Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5394 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5394 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LEO GIUSEPPINA

Data pubblicazione: 07/03/2018

SENTENZA

sul ricorso 19922-2013 proposto da:
CIBELLI

ROCCO

PASQUALE

C.F.

CBLRCP54S14G125D, elettivamente domiciliato
2017
4789

in ROMA, VIA G.B. VICO l, presso lo studio
dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO

PAGANI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE

ITALIANE

S.P.A.

97103880585,

in

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE EUROPA 175 presso l’Avvocato ANNA
TERESA LAURORA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONINO AMATO, giusta delega
in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2013 della CORTE
D’APPELLO di BRESCIA, depositata il
03/04/2013 R.G.N. 550/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 05/12/2017 dal
Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI
che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA per
delega verbale Avvocato AMATO ANTONINO.

persona del legale rappresentante pro

R.G. n. 19922/13
Udienza del 5 dicembre 2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l’appello interposto da Cibelli Rocco Pasquale, nei confronti di Poste Italiane
S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale di Mantova con la quale era stata
respinta la domanda del medesimo Cibelli volta ad ottenere il riconoscimento
della qualifica di Al. con ogni conseguente diritto alle differenze retributive.
Per la cassazione della sentenza il Cibelli ha proposto ricorso articolando due
motivi, cui la società datrice di lavoro ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che è stata depositata copia del verbale di
conciliazione sottoscritto, in sede sindacale, dal lavoratore e dal procuratore
speciale della società in data 20/3/2015 e che Poste italiane S.p.A., a seguito di
ciò, ha depositato atto di rinuncia ai sensi dell’art. 390 del codice di rito..
Osserva il Collegio che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle
parti in ordine ai fatti per cui è causa – ed alla conseguente rinunzia al ricorso per
cassazione da parte della società datrice di lavoro —, debba ritenersi che le stesse
non abbiano più interesse a proseguire il processo.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La condotta processuale tenuta dalle parti. diretta alla definizione non
contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del
giudizio.

1

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 28/3/2013, rigettava

P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spese
del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 5 dicembre 2017

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