Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5391 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t, elettivamente

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/24/06 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, depositata il giorno 11.7.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

giorno 8.2.2010 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Rimini, il signor C.R., esercente la professione d’ingegnere, impugno’ – sostenendo di non essere soggetto al tributo perche’ privo di autonoma organizzazione – il silenzio rifiuto opposto dal competente ufficio dell’agenzia delle entrate alla propria domanda di rimborso della somma di Euro 4.417,26 pagata a titolo di IRAP per l’anno 1999.

1.2.- La sentenza n. 250/1/2003, con cui la commissione adita aveva accolto il ricorso, impugnata dall’ufficio – che sosteneva, preliminarmente, l’avvenuta adesione del contribuente alla sanatoria concessa dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 preclusiva del diritto al rimborso, e, nel merito, l’esistenza di organizzazione autonoma -, fu confermata dalla commissione regionale, che respinse l’appello dell’ufficio con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata in contraddittorio delle parti, secondo la quale la domanda di definizione dei contesto non impediva il rimborso, dovuto all’appellato per difetto di autonoma organizzazione, quale necessario presupposto impositivo.

1.3.- Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’agenzia delle entrate, con due motivi, cui non resiste il nominato contribuente.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- Col primo motivo, l’agenzia delle entrate – denunziando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 9 – censura la sentenza impugnata “per non aver rilevato che il condono c.d. tombale determina l’estinzione dell’eventuale diritto al rimborso di somme corrisposte in eccesso, in relazione alle annualita’ di imposta oggetto di definizione”, essendo l’istanza di condono “dichiarazione di volonta’ e non di scienza”, con efficacia transattiva; e quindi per non avere dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo peraltro irrilevante il fatto che l’istanza di rimborso e l’impugnazione del silenzio rifiuto fossero anteriori alla domanda di definizione automatica della pendenza tributaria. Conclude proponendo il seguente quesito di diritto:

2.1.1.- “se la definizione agevolata della lite, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 2, lett. a, inibisca alla Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti diretti a dimostrare l’inesistenza dell’invocato diritto al rimborso”.

2.2.- Col secondo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144; del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, per avere la commissione regionale, in contrasto con una corretta esegesi della norma, pur dopo l’interpretazione datane dalla corte costituzionale con sentenza n. 156/2001 e, piu’ recentemente, da questa suprema corte, ritenuto soggetti ad IRAP gli esercenti di arti e professioni (specie se iscritti in albi con accesso protetto da esami abilitativi) sol quando si avvalgono di consistenti strutture organizzative, costituite mediante impiego d’ingenti capitali e di numerose risorse umane, idonee “a produrre ricchezza indipendentemente dalla diretta prestazione del professionista”; allorche’ l’imposta colpirebbe invece ogni attivita’ professionale indipendente svolta mediante l’impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile. Formula, al termine, il prescritto quesito di diritto.

3.- Decisione.

3.1.- Il primo motivo di ricorso e’ fondato e deve essere accolto; il secondo motivo ne rimane assorbito. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere decisa nel merito, mediante rigetto del ricorso introduttivo della lite.

3.2.- Le spese dell’intero giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti per giusti motivi, ravvisati nel fatto che la giurisprudenza infra citata, risolutiva della controversia, e’ posteriore alla pronunzia di secondo grado.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Il capo di sentenza impugnato col primo motivo di ricorso (par.

2.1) e’ giuridicamente errato, laddove rigetta l’eccezione preliminare, proposta dall’ufficio appellante, “di definitivita’ degli imponibili risultanti dalla dichiarazione, per effetto dell’istanza di condono automatico L. n. 289 del 2002, art. 9”, sul rilievo che detta istanza di condono, posteriore all’inizio della lite, non precluderebbe l’esercizio in sede contenziosa del diritto al rimborso.

4.2.- In contrario, e’ stato ritenuto – con giurisprudenza pienamente condivisa dal collegio, in mancanza di valide ragioni per discostarsene (la surriferita opinione della commissione regionale, infarti, non e’ minimamente argomentata) – che, nel caso specifico dell’IRAP (Cass. n. 3682/2007) e piu’ in generale (S.U. n. 14828/ 2008; Cass. n. 22559/2008), la presentazione dell’istanza di definizione automatica, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, anche quando si tratti, come nel caso di specie, di rimborso preteso per asserita mancanza del presupposto impositivo (autonoma organizzazione); cio’ perche’ la volonta’, manifestata con l’istanza di condono, di definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, corrisponde alla libera scelta del contribuente di non coltivare la controversia instaurata al fine di conseguire il rimborso delle somme che sostiene di aver pagato indebitamente, e di pagare, invece, quanto dovuto per la definizione agevolata; senza possibili riflessi o interferenze su quanto eventualmente gia’ versato in via ordinaria.

4.2.1.- Al quesito di diritto, riportato al par. 2.1.1, si risponde quindi nel senso che la definizione automatica delle annualita’ pregresse, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 anche se intervenuta nel corso del giudizio instaurato contro il rifiuto di rimborso di somme pagate a titolo di IRAP, asseritamente non dovute per preteso difetto del presupposto impositivo (autonoma organizzazione), comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio stesso.

4.2.2.- La cassazione, per questo motivo, della sentenza impugnata determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (par. 2.2), concernente il merito della controversia. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere rigettata la domanda introduttiva della lite.

4.3.- Segue la decisione, nei termini indicati al par. 3.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite. Compensa integralmente fra le parti e spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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