Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5394 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

G.d.M.P.A., in qualita’ di erede di

Gi.di.Mo.Pa.Au., elettivamente domiciliata

in Roma, presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Roberto Piacentino, con studio in Torino, Corso Re Umberto

I, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria (Genova), Sez. n. 7, n. 39/7/05, del 12 aprile 2005,

depositata il 24 maggio 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Udienza pubblica dell’8 febbraio 2010

dal Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Sentiti gli avv.ti Fabrizio Urbani Neri per l’Avvocatura Generale

dello Stato e Lorenzo Imperato per delega per la controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione a quattro istanze di rimborso presentate dal contribuente relativamente alle imposte ipotecarie, catastali e sostitutiva INVIM versate in autoliquidazione relativamente agli immobili di interesse storico artistico erroneamente inclusi nell’attivo ereditario per la successione del Sig. Gi.di.

M.P.A..

La Commissione adita accoglie il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe avverso la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per Cassazione con unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

MOTIVAZIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di Genova (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio e’ stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che cosi’ risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il controricorso (cosi’ come il ricorso per Cassazione) spettava alla sola Agenzia. Sul punto va disposta la compensazione delle spese stante il consolidamento del principio affermato in epoca successiva alla proposizione del ricorso;

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 543 del 1972, art. 25, comma 4 e del D.L. n. 79 del 1997, art. 11 convertito con L. n. 140 del 1997, affermando che erroneamente il giudice di merito avrebbe affermato che la riduzione dell’INVIM al 25%, prevista per gli immobili di interesse storico artistico dalla prima delle citate disposizioni, si applica anche all’imposta sostitutiva dell’INVIM istituita dalla seconda delle disposizioni richiamate in epigrafe.

Il motivo e’ fondato. Il D.L. n. 79 del 1997, art. 11, comma 3 dispone che: “In deroga a quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, e’ dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprieta’, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, pari all’uno per cento del loro valore complessivo alla data dell’apertura della successione, se detto valore supera L. 350 milioni, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera L. 500 milioni, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2001. L’imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui al citato D.P.R. n. 643 del 1972, art. 18 i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 29, comma 1, lettera n-bis), e art. 30, comma 1, lett. i- bis), introdotte dal comma 1, lett. b) e c). Per l’accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 643 del 1972 L’imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1 gennaio 2003”.

Il motivo e’ fondato. L’imposta sostitutiva, introdotta con il D.L. n. 79 del 1997, art. 11, comma 3, e’ un’imposta che – per l’intero periodo nel quale la soppressa INVIM continua ad operare transitoriamente (dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 2003) – si applica agli immobili acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992 e del cui trasferimento mortis causa si tratti nell’ambito di una successione aperta alla data di entrata in vigore del decreto (29 marzo 1997, o per la quale a tale data non sia spirato il termine per la presentazione della dichiarazione). Si tratta di una imposta che ha una propria disciplina sostanziale, quale desumibile dal predetto comma 3, per cui non sono automaticamente estensibili ad essa le regole previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per la tassazione di un incremento di valore: essa, infatti, si applica solo ai trasferimenti mortis causa, non e’ destinata a colpire l’incremento di valore realizzato da un immobile, bensi’ il valore complessivo degli immobili facenti parte dell’asse ereditario alla data dell’apertura della successione, ed ha un’aliquota unica. Ad essa non possono, pertanto, estendersi automaticamente le agevolazioni previste in materia di INVIM, senza uno specifico intervento del legislatore, in quanto le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia: ne costituisce riprova il fatto che il legislatore quando ha voluto stabilire una esenzione concernente l’imposta sostitutiva lo ha fatto espressamente, come e’ nel caso del D.Lgs. n. 460 del 1992, art. 20, comma 2 con il quale e’ stato disposto che l’imposta sostitutiva non e’ dovuta dalle ONLUS. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; ricorrendone le condizioni la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. La circostanza che la questione viene sottoposta per la prima volta al vaglio della Corte giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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