Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5390 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. II, 07/03/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 07/03/2011), n.5390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Sul ricorso proposto da:

M.C. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Venco Mario ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Moreschini Paolo in Roma, piazza Dell’Orologio n. 7, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Brocherio Magrone Fabrizio e dall’avv. Ambrogio Denti ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via G.

Bettolo n. 4, giusta procura a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2323/04 dep.ta

il 27/8/04;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

1/02/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito l’avv. Pontecorvi Paolo con delega dell’avv. Mario Venco per il

ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Ambrogio Denti con delega dell’avv. Fabrizio Bricherio

Magrone per parte resistente, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. M.C. ed il rev. Don Me.Ca. citarono innanzi al Tribunale di Lecco M.L. chiedendo che venisse accertata la comunione: sul cortile; sul vano scale per l’intera sua lunghezza; sul vano cantina sito al pianterreno e sul porticato – poi trasformato in soggiorno – posto sopra il comune locale caldaia, il tutto sito in un fabbricato in (OMISSIS), in cui essi attori erano proprietari ed occupavano: il terzo piano (di proprietà del solo M.C.) ed il secondo (di cui lo stesso M.C. era nudo proprietario e l’altro attore usufruttuario), mentre il convenuto era proprietario ed occupava il primo piano ed il piano terra. Dal momento che M. L., nel corso degli anni, aveva collocato due porte sulle scale – una a chiusura del corridoio del piano terra e l’altra a divisione dello stesso piano da quello superiore- impedendo ad essi attori, dopo un periodo di tolleranza, il transito attraverso le medesime, si sarebbe determinata una situazione per la quale gli esponenti, per accedere alla corte antistante il fabbricato, sarebbero stati costretti: ad uscire dalla propria abitazione, a portarsi sulla via pubblica, percorrere una stretta e ripida stradina, a salire una scala esterna per quindi pervenire al cortile ed al giardino comuni.

Di conseguenza gli attori, dopo aver chiesto che si accertasse l’illiceità dell’uso delle cose comuni che il convenuto aveva fatto – tra l’altro trasformando il porticato in soggiorno – instarono affinchè fosse dichiarata l’esistenza di una servitù di passaggio da esercitare su porzioni dell’unità immobiliare assegnata al convenuto – attraverso le scale, il corridoio ed il porticato, per arrivare al cortile – costituita per destinazione del padre di famiglia, per effetto dell’originaria e specifica utilizzazione delle predette porzioni, in atto prima della attribuzione delle unità immobiliari in sede divisionale ai singoli appartenenti alla famiglia M.. Chiesero infine che M.L. fosse condannato al risarcimento dei danni.

Il convenuto, costituendosi, negò l’esistenza di uno stato di comproprietà sui locali appena descritti, come pure la sussistenza di una servitù di passaggio, contestando la fondatezza della tesi della costituzione della medesima per destinazione del padre di famiglia.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 127/2002, dichiarò che il cortile era caduto in comunione in quanto pertinenza del fabbricato; dichiarò altresì l’esistenza di una servitù di passaggio secondo l’iter indicato in citazione – con obbligo di consegna delle chiavi delle porte apposte dal convenuto- e condannò M.L. ad adottare tutte le misure idonee al fine di garantire l’effettivo accesso al porticato posto al piano terra, per recarsi nelle parti comuni.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2323/2004, nell’accogliere l’appello di M.L., dichiarò l’insussistenza di una servitù di passaggio interno; respinse altresì l’appello incidentale del solo M.C. – essendo deceduto nelle more del giudizio di primo grado il rev. Me.

C., lasciando come erede l’appellato – e dichiarò l’inammissibilità – ex art. 345 c.p.c. – della domanda subordinata proposta da M.L. di costituire una servitù di passaggio con iter diverso da quello indicato dagli attori.

La Corte distrettuale pervenne a tale decisione osservando innanzi tutto che non poteva dirsi costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia, in quanto la porta del piano terra era stata realizzata da M.L. prima della divisione che aveva assegnato a ciascuna delle parti in causa una porzione del fabbricato: del resto nei rogiti di assegnazione e di successivo trasferimento non era fatta la minima menzione che l’assegnazione avesse riguardato anche una servitù di passaggio. Quanto poi all’appello incidentale di M.C. relativo alla riaffermazione del diritto comune sul porticato (soggiorno), il giudice dell’appello rilevò che detto manufatto era catastalmente un accessorio del piano terra, così che, non risultando diversa indicazione dal titolo, il bene doveva dichiararsi di proprietà esclusiva dell’appellante.

