Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5391 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 14/04/2016, dep.03/03/2017),  n. 5391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – rel. Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15037-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ICOIMEL SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato BORDONARO CRISTINA MARIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO RABIOLO delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 73/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CALTANISSETTA, depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato RABIOLO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso, emesso nei confronti della srl ICOIMEL, di recupero del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8 per averlo la contribuente indebitamente compensato con le imposte dovute per gli anni 2001 e 2002, e per avere omesso di comunicare entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003, mediante il modello CVS previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62 i dati richiesti dalla legge relativi agli investimenti realizzati.

Secondo il giudice d’appello, la mancata trasmissione del modello CVS non comporta la decadenza dal beneficio in quanto l’obbligo di comunicazione dei dati per fruire dell’agevolazione fiscale non poteva trovare applicazione prima dell’8 luglio 2002, se non in violazione degli artt. 1 e 3 dello statuto del contribuente, secondo cui non possono essere posti adempimenti a carico dei contribuenti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Costituendo, pertanto, della L. n. 212 del 2000, il detto art. 3 un principio generale dell’ordinamento tributario non espressamente derogato dalla L. n. 289 del 2002, art. 62 l’obbligo della trasmissione del modello CVS entro il termine perentorio del 28 febbraio 2003 è in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 3.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8 in combinato disposto con la L. n. 289 del 2002, art. 62l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso che la mancata trasmissione del modello CVS comportasse la decadenza dai benefici.

Secondo i principi affermati con orientamento ormai consolidato da questa Corte, “l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e)), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, non assumendo, invero, alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, (cd. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. 12 novembre 2002, n. 253, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa” (Cass. n. 19692 del 2012).

Si è in particolare chiarito come “le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva disapplicato la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a) ritenendolo contrastante con la L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2” (Cass. n. 8254 del 2009, n. 4815 del 2014)).

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate fra le parti le spese relative ai gradi di merito in considerazione dell’epoca dì formazione dell’indirizzo giurisprudenziale di riferimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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