Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5393 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 06/06/2016, dep.03/03/2017),  n. 5393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12026-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ MATERASSIFICIO PIACENTINO di D. & C. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 120/2009 COMM.TRIB.REG. della Campania

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di verifica fiscale effettuata a carico del Materassificio Picentino di D. & C. s.n.c., nel corso della quale la G.d.F. aveva rilevato l’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura nonchè la tardiva fatturazione di operazioni imponibili relativamente all’anno di imposta 2000, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento a fini IVA in cui dava anche atto dell’inefficacia della domanda di condono inoltrata dalla società contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9. in quanto il processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. in data 12 maggio 2005 e consegnato a mani del legale rappresentante della società. non era stato oggetto di definizione ai sensi dell’art. 15 della predetta disposizione.

2. L’impugnazione proposta dalla società contribuente, avverso l’avviso di accertamento veniva rigettata dalla CTP di Salerno ma accolta dalla CTR della Campania. dinanzi alla quale la società aveva proposto appello.

2.1. Con la sentenza impugnata la CTR campana, sul presupposto che la notificazione del p.v.c. della G.d.F. costituisce atto formale, distinto e diverso dalla sua comunicazione o sottoscrizione in sede di verifica, annullava l’avviso di accertamento ritenendo non operante, nel caso di specie, la causa ostativa all’adesione al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, proprio perchè nel caso di specie il processo verbale non era stato notificato al contribuente. ma semplicemente comunicato mediante consegna a mani dello stesso.

3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui non replica l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L. Con l’unico motivo di ricorsi corredato da idoneo quesito di diritto, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione da parte dei giudici di appello della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14. Sostiene la difesa erariale che la CTR della Campania aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale compiuta dalla G.d.F. e compendiata in un processo verbale di constatazione consegnato a mani del legale rappresentante della società verificata, erroneamente ritenendo, in base ad un’interpretazione restrittiva e formalistica della sopra citata disposizione, che soltanto la notifica del p.v.c., e non la sua mera comunicazione. impedisse al contribuente di accedere al condono di cui alla L. n. 289 del 2002.

2. Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni di seguito spiegate.

3. L’assoluta equipollenza tra notifica e consegna del processo verbale di constatazione è già stata riconosciuta da questa Corte (cfr. Cass. n. 14366 del 2011 e n. 26702 del 2014) in base al rilievo, che si ritiene di condividere, che l’attestazione di avvenuta consegna del p.v.c. al contribuente. risultante dalla sottoscrizione per ricevuta del predetto verbale, è idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta dal legislatore (ovvero la notificazione) avendo la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato (v. Cass. n. 24915 del 2005, in similare ipotesi in tema di accertamento con adesione).

3. Ma, oltre a ritenersi verificata l’ipotesi ostativa al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14 per la affermata equivalenza tra la consegna del p.v.c. con attestazione di ricevuta e la sua formale notificazione, nel caso di specie il ricorso al condono di cui alla citata legge era comunque precluso dall’incompatibilità del medesimo con l’ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati. espressamente affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza resa in causa C132/06 ed in tal senso essendosi più volte espressa questa Corte (cfr. Cass. S.U. sent. n. 20068 del 2009, poi seguita da numerosissime pronunce conformi di questa Sezione quali Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953. n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; fino alle recentissime sentenze n. 406, n. 409, n. 410,n. 411, n. 416 e n. 961 del 2016).

3.1. L’incompatibilità delle misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione di quanto dovuto per IVA – che è il tributo oggetto dell’avviso di accertamento e del condono cui ha aderito la società contribuente – comporta la disapplicazione della citata disposizione, che va disposta anche d’ufficio e, quindi. a prescindere da specifiche deduzioni di parte (cfr., tra le altre. Cass. n. 961 del 2016, nonchè Cass. S.U. sent. n. 26948 del 2006, e, per la giurisprudenza eurounitaria. CGUE del 14 dicembre 1995, in causa C- 312/93, Peterbroeck; del 14 dicembre 1995, in causa C -430-431/93, Vari Schijndel; del 27 febbraio 2003. in causa C 327/00, Santex).

3.2. Va altresì precisato che quanto attiene all’imposta si riferisce anche alle sanzioni, come indicato al punnto 42 della citata sentenza in causa C-132/06, pur non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla 6^ direttiva (Cass. n. 20068 e n. 25701 del 2009; n. 19546 del 2011; n. 13505 del 2012; n. 23750 del 2015).

4. Da quanto detto consegue che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento IVA relativo all’anno di imposta 2000.

5. L’intimata rimasta soccombente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre devono compensarsi quelle dei giudizi di merito in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di questa Corte in epoca successiva.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e. decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, condanna l’intimata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito, e compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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