Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5395 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. III, 07/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 07/03/2011), n.5395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAMAGGIO RENATO giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL QUIRINALE 26, presso lo studio dell’avvocato DI CUNZOLO

SARA, rappresentata e difesa dagli avvocati MASTRANDREA Angelo,

MORENA FRANCO giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.E. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 337/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

12/3/09, depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dottor NICOLA

LETTIERI NICOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato in data 11 febbraio 2010 B. E. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 24 marzo 2009 dalla Corte d’Appello di Salerno che, in riforma della sentenza del Tribunale, l’aveva condannato al risarcimento del danno da responsabilita’ professionale (notaio) arrecato a N.R., liquidato in Euro 17.022,00.

La N. ha proposto ricorso incidentale.

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – I due motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1226, 1227 c.c. e per quanto di ragione artt. 40 e 41 c.p. in quanto da quelli richiamati.

Il quesito posto a suggello delle argomentazioni a sostegno non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e di applicabilita’ generalizzata fondato sulle norme indicate, ma si sostanzia nella richiesta di valutare se sussista il nesso causale tra il comportamento del notaio e il danno subito dal cliente, peraltro prescindendo dai necessari riferimenti al caso concreto e, in particolare, alla motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non essersi il giudice d’appello pronunziato sulla questione sollevata dal notaio circa l’insussistenza del nesso di causalita’; omessa motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La violazione dell’art. 112 c.p.c. e’ posta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 anziche’ al successivo n. 4. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulla norma indicata, ma sostanzialmente chiede una verifica della correttezza (negata) della sentenza impugnata, dalla motivazione della quale prescinde totalmente. Manca il momento di sintesi relativo al vizio di motivazione.

Il terzo motivo lamenta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione su un punto decisivo della controversia. La censura prospetta una questione che implica accertamenti di fatti e prospetta un quesito che non rispetta i requisiti che debbono caratterizzare il momento di sintesi previsto nel caso che vengano denunciati vizi di motivazione.

3. – Il ricorso incidentale prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1123 c.c., dell’art. 345 c.p.c.; contraddittorieta’ della motivazione; error in procedendo; error in iudicando.

La censura risulta totalmente priva sia del quesito di diritto, sia del momento di sintesi.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente principale ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili poiche’ si pongono in contrasto con l’orientamento consolidato della Corte;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando, altresi’ che il primo motivo si rivela anche manifestamente infondato;

che pertanto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili; spese compensate;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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