Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5393 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.G.I., in proprio nonchè nella sua qualità di

Amministratore di Sostegno della Sig.ra G.R.,

elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 91, presso l’avv.

Lucisano Claudio che, unitamente all’avv. Giuseppe Zizzo, lo

rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. n. 17, n. 3/17/05, del 31 gennaio 2005,

depositata il 4 febbraio 2005, non notificata;

e sul ricorso R.G. 10536/06 (+ 13894/06) proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

D.G.I., in proprio nonchè nella sua qualità di

Amministratore di Sostegno della Sig.ra G.R., in qualità

di eredi di D.G.G., elettivamente domiciliati in Roma,

via Crescenzio 91, presso l’avv. Lucisano Claudio che, unitamente

all’avv. Giuseppe Zizzo, li rappresentano e difendono, giusta delega

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 17, n. 2/17/05, del 31 gennaio 2005,

depositata il 4 febbraio 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 febbraio 2010

dal Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Sentiti gli avv.ti Fabrizio Urbani Neri per l’Avvocatura Generale

dello Stato e Claudio Lucisano per i controricorrenti e ricorrenti

incidentali;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la dichiarazione della

cessazione della materia del contendere.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che con avviso n. 861/00, l’Ufficio del Registro di Milano liquidava le imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute in relazione al ritenuto trasferimento di proprietà di un appartamento in (OMISSIS) da parte della sig.ra L., mandatario, ai sig.ri G. e D.G., mandanti, in esecuzione del mandato ricevuto;

Considerato che avverso detto avviso venivano proposti tre separati ricorsi dai destinatari dello stesso avviso di liquidazione, la sig.ra L., la sig.ra G. e quest’ultima unitamente al figlio D.G.I. in qualità di eredi del sig. D. G.G., ricorsi che erano accolti con tre diverse sentenze, le nn. 183, 184 e 185 del 2001 (dalla sezione 19a), che erano poi impugnate dall’Ufficio con separati atti di appello;

Considerato che mentre i giudizi d’appello che vedevano intimati la sig.ra G. e la stessa unitamente al figlio I. proseguivano fino a concludersi favorevolmente per i contribuenti, innanzi alla 17a sezione della Commissione Tributaria Regionale lombarda con sentenze nn. 2/17/05 e 3/17/05, la sig.ra L., coobbligata dei sig.ri G. e D.G., chiedeva la definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;

Considerato che successivamente la sig.ra L. proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego, ricorso che veniva accolta con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sezione 17, n. 79/17/05, del 13 giugno 2005, depositata il 18 luglio 2005, poi passata in giudicato, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate impugnavano per Cassazione la sentenza n. 3/17/05 nei confronti della sig.ra G. con il ricorso R.G. n. 10168/06 (cui l’intimata resisteva con controricorso e ricorso incidentale iscritto al n. R.G. 13893/06), mentre l’Agenzia delle Entrate parimenti impugnava per Cassazione la sentenza n. 2/17/05 nei confronti dei sig.ri G. e D.G. con ricorso R.G. n. 10536/06(cui gli intimati resistevano con controricorso e ricorso incidentale iscritto al n. R.G. 13894/06);

Preso atto che entrambi i ricorsi principali e i correlati ricorsi incidentali sono chiamati per l’udienza odierna e in quanto concernono l’impugnazione originaria avverso un unico ed identico atto impositivo ne deve essere disposta la riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., rilevata la stretta connessione tra gli stessi intercorrente, oltre la preliminare riunione per ciascuno dei corrispondenti ricorsi principali e incidentali ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

Rilevato che il ricorso principale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile in quanto al giudizio di appello ha preso parte esclusivamente l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano (OMISSIS);

Preso atto della sentenza prodotta in atti, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sezione 17, n. 79/1//05, del 13 giugno 2005, depositata il 18 luglio 2005, passata in giudicato, con la quale è stato accolto il ricorso della coobbligata sig.ra L. avverso il diniego di condono dalla medesima richiesto in riferimento all’oggetto della presente controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;

Considerato che ai sensi del comma 10 della medesima norma, la definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri e che, pertanto, nel caso di specie deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi principale e incidentale iscritti, rispettivamente, al n. 10536/06 e al n. 13894/06 tra loro e al ricorso principale e incidentale iscritti, rispettivamente, al n. 10168/06 e 13893/06, anch’essi tra loro riuniti. Dichiara inammissibile il ricorso principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA