Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5390 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5390 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 25854-2016 proposto da:
SCIORTINO ANTONINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocato
ANTONINO MARIA CREMONA, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
4367

contro

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA’ CONSORTILE PER
AZIONI (DI SEGUITO S.A.S. S.C.P.A.), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II N 416, presso

Data pubblicazione: 07/03/2018

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CUSUMANO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

avverso la sentenza n. 494/2016 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 13/05/2016 r.g.n. 666/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA;
udito l’avvocato LUCIANO BROZZETTI per delega verbale
GIUSEPPE CUSUMANO.
[udito l’Avvocato;I

– intimata –

RG 25854/2016
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 13 maggio 2016, la Corte d’appello di Palermo rigettava le
domande di Antonino Sciortino di conversione del rapporto di somministrazione di
lavoro a tempo determinato istituito con contratto stipulato il 15 settembre 2009,

tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 27 d.Ig. 276/2003, nei confronti suoi e
della cessionaria di azienda Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., nonché di condanna di
quest’ultima alla riammissione in servizio e risarcitoria: così riformando la
sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte (con liquidazione di
un’indennità risarcitoria di due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,
ai sensi dell’art. 32 I. 183/2010).
A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva la qualificazione del
processo di riordino della Regione Sicilia delle proprie società partecipate, in
particolare riguardante le due società citate, alla stregua di trasferimento
d’azienda, in applicazione dell’art. 2112 c.c. Ed essa escludeva pure la natura di
società in house di Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., per assenza di soggezione ad
un cd. “controllo analogo” sulla base del suo Statuto, neppure essendole
applicabile (e neanche a Multiservizi s.p.a.) il divieto di nuove assunzioni di
personale, previsto dall’art. 1, decimo comma L.R. 25/2008 per enti tra i quali
esse non rientranti.
La Corte palermitana negava peraltro la possibilità della richiesta conversione, a
norma dell’art. 18, comma 2bis I. 112/2008 (aggiunto dall’art. 19 I. 102/2009),
applicabile al contratto di somministrazione di lavoro a termine in questione,
successivo (15 settembre 2009) alla sua entrata in vigore (1 luglio 2009).
Con atto notificato I’ll novembre 2016, il lavoratore ricorreva per cassazione con
sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui Servizi Ausiliari
Sicilia s.c.p.a. resisteva con controricorso; l’intimata Multiservice s.p.a. non
svolgeva invece difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

in favore della utilizzatrice Multiservizi s.p.a., in uno di lavoro subordinato a

RG 25854/2016
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione del principio di efficacia
riflessa del giudicato formatosi con le sentenze di Cassazione n. 6693/16, n.
24803/15, n. 7121/16, n. 15636/16 (in giudizi riguardanti altri lavoratori) in
riferimento alla violazione degli artt. 18, comma 2bis d.l. 112/2008 e 36 d.Ig.

Multiservice s.p.a. e Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. per non essere società in
house.
2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione del principio di efficacia riflessa
del giudicato formatosi in giudizi riguardanti altri lavoratori sulla decorrenza della
conversione del rapporto di lavoro dalla data della decisione e non della
stipulazione del contratto, ai fini del riconoscimento degli scatti retributivi per una
maggiore anzianità retributiva.
3. Con il terzo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per error in procedendo,
in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per omissione della
motivazione tale da impedire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito
dalla Corte d’appello nel ritenere applicabile l’art. 18, comma 2bis I. 112/2008
(aggiunto dall’art. 19 I. 102/2009).
4. Con il quarto, il ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 18, comma 2bis I.
112/2008, sull’erroneo presupposto dello svolgimento da Servizi Ausiliari Sicilia
s.c.p.a. di attività di supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica,
anziché in favore di un pubblico di terzi indifferenziato, quali gli utenti dell’ente
ospedaliero, in favore del quale prestati i servizi ausiliari di pulizia e sanificazione.
5. Con il quinto, il ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 18, comma 2bis I.
112/2008, nonostante l’esclusione della natura di società

in house di Servizi

Ausiliari Sicilia s.c.p.a.
6. Con il sesto, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo quale la
verifica dello statuto di Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., da cui risultante la sua
natura privatistica, in assenza di vincoli di strumentalità né di funzionalità nei
confronti dell’ente pubblico partecipante, gestito con criteri di imprenditorialità e

165/2001, per l’affermazione dell’applicabilità delle norme di diritto privato a

RG 25854/2016
di economicità sul libero mercato, comportante l’applicabilità dell’art. 27 d.Ig.
276/2003.
7. In assorbente via pregiudiziale, deve essere esaminato il terzo motivo, relativo
a nullità della sentenza per error in procedendo, in violazione dell’art. 132,

7.1. Esso è fondato.
7.2. Deve, in effetti, essere esclusa l’esistenza di motivazione della sentenza
impugnata, che, come noto, non rappresenta un elemento meramente formale,
ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della
decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, per
l’assenza assoluta di ragioni che consentano di individuare gli elementi di fatto
considerati o presupposti nella decisione: con la conseguente integrazione della
nullità denunciata sotto il profilo dell’error in procedendo (Cass. 22 giugno 2015,
n. 12864), che non può essere mai dichiarata se l’atto abbia raggiunto il suo
scopo, per il principio di strumentalità della forma (Cass. 20 gennaio 2015, n.
920; 10 novembre 2010, n. 22845).
Posto che soltanto una mancanza che si traduca nella radicale inidoneità della
stessa ad esprimere la ratio decidendi, così da determinare la nullità della
sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale (Cass. 16 luglio
2009, n. 16581; Cass. 4 agosto 2010, n. 18108; Cass. 16 maggio 2003, n.
7672), la Corte territoriale ha completamente omesso l’esposizione delle ragioni
di diritto a fondamento dell’applicabilità ratione temporis dell’art. 18, comma 2bis
d.l. 112/2008, soltanto apoditticamente affermata (al primo capoverso di pg. 6
della sentenza).
8.

Dalle superiori argomentazioni, comportanti l’accoglimento del mezzo

scrutinato e l’assorbimento di tutti gli altri, discende coerente la cassazione della
sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la
regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo
in diversa composizione.

secondo comma, n. 4 c.p.c., per omissione della motivazione.

RG 25854/2016
P.Q.M.
La Corte
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza, in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017

Il consigli

est.

Il Presidente

giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

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