulano due quesiti, il primo sulla possibilità di un’interpretazione estensiva dell’art. 23 del de-

sulla legge in generale; l’altro sull’applicabilità della norma ai contratti di esecuzione di opere o lavori.
Il motivo è infondato, considerato il principio di
diritto già enunciato da questa corte in altra occasione, per il quale, in tema di contratti degli enti pubblici territoriali, l’azione che, a norma dell’art. 23
del d.l. n. 66 del 1989 (convertito in legge n.144 del
1989) è esperibile dai privati contro gli amministratori
e i funzionari di province, comuni e comunità montane
per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle
prescritte formalità, trova applicazione in tutte le ipotesi di contratto che prevedono un impegno di spesa e,
pertanto, anche nel caso di conferimento d’incarico per
prestazione di opera materiale, quale l’affidamento
dell’esecuzione di lavori edili, dovendosi ritenere che
il legislatore, nel formulare il quarto comma del citato
art. 23, abbia reputato pleonastica ogni ulteriore specificazione circa la riconducibilità anche dei lavori
pubblici ai beni e servizi assoggettati alle sanzioni
per violazione dell’impegno contabile (Cass. 19 febbraio
6

Il consJrL est.
dr. /Odo C4dcherini

creto n. 66/1989, in relazione all’art. 14 disposizioni

2009 n. 4020). Lo stesso principio deve trovare applicazione anche nella presente fattispecie, non essendo state a esso mosse critiche che impongano un ripensamento.
5. Con il terzo motivo si deduce che l’art. 23 d.l.

contrattuale tra il privato e la pubblica amministrazione non derivi alcun onere per l’ente committente, come
il giudice di merito avrebbe accertato nel caso di specie, se avesse esaminato la documentazione prodotta. Di
qui, secondo il ricorrente, il vizio di motivazione e la
conseguente falsa applicazione della norma citata.
Il vizio di motivazione non identifica alcun fatto
controverso, e ciò deriva anche dal fatto che la questione oggi all’esame non risulta essere stata sottoposta alla corte d’appello. Da tale premessa risulta poi
l’inammissibilità del motivo, che muove da premesse di
fatto non accertate nel giudizio di merito.
10.

Con il quarto motivo d’impugnazione si censura

l’affermazione che l’azione d’ingiustificato arricchimento sarebbe esclusa dalla possibilità per il privato
di agire ex art. 23 d.l. n. 66/1989 contro il funzionario, stante la diversità tra le due azioni, la prima
delle quali è contrattuale mentre la seconda è extracontrattuale.

7

n. 66/1989 non sarebbe applicabile quando dal rapporto

Il motivo è infondato, perché il requisito della
sussidiarietà prescritto dall’art. 2042 c.c. non suppone
l’identità tra le due azioni, la cui diversità, al contrario, è supposta. Il principio insegnato dalle sezioni

arricchimento, stante il suo carattere sussidiario, deve
ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato,
secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa
esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il
pregiudizio subito (Cass. Sez. un. 4 novembre 1996 n.
9531.). L’affermazione del ricorrente, per cui il privato fornitore ha, a propria disposizione, due azioni, distinte e concorrenti perché fondate su due differenti
presupposti giuridici, non contraddice il punto decisivo, che la parte può esperire un’azione diversa e specifica per essere indennizzata del medesimo pregiudizio; e
l’esistenza di altra azione, per l’indennizzo del medesimo pregiudizio, esclude di per sé l’azione d’indebito
arricchimento, stante il carattere meramente sussidiario
di questa.
11. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8

Il co rel. est.
dr. A1oA1eccherini

unite di questa corte è che l’azione d’ingiustificato

P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in complessivi e 18.200,00, di cui g 18.000.00

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 8 gennaio 2014.

per compenso, oltre agli oneri accessori come per legge.

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