M.C. ha proposto ricorso contro detta sentenza, ponendo a base della doglianza due motivi, variamente articolati ed illustrati con memoria; M.L. si è costituito, insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il ricorrente deduce, con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’esistenza di una servitù di passo per destinazione del padre di famiglia ed alle relative risultante istruttorie; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa impunto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

1/a – A sostegno della censura M.C. assume innanzi tutto che la Corte milanese avrebbe escluso l’esistenza di una servitù di passo attraverso le scale comuni osservando che, prima della divisione dei singoli piani dell’edificio in favore (anche) delle attuali parti, vi sarebbe stata la prova dell’apposizione della porta al piano terra – precludente il passaggio alla corte comune ed al porticato, poi trasformato in soggiorno- che, costituendo un’opera permanente, avrebbe logicamente escluso che, effettuata la divisione, si potesse parlare di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia. Il ricorrente per contro osserva che prima ancora di tale constatazione la Corte distrettuale avrebbe dovuto giudicare della legittimità dell’apposizione della chiusura, dal momento che dall’istruttoria espletata (prove per testi ed interpello dello stesso controricorrente) sarebbe emerso che prima della indicata divisione l’accesso al giardino ed al cortile comune sarebbe avvenuto dall’interno dell’abitazione, utilizzando quelle scale la cui fruizione venne poi ostacolata da M.L..

1/b – Seguendo la medesima linea argomentativa il ricorrente contesta la valenza interpretativa solo residuale che la Corte territoriale ha attribuito al simbolo “s” di collegamento tra la rappresentazione grafica del corridoio e quella del porticato, come risultante dalle schede catastali, mentre tale grafismo avrebbe costituito indice certo di un passaggio comune. In forza di tale deduzioni ritiene allora il ricorrente di attribuire un valore effettivo – e non già di mero stile- alle clausole degli atti di trasferimento (cessioni, vendite, divisioni e donazioni) succedutisi nel tempo ed interessanti i vari appartamenti costituenti l’originaria consistenza del fabbricato comune, in cui si trasferivano gli immobili con tutte le servitù ad essi pertinenti e nello stato di fatto e di diritto esistente.

1/c – Confermerebbe poi l’assunto della non decisività dell’apposizione della porta anteriormente alla divisione – al fine di far negare la successiva costituzione di una servitù ex art. 1062 cod. civ.- anche il fatto che i testimoni avrebbero deposto nel senso che la stessa inizialmente sarebbe stata lasciata aperta.

1/d – In ogni caso poi – conclude sul punto il ricorrente- costituirebbe un dato di fatto incontrastato l’apposizione della chiusura tra il piano terra ed il primo piano, dopo l’avvenuta divisione, circostanza questa che minerebbe la portata logica del ragionamento della Corte meneghina.

2 – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la ” violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., n. 1; dell’art. 1118 c.c., comma 1; dell’art. 1120 c.c., comma 2 e dell’art. 116 c.p.c. in relazione alla comune proprietà del vano scala (“tromba” delle scale), della cantina e del porticato e alle relative risultante istruttorie; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)” contestando la fondatezza del giudizio di accessorietà tra il porticato – trasformato in soggiorno – ed il piano terra , così come tra il piano terra ed il primo piano e le scale e i vani relativi (la c.d. tromba delle scale), formulato dalla Corte d’Appello e formante la base logica per negare l’instaurazione di un regime di comunione su detti vani.

3 – Per priorità logica va esaminata per prima la censura relativa alla confermata – dalla Corte d’Appello- proprietà esclusiva in capo al contro ricorrente del vano scala, del vano cantina e del porticato. Il motivo sul punto non è fondato.

3/a – Va innanzi tutto rilevato che la Corte distrettuale ha motivato congruamente ed ha indicato – con scelta discrezionale di pertinenza esclusiva del giudice di merito – quali elementi di prova erano stati utilizzati per raggiungere al proprio convincimento, così che la diversa valutazione degli stessi mezzi – prove per testi, analisi degli atti di provenienza – sfugge ad un ulteriore scrutinio in questa sede e fa concludere per l’inesistenza del dedotto vizio di motivazione.

3/b – In secondo luogo la mancata riproduzione nel ricorso degli atti divisionali e di vendita interessanti gli appartamenti poi pervenuti alle parti in causa, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso medesimo, non permette una ulteriore e diversa valutazione della volontà delle parti quale essa si manifestò in sede di trasferimento dei diritti sulle parti rivendicate come comuni (come nel caso della vendita del porticato da parte di M. A. a M.L.); del resto il ricorrente non ha censurato la sentenza della Corte distrettuale per violazione delