Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5393 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5393
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– ricorrente –
contro
D.G.I., in proprio nonchè nella sua qualità di
Amministratore di Sostegno della Sig.ra G.R.,
elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 91, presso l’avv.
Lucisano Claudio che, unitamente all’avv. Giuseppe Zizzo, lo
rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano), Sez. n. 17, n. 3/17/05, del 31 gennaio 2005,
depositata il 4 febbraio 2005, non notificata;
e sul ricorso R.G. 10536/06 (+ 13894/06) proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
D.G.I., in proprio nonchè nella sua qualità di
Amministratore di Sostegno della Sig.ra G.R., in qualità
di eredi di D.G.G., elettivamente domiciliati in Roma,
via Crescenzio 91, presso l’avv. Lucisano Claudio che, unitamente
all’avv. Giuseppe Zizzo, li rappresentano e difendono, giusta delega
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano), Sez. 17, n. 2/17/05, del 31 gennaio 2005,
depositata il 4 febbraio 2005, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 febbraio 2010
dal Cons. Dott. BOTTA Raffaele;
Sentiti gli avv.ti Fabrizio Urbani Neri per l’Avvocatura Generale
dello Stato e Claudio Lucisano per i controricorrenti e ricorrenti
incidentali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la dichiarazione della
cessazione della materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che con avviso n. 861/00, l’Ufficio del Registro di Milano liquidava le imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute in relazione al ritenuto trasferimento di proprietà di un appartamento in (OMISSIS) da parte della sig.ra L., mandatario, ai sig.ri G. e D.G., mandanti, in esecuzione del mandato ricevuto;
Considerato che avverso detto avviso venivano proposti tre separati ricorsi dai destinatari dello stesso avviso di liquidazione, la sig.ra L., la sig.ra G. e quest’ultima unitamente al figlio D.G.I. in qualità di eredi del sig. D. G.G., ricorsi che erano accolti con tre diverse sentenze, le nn. 183, 184 e 185 del 2001 (dalla sezione 19a), che erano poi impugnate dall’Ufficio con separati atti di appello;
Considerato che mentre i giudizi d’appello che vedevano intimati la sig.ra G. e la stessa unitamente al figlio I. proseguivano fino a concludersi favorevolmente per i contribuenti, innanzi alla 17a sezione della Commissione Tributaria Regionale lombarda con sentenze nn. 2/17/05 e 3/17/05, la sig.ra L., coobbligata dei sig.ri G. e D.G., chiedeva la definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;
Considerato che successivamente la sig.ra L. proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego, ricorso che veniva accolta con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sezione 17, n. 79/17/05, del 13 giugno 2005, depositata il 18 luglio 2005, poi passata in giudicato, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate impugnavano per Cassazione la sentenza n. 3/17/05 nei confronti della sig.ra G. con il ricorso R.G. n. 10168/06 (cui l’intimata resisteva con controricorso e ricorso incidentale iscritto al n. R.G. 13893/06), mentre l’Agenzia delle Entrate parimenti impugnava per Cassazione la sentenza n. 2/17/05 nei confronti dei sig.ri G. e D.G. con ricorso R.G. n. 10536/06(cui gli intimati resistevano con controricorso e ricorso incidentale iscritto al n. R.G. 13894/06);
Preso atto che entrambi i ricorsi principali e i correlati ricorsi incidentali sono chiamati per l’udienza odierna e in quanto concernono l’impugnazione originaria avverso un unico ed identico atto impositivo ne deve essere disposta la riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., rilevata la stretta connessione tra gli stessi intercorrente, oltre la preliminare riunione per ciascuno dei corrispondenti ricorsi principali e incidentali ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;
Rilevato che il ricorso principale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile in quanto al giudizio di appello ha preso parte esclusivamente l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano (OMISSIS);
Preso atto della sentenza prodotta in atti, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sezione 17, n. 79/1//05, del 13 giugno 2005, depositata il 18 luglio 2005, passata in giudicato, con la quale è stato accolto il ricorso della coobbligata sig.ra L. avverso il diniego di condono dalla medesima richiesto in riferimento all’oggetto della presente controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;
Considerato che ai sensi del comma 10 della medesima norma, la definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri e che, pertanto, nel caso di specie deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi principale e incidentale iscritti, rispettivamente, al n. 10536/06 e al n. 13894/06 tra loro e al ricorso principale e incidentale iscritti, rispettivamente, al n. 10168/06 e 13893/06, anch’essi tra loro riuniti. Dichiara inammissibile il ricorso principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010