Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5394 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.03/03/2017),  n. 5394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4009-2013 proposto da:

LOGISTA ITALIA SPA in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

PAISIELLO 33, presso lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO &

ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO PETRECCA,

ROSAMARIA NICASTRO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO

REGOLO 12D, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che lo

rappresenta e difende;

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DELLO STATO in persona del

Direttore pro tempore, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 76/2012 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAULETTI per delega dell’Avvocato

NICASTRO che ha chiesto l’accoglimento, rinuncia al 7 motivo;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che si riporta

al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso,

inammissibilità controricorso MEF.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di Logista Italia s.p.a. venne emesso avviso di accertamento per l’importo di Euro 741.045,85 relativamente alla accisa gravante sui tabacchi lavorati oggetto di furto nel periodo 1 gennaio 1999 – 30 settembre 2002. Il ricorso della contribuente venne disatteso dalla CTP e successivamente l’appello venne rigettato dalla CTR. Nei confronti della medesima contribuente venne notificata cartella di pagamento recante l’importo di Euro 741.045,85 per accisa gravante sui tabacchi lavorati. Il ricorso della contribuente venne disatteso dalla CTP. L’appello venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sulla base della seguente motivazione.

“Il presente giudizio riguarda esclusivamente la cartella di pagamento impugnata, poichè il propedeutico avviso di accertamento è stato oggetto di altro giudizio…la prima eccezione relativa alla presunta carenza di motivazione della cartella stessa appare infondata poichè quest’ultima appare conforme al modello ministeriale e contiene tutti gli elementi per consentire al contribuente di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa…quanto alla presunta carenza di legittimazione della odierna appellante e la necessità di preventiva escussione, nel premettere per completezza che la norma invocata (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14) riguarda esclusivamente le sanzioni, è sufficiente rammentare che nei giudizi che hanno interessato l’avviso di accertamento che ha dato luogo alla cartella impugnata ha partecipato solo l’odierna appellante e che pertanto la cartella non poteva che essere emessa nei suoi confronti. E’ altresì utile rammentare che prima della costituzione della società Logista era stato realizzato un processo di privatizzazione dell’Istituto Ente Tabacchi Italiano, trasformato in società per azioni, che nel 2001 aveva costituito un autonomo soggetto giuridico preposto all’attività di distribuzione dei tabacchi lavorati. Tale nuovo soggetto (la società Etinera s.p.a.) dal 1 ottobre 2001 sarebbe diventata titolare di tutti i rapporti attivi e passivi nonchè delle relative responsabilità, incluse quelle di natura fiscale correlate alla distribuzione del tabacco. L’odierna appellante (Logista s.p.a.) è il frutto della mera trasformazione della Etinera (subentrata all’ETI) ed è in sostanza lo stesso soggetto giuridico (anch’essa con capitale sociale posseduto dall’ETI) con la conseguenza che la Logista è subentrata in tutti i diritti attivi e passivi già dell’ETI e poi trasferiti alla Etinera. In ogni caso, come ha giustamente affermato la Commissione di primo grado e come si è già detto in precedenza, il presente giudizio riguarda esclusivamente la cartella di pagamento, che non presenta alcun vizio proprio e deve pertanto essere considerata legittima”.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di sette motivi. Resistono con controricorso da una parte Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dall’altro Equitalia Sud s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato, con riferimento al ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 anche in relazione all’art. 23 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che Logista s.p.a. risponde non quale soggetto passivo a titolo principale, ma in via di responsabilità solidale con il beneficio della preventiva escussione del titolare in via principale del debito, stante il disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, in base al quale nel caso di cessione di azienda il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, per il pagamento non solo delle sanzioni ma anche delle imposte. Precisa la ricorrente di essere conferitaria del ramo distribuzione dei tabacchi lavorati di ETI s.p.a., soggetto passivo al momento del verificarsi dei presupposti dell’accisa, e che quindi poteva subire la riscossione coattiva solo dopo la preventiva escussione sul patrimonio di ETI s.p.a..

Il motivo è inammissibile. La censura muove da un presupposto di fatto, e cioè l’esistenza di un rapporto di cessione di azienda, non oggetto di accertamento del giudice di merito, il quale ha escluso l’esistenza del beneficio della preventiva escussione sul presupposto della assenza di un rapporto fra cedente e cessionario. La vicenda, secondo l’accertamento di fatto del giudice di merito, consiste del subentro ad ETI s.p.a. di Etinera s.p.a., poi trasformatasi in Logista s.p.a.. Nella motivazione della decisione impugnata non vi sono riferimenti ad una cessione di azienda, ma solo alla “costituzione” da parte dell’Ente Tabacchi Italiano, trasformato in società per azioni, di Etinera quale soggetto preposto all’attività di distribuzione dei tabacchi lavorati. Ciò che risulta accertato non è la “cessione” ma la “trasformazione” del medesimo soggetto. Trattasi di accertamento di merito incensurabile nella presente sede di legittimità se non per vizio motivazionale.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, le informazioni rese dalla cartella di pagamento non consentivano di identificare il titolo della pretesa fiscale, nè tanto meno indicavano se fosse stato esperito il tentativo di escussione preventiva del patrimonio del debitore principale. Aggiunge, sotto il profilo del vizio motivazionale, che anche il rinvio all’atto presupposto, desumibile implicitamente dall’identità della cifra richiesta e dal richiamo alfanumerico corrispondente a “dati ad uso dell’ufficio”, non era sufficiente all’assolvimento dell’obbligo motivazionale.

