Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5393 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. II, 07/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 07/03/2011), n.5393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TRE ELLE SNC IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

L.L. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato PIZZOLI

GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato TRITTA VINCENZO;

– ricorrente –

e contro

D.L.F.;

– intimato –

e sul ricorso n. 25213/2005 proposto da:

D.L.F. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VIGGIANO 30, presso lo studio dell’avvocato DANZA MAURIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENTILE SERGIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

TRE ELLE SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 560/2005 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

10/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso, in subordine l’accoglimento del ricorso principale, e il

rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.= L.L., nella qualita’ di rappresentante della snc. Tre Elle con sede in (OMISSIS) conveniva davanti al Giudice di Pace di Bisceglie, D.L.F. per ivi sentire emettere a carico di quest’ultimo sentenza di condanna al pagamento della somma di L. 3.196.352 con gli interessi di legge dalla messa in mora al saldo.

Assumeva di aver fornito ed eseguito a favore o su richiesta del convenuto nel periodo giugno luglio 1992 lavori di falegnameria per il complessivo importo di L. 12.917.932 Costituitosi in giudizio soltanto in sede di discussione il D.L. aveva eccepito la propria estraneita’ assumendo di non aver mai commissionato alla Tre Elle snc alcun tipo di lavoro. Il Giudice di Pace con sentenza n. 153/01 riteneva tardiva la costituzione del convenuto, rigettava la domanda dell’attore perche’ non provata.

B) Proponeva appello davanti al Tribunale di Trani la snc. Tre Elle, e, premettendo che il primo giudice aveva errato nell’aver consentito la partecipazione al giudizio della difesa del convenuto, intervenuto tardivamente, che aveva errato nell’aver ritenuto non dimostrato l’obbligazione del D.L., chiedeva la riforma della sentenza di primo grado. Si costituiva il D.L. che eccepiva l’inammissibilita’ dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. chiedeva la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze del giudizio. Il Tribunale di Trani con ordinanza del 27 giugno 2003 accoglieva la richiesta con la quale l’appellante, originario attore in primo grado, aveva deferito alla controparte, giuramento decisorio su taluni aspetti del merito della controversia e, successivamente, con ordinanza del 17 aprile del 2004 revocava la propria ordinanza ammissiva del giuramento decisorio perche’ risultava contraddittorio l’atteggiamento dell’appellante che dopo aver affermato la sufficienza delle prove raccolte nel giudizio di primo grado (…), deferiva un giuramento, ovvero, chiedeva di esser ammesso a prova testimoniale per dimostrare quei fatti che si assumevano gia’ provati dai documenti offerti al giudice di Pace. Il Tribunale di Trani con sentenza n. 560 del 2005 respingeva l’eccezione di nullita’ dell’appello per genericita’ dei motivi nel merito: rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza di primo grado. Secondo il Tribunale di Trani i documenti prodotti in primo grado erano insufficienti a provare la domanda attorea non potendo, la fattura e l’estratto delle scritture contabili (gia’ costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo) costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi ne’ era sufficiente la mancata contestazione dell’opponente.

C.= Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trani ricorre s.n.c. Tre Elle, con un motivo affidato ad un atto di ricorso notificato il 2 agosto 2005. Resiste D.L.F. con controricorso notificato il 12 ottobre 2005. D.L.F. con lo stesso atto di controricorso propone ricorso incidentale per un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.

1.- Con il primo motivo di cui al ricorso principale, la s.n.c. Tre Elle lamenta, come da rubrica, Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

2.1.= Il ricorso e’ inammissibile perche’ l’atto di ricorso e’ mancante di alcune pagine e per cio’ stesso non e’ comprensibile quali siano i capi della sentenza impugnati e le ragioni dell’impugnazione. Il ricorrente nella parte dedicata al DIRITTO indica nella rubrica Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e inizia con lo specificare che i “documenti prodotti ma immediatamente dopo fa riferimento al giuramento senza che vi fosse relazione tra documenti e giuramento.

2.2.= Osserva questa Corte che la mancanza di una o piu’ pagine dell’atto processuale nonche’ nella copia dell’atto notificato assume rilievo se, come nel caso di specie, abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell’atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio. (Sent. n. 1212 del 22/01/2010).

3.= Il ricorso incidentale di D.L.F., con il quale lo stesso lamenta – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa motivazione su un punto essenziale della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, e’ inammissibile per carenza di interesse dato che il ricorso principale, per le ragioni di cui si e’ detto non ha trovato in questa sede un riscontro positivo.

In definitiva, il ricorso principale e il ricorso incidentale sono inammissibili per le ragioni di cui in motivazione.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi (il ricorso principale e il ricorso incidentale) e li dichiara inammissibili. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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