Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5394 del 27/02/2020
Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5394
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso sul ricorso 36045/2018 proposto da:
J.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Attilio Regolo,
12/d presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1246/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 30/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 19/11/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. J.D. ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catania, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego delle misure di protezione decretato in primo grado e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della mancata concessione della protezione internazionale sussidiaria alla quale il ricorrente aveva diritto in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine; 2) della mancata concessione della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero perseguitato nel suo paese di origine.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Tutti i sopradetti motivi – scrutinabili anche laddove involgono la valutazione di questioni di diritto intertemporale alla stregua del diritto vigente al tempo della domanda come di recente statuito dalle SS.UU. di questa Corte a composizione del contrasto insorto circa gli effetti del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, sui giudizi pendenti (Cass., Sez. U, 13/11/2019 nn. 29459, 29460 e 29461) – si prestano ad una comune declaratoria di inammissibilità.
3. Quantunque, per vero, declinati come violazione o falsa applicazione di legge, essi non soddisfano i canoni di ricorribilità per cassazione dell’errore di diritto, posto che, risolvendosi questo nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicando esso necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità non solo con l’indicazione delle norme violate ma mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298). Sicchè, mancando di effettivo spessore critico nel senso dianzi preordinato, entrambi i motivi, rettamente scrutinati secondo il loro obiettivo contenuto, mettono capo ad una rivendicazione puramente meritale, volta a sollecitare – segnatamente nel richiamo che occupa ben dieci pagine di ricorso a fonti cognitive prive di diretta pertinenza con il caso specifico – una diversa interpretazione delle risultanze processuali e una rinnovata valutazione del quadro fattuale, attività precluse a questa Corte che non è un giudice di terza istanza avanti al quale dolersi, secondo il proprio avviso, dell’ingiustizia della decisione impugnata.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 19 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020