Il motivo è infondato. La censura è articolata in due submotivi da trattare in modo unitario. Ha affermato il giudice tributario che la cartella di pagamento “appare conforme al modello ministeriale”. Trattasi di requisito sufficiente per la validità della cartella. A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che prevede l’intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (fra le tante Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773). La stessa ricorrente precisa che la cartella contiene un rinvio implicito all’atto presupposto mediante un codice alfanumerico, a parte l’identità dell’importo. Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. 14 maggio 2010, n. 11722; 7 marzo 2012, n. 3516). Nel motivo di censura unica concreta ragione di pregiudizio indicata, a parte la generica denuncia di carenza motivazionale, è la mancata indicazione circa il tentativo di escussione preventiva del patrimonio del debitore principale. L’accertamento di fatto del giudice di merito è però nel senso della non ricorrenza dei presupposti fattuali del beneficio della preventiva escussione.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 2 in combinato disposto con l’art. 8 dello Statuto del contribuente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che, non potendo essere trasferita la soggettività tributaria e non determinando l’eventuale accollo d’imposta la liberazione del contribuente originario, la pretesa impositiva può essere esercitata nei confronti del conferitario solo a titolo sussidiario.

Il motivo è inammissibile. Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non per quelli che attengono all’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (fra le tante da ultimo Cass. 11 marzo 2015, n. 4818). Il motivo di censura attiene all’accertamento fiscale, sotto il profilo della titolarità di soggetto passivo d’imposta della contribuente, e la cartella di pagamento consegue ad avviso di accertamento, come accertato dal giudice di merito (“il presente giudizio riguarda esclusivamente la cartella di pagamento impugnata, poichè il propedeutico avviso di accertamento è stato oggetto di altro giudizio”).

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente, nell’ipotesi in cui alla cartella di pagamento possa essere attribuita anche la natura di atto di accertamento dell’obbligazione tributaria, che la mancata produzione in giudizio dei verbali di verifica e la circostanza che i debiti per le “partite in sospeso” non avevano costituito oggetto di conferimento rendono priva di prova la pretesa impositiva.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15, L. n. 241 del 1990, art. 1 e L. n. 212 del 2000, art. 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente, nell’ipotesi in cui alla cartella di pagamento possa essere attribuita anche la natura di atto di accertamento dell’obbligazione tributaria, che risulta intervenuta, per decorso del termine di cinque anni, la prescrizione del credito tributario.

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 2 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente, nell’ipotesi in cui alla cartella di pagamento possa essere attribuita anche la natura di atto di accertamento dell’obbligazione tributaria, che, sulla base delle previsioni regolamentari di attuazione della privatizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed i comportamenti di fatto adottati dalle società coinvolta (in particolare ETI s.p.a.) deve presumersi il mantenimento delle obbligazioni tributarie relative alla “partite in sospeso” in capo all’originario obbligato ETI s.p.a. (poi BAT Italia s.p.a.).

I motivi dal quarto al sesto sono inammissibili. Si tratta di motivi proposti espressamente alla condizione che alla cartella di pagamento sia attribuibile la natura di atto impositivo. La cartella di pagamento non può avere tale natura in quanto risulta preceduta da atto di accertamento, come accertato dal giudice di merito, e ha dunque natura di atto che si esaurisce nell’intimazione al versamento della somma dovuta sulla base del previo atto impositivo, nei confronti del quale va elevata la controversia per ciò che concerne il merito della pretesa fiscale.

Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 Osserva la ricorrente, nell’ipotesi in cui alla cartella di pagamento possa essere attribuita anche la natura di atto di accertamento dell’obbligazione tributaria, che le ipotesi di furto e rapina vanno ascritte alla fattispecie di forza maggiore ai fini della concessione dell’abbuono d’imposta previsto dalla legge.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente ha rinunciato al motivo, sicchè vi è sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. La costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza sollevare eccezioni in ordine alla propria legittimazione, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali circa il rapporto fra la ricorrente ed il Ministero medesimo.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il secondo motivo e dichiara per il resto inammissibili i motivi del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Equitalia Sud s.p.a.; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore sia di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che di Equitalia Sud s.p.a. con distrazione in favore del procuratore anticipatario, spese che liquida in Euro 13.338,00 per compensa), oltre le spese prenotate a debito relativamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le spese forfettarie nella misura del 15% e gli oneri di legge relativamente ad Equitalia Sud s.p.a.; dispone la compensazione delle spese processuali circa il rapporto processuale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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