Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5392 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5392 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 6233-2013 proposto da:
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. P.I. 00412200586, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 21,
presso lo STUDIO LEGALE GERARDO VESCI & PARTNERS,
rappresentata e difesa dell’avvocato GERARDO VESCI,
2017

giusta delega in atti;
– ricorrente –

4458

contro

BRENCI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA

DELLA

LIBERTÀ

13,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 07/03/2018

dell’avvocato AGOSTINO GESSINI, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 9863/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 17/12/2012 r.g.n. 4138/10;

udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
cessazione materia del contendere;
udito l’Avvocato GERARDO VESCI.

N

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 6233/13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Riccardo Brenci impugnava la sentenza del Tribunale di Roma con cui
venne respinta la sua domanda diretta ad accertare l’illegittimità dei
contratti di somministrazione lavoro stipulati, tramite la Adecco Italia
s.p.a., con la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. dal 1998 al 2006.
Con sentenza depositata 1’11.12.12, la Corte d’appello di Roma

consequenziali pronunce.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a
due motivi.
Resiste il Brenci con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Deve pregiudizialmente rilevarsi che con verbale n. 3621 del
30.10.14, le parti hanno conciliato la presente controversia in sede
giudiziale, sicché non sussiste più alcun interesse delle stesse ad una
pronuncia giurisdizionale sulla lite.
Le spese del giudizio sono conciliate in base alla intervenuta bonaria
definizione della controversia tra le parti (art. 92, co.3 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15 novembre 2017
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