Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5393 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5393 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 4472-2014 proposto da:
FORTE LUISA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO MESSINA, giusta delega in atti;
– ricorrente

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
2017
4695

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso la sentenza n. 3613/2013 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 05/06/2013, R. G. N.

8995/2009.

Ritenuto
1. che la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con
la quale era stata respinta la domanda di Luisa Forte intesa all’accertamento della
nullità del termine apposto al contratto, avente decorrenza dal 2 aprile 2007 al 31
luglio 2007, stipulato con Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis D. Igs
n. 368/2001;

apposizione del termine disciplinata dall’art. 2 comma 1 bis D.Igs h. 368/2001 da
quella di cui all’art. 1 D. Igs cit., escluso che tale disciplina presentasse profili di
incostituzionalità o di contrasto con il diritto comunitario, ha ritenuto che l’applicabilità
della previsione in esame non era nel caso concreto esclusa, secondo quanto dedotto
dalla lavoratrice, dalla adibizione della Forte a mansioni di sportellista e non di addetto
al recapito e osservato che tale deduzione si fondava su una arbitraria ”
polverizzazione” delle molteplici attività umane che concorrono ad integrare l’unitaria
nozione di “servizio postale”, dovendo altresì osservarsi che in punto di fatto la
lavoratrice si era limitata ad allegare di essere stata adibita a servizi anche finanziari e
che quindi neanche in via di mera allegazione era stata prospettata una concreta
applicazione dell’art. 2 comma 1 bis D. Igs n. 368/2001 in ipotesi di attività lavorativa
del tutto estranea a quella sussumibile all’interno del servizio postale;
2 che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Luisa Forte sulla base
di due motivi;
2.1. che la parte intimata ha resistito con controricorso ulteriormente illustrato
con memoria;
3. che il PG non ha depositato requisitoria scritta;

Considerato
1. che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 360 comma
primo n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1 D.Igs n. 368/2001 e all’art. 8
dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70 CE, censurandosi la decisione per
avere ritenuto la previsione di cui all’art. 2 comma 1 bis D.Igs. cit. conforme al diritto
comunitario. In particolare, si sostiene la violazione dei limiti posti dalla Direttiva
1999/70/CE la quale esigerebbe necessariamente la previsione di una causale
temporanea per la stipula del contratto a termine; si evidenza, inoltre, come, in

1.1. che, in particolare, il giudice d’appello, premessa l’autonomia della ipotesi di

ragione della posizione dominante occupata da Poste Italiane s.p.a. sul proprio
mercato nazionale quale affidataria del servizio postale, l’art. 2 comma 1 bis D. Igs.
cit., ove interpretato quale disciplina speciale ed autonoma rispetto al generale
disposto dell’art. 1 avrebbe dato luogo ad una situazione di sfruttamento abusivo di
posizione dominante ex art. 82 del Trattato CE, in violazione del divieto posto dagli
artt. 86 e 90 del Trattato medesimo;

censurandosi il fatto che il giudice di appello non aveva ritenuto di limitare la
applicabilità della norma all’ipotesi di esclusivo svolgimento del servizio postale
universale;
3. che il primo motivo di ricorso è infondato essendo la gravata pronuncia
conforme agli arresti resi in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.
Un. n. 11374/2016) con i quali è stato chiarito che le assunzioni a tempo determinato,
effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i
requisiti specificati dal comma 1 bis dell’art. 2 del D.Igs n. 368/2001 (per Poste
italiane spa ex lege), non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del
medesimo D.Igs, trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della
giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore;
3.1. che pertanto che la norma in discorso si riferisce alla tipologia di imprese che
effettuano l’assunzione (e non già alle mansioni destinate al lavoratore) con la
conseguenza che le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine non devono
essere apposte al contratto in quanto già accertate a monte dalla legge e che i profili
di compatibilità con il diritto dell’Unione sono state già esaminate nella ricordata
decisione anche alla luce della chiarificatrice decisione della Corte di giustizia ivi
richiamata;
3.2. che il citato art. 2 comma 1 bis D.Igs. n. 368/2001 non contrasta neanche
con il divieto di regresso contenuto nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla
direttiva 99/70/CE, trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad altra
analoga previsione speciale, con la quale il legislatore si è limitato ad operare una
tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive, secondo una valutazione di tipicità
sociale (cfr. Cass. 26.7.2012 n. 13221);

2. che con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1 D. Igs n. 368/2001

3.3. che deve essere escluso anche che Poste Italiane s.p.a. abbia realizzato, in
virtù di detta disposizione, un abusivo sfruttamento di posizione dominante – in
violazione dei Trattati – come unica impresa concessionaria di servizi postali, come già
affermato in precedenti pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 5860/2017; Cass. n.
19688/2014; n. 19998/2014) alle cui condivisibili argomentazioni si rinvia;

in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 31.5.2015 n., 11374)
che, interpretando il comma 1 bis dell’art. 2 in questione, hanno affermato che
l’impresa concessionaria del servizio potale può assumere a termine un lavoratore per
un periodo massimo di sei mesi o di quattro, a seconda che detto periodo sia
compreso tra aprile ed ottobre o nel periodo residuo dell’anno, a condizione che con
tale assunzione non si superi il limite quantitativo costituito dal 15% dell’organico
aziendale, senza prospettare differenze a seconda del tipo di mansioni cui il lavoratore
sia addetto. Nel successivo intervento del 02/07/2015 n. 13609 questa Corte ha poi
ulteriormente evidenziato che l’art. 2 comma 1 bis citato fa riferimento
esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle
concessionarie dei servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del
lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di
assicurare al meglio lo svolgimento del c. servizio universale” postale, ai sensi dell’art.
1 comma 1 del D.Igs 22/07/1999 n. 261, di attuazione della direttiva 1997/67/CE,
mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del
contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni
inderogabilmente fissate dal legislatore ;
4.1. che alla luce di quanto ora esposto la decisione impugnata risulta corretta
laddove, in coerenza con la ratio della disposizione, nella verifica del rispetto del
rapporto percentuale ha fatto riferimento all’intero organico aziendale;
5. che alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato;
6. che al rigetto segue la condanna della ricorrente, secondo il principio della
soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità;

4. che parimenti è infondato il secondo motivo di ricorso alla luce degli arresti resi

7. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite

forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.
228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 23 novembre 2017.

che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese

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