Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5393 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5393 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA CENTRO S.P.A. (C.F. 03078981200), in persona
del sig. Alberto Montalbani in virtù di procura a rogito del notaio dott. Massimo Cavallina Semplici rilasciata in Firenze il 29 giugno 2011 rep. n. 87857, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al
ricorso, dagli avv.ti Maurizio Cimetti (C.F.
CMTMRZ59E16L781D) e Sante Ricci (C.F. RCCSNT62L22H501Q)
ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161

Data pubblicazione: 07/03/2014

- ricorrente contro
FALLIMENTO CASTELLI FIRENZE S.R.L.

intimato

il 28 novembre 2011 n. cron. 6765;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28 novembre 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’avv. I. BOCCIA, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale FIMIANI, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Messina ha respinto l’opposizione
allo stato passivo del fallimento Castelli Firenze
s.r.l. proposta da Equitalia Cerit s.p.a. per crediti
relativi a contributi previdenziali. Pur confermando la
sufficienza, in astratto, del ruolo a comprovare tali
crediti (sufficienza che invece il Giudice delegato aveva escluso osservando che l’accertamento di questi
ultimi non rientra nella giurisdizione del giudice tributario), il Tribunale ha rilevato che, tuttavia, nella
specie l’estratto del ruolo prodotto in giudizio era
privo di adeguate garanzie formali, consistendo in una
2

avverso il decreto del Tribunale di Messina depositato

copia informe e non sottoscritta, e non era idoneo a
consentire la verifica circa la natura privilegiata e
il grado spettante ai crediti insinuati, dei quali non
indicava la causale.

Equitalia Cerit s.p.a.) ricorre quindi per cassazione
articolando un solo, complesso motivo di censura, cui
non resiste il fallimento intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando
violazione di legge e vizio di motivazione, la ricorrente osserva che:
a) non è esatto che era stata prodotta una copia
informe del ruolo: vero è, invece, che il documento
prodotto recava in calce l’attestazione di conformità
del funzionario competente ai sensi dell’art. 5, coma
5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (conv., con modif., in
1. 28 febbraio 1997, n. 30);
b) né si trattava di un atto generico, essendo le
causali indicate mediante codici per ciascuna voce di
credito.
2. – Il rilievo

sub

a) è inammissibile. La

ricorrente deduce in effetti una mera svista dei
giudici, i quali avrebbero deciso supponendo
l’inesistenza dell’autenticazione del ruolo da parte

3

Equitalia Centro s.p.a. (subentrata per fusione a

del funzionario,

autenticazione invece risultante

incontestabilmente dagli atti:

un errore,

cioè,

revocatorio, che avrebbe dovuto essere denunciato con
il rimedio della revocazione, non già del ricorso per

Quanto sopra assorbe l’esame del secondo rilievo
critico della ricorrente, atteso che l’affermazione del
difetto di autenticazione del ruolo, censurata in
maniera inammissibile, costituisce autonoma
decidendi,

ratio

idonea anche da sola a sorreggere la

decisione impugnata.
Il

ricorso

va

in

conclusione

dichiarato

inammissibile.
3. – In mancanza di attività difensiva della parte
intimata non occorre provvedere sulle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
28 novembre 2013.

cassazione.

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