Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5392 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5392 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANTONIO MERLONI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
(C.F. e P.IVA 01148530429), in persona dei commissari
straordinari prof. avv. Massimo Confortini e prof. avv.
Antonio Rizzi, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. prof. Valerio Di
Gravio (C.F. DRGVLR58M22H501Z) ed elett.te dom.ta pres-

tg ‘.4 1

so lo studio del medesimo in Roma, Via Pinciana n. 25

2013

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 07/03/2014

EQUITALIA NORD S.P.A., incorporante EQUITALIA ESATRI
S.P.A. (P. IVA 07244730961), in persona
dell’amministratore delegato sig. Giancarlo Rossi, rappresentata e difesa, per procura a margine del contro-

RMNNRG69M21F205E) e Cristiano Romano (C.F.
RMNCST31H20C437C) ed elett.te dom.ta presso lo studio
dell’avv. Lidia Ciabattini in Roma, Pl.le Clodio n. 32

controricorrente

avverso il decreto emesso dal Tribunale di Ancona nel
procedimento iscritto al n. 2810/10 R.G. e depositato
il 31 ottobre 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28 novembre 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’avv. GRANZOTTO, per delega;
udito per la controricorrente l’avv. Lidia CIABATTINI
SGOTTO, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale FIMIANI, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ancona ha accolto l’opposizione
proposta dalla Equitalia Esatri s.p.a. allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della Antonio

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ricorso, dagli avv.ti Andrea Romano (C.F.

Merloni s.p.a., osservando che il credito di C
6.437.684,59 (di cui C 6.437.684,59 in privilegio ed C
285.815,91 in chirografo) per contributi previdenziali
inevasi e relative sanzioni, insinuato dall’opponente,

ottobre 2008, presso la sede della società in bonis, e
non impugnata da quest’ultima nei termini di legge, onde il credito stesso era divenuto incontestabile.
L’amministrazione straordinaria ricorre per cassazione articolando due motivi di censura, illustrati anche con memoria, cui Equitalia resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
l. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia
violazione di norme di diritto. La ricorrente sostiene
che il credito non poteva essere ammesso al passivo
fallimentare perché la cartella di pagamento era stata
notificata alla società in bonis lo stesso giorno – 14
ottobre 2008 – in cui era stato emanato il decreto ministeriale di apertura dell’amministrazione straordinaria; con la conseguenza che, non essendo il termine per
impugnare la cartella già decorso prima dell’apertura
della procedura concorsuale, non si era formato un titolo esecutivo opponibile a quest’ultima e perciò il
Tribunale, in difetto di ulteriore documentazione com-

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era fondato su cartella esattoriale notificata il 14

provante

il

credito,

avrebbe

dovuto

rigettare

l’opposizone.
2. – Con il secondo motivo si denuncia vizio di
motivazione.

a) non abbia considerato che il termine per proporre opposizione avverso la carella non era affatto
scaduto alla data dell’apertura dell’amministrazione
straordinaria; e ciò in quanto il decreto ministeriale
di apertura era stato emesso alla stessa data della notifica della cartella, ossia il 14 ottobre 2008, come
risultava con piena evidenza dalla procura generale alle liti prodotta nel giudizio di opposizione dalla attuale ricorrente, nella quale il notaio in sede di autentica delle firme faceva espresso riferimento al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 ottobre 2008, e come risultava, altresì, dalla stessa epigrafe del ricorso in opposizione di controparte, in
cui si faceva riferimento alla data del decreto ministeriale – sia pure con un errore di dieci giorni che
comunque non incideva sulla mancata scadenza del termine per impugnare la cartella – menzionando il “decreto
n. 74/2008 del 24.10.2008”;
b) abbia, contraddittoriamente, da un lato accertato la natura previdenziale del credito e, dall’altro,

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La ricorrente si duole che il Tribunale:

ritenuto che qualsiasi contestazione del credito stesso
era preclusa essendo in atti la prova dell’avvenuta notifica della cartella alla società in bonis, senza tempestiva impugnazione da parte di quest’ultima e con

dunque fornendo una motivazione valida, semmai, ove si
trattasse, appunto, di un credito tributario, non certo
di un credito previdenziale.
3. – I due motivi, da esaminare congiuntamente in
quanto connessi, non possono trovare accoglimento.
Il ragionamento della ricorrente si basa su un dato di fatto – l’essere stato il decreto ministeriale di
amministrazione straordinaria emesso il 14 ottobre 2008
– che non risulta dalla sentenza impugnata, la quale,
anzi, implicitamente lo smentisce allorché, dopo aver
accertato che la notifica della cartella alla società
in bonis era stata eseguita in quella data, afferma,
ciò nonostante, che la medesima società

in bonis non

aveva impugnato la cartella “nei termini di legge”: il
che significa che alla scadenza di quei termini la società era ancora in bonis e dunque la procedura di amministrazione straordinaria non era stata ancora aperta. Sostiene la ricorrente che il Tribunale sia incorso
in errore, risultanto invece per tabulas o essendo comunque pacifico che quel termine non era scaduto alla

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conseguente defintività della pretesa “tributaria”, e

data in cui la società era stata posta in amministrazione straordinaria, dato che il relativo decreto risaliva al 14 o, al più tardi, al 24 ottobre 2008.
Così ragionando, però, la ricorrente finisce col

deciso supponendo l’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti: un errore, cioè, revocatorio, che avrebbe dovuto essere denunciato con il rimedio della revocazione, non già del ricorso per cassazione.
Sono pertanto inammissibili le censure di cui al
primo motivo e al secondo motivo,

sub a), del ricorso.

Ma inammissibile è anche la censura sub b) del secondo motivo, con cui si denuncia un vizio di motivazione senza tuttavia indirizzare la censura verso un
qualche accertamento in fatto (come sarebbe stato invece indispensabile dato che il vizio di cui al n. 5
dell’art. 360 c.p.c. attiene esclusivamente alla motivazione in fatto). Per di più la contraddizione rilevata dalla ricorrente – ammesso pure che di contraddizione si tratti, e non di un semplice refuso, com’è invece
evidente – è comunque priva di decisività, atteso che
anche la cartella di pagamento per crediti previdenziali dev’essere opposta, pena la definitività della relativa pretesa, entro un termine di decadenza – quaranta

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dedurre una mera svista dei giudici, i quali avrebbero

giorni – ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46.
4. – In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositi-

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in C 20.200,00, di
cui C 20.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
28 novembre 2013.

vo, seguono la soccombenza.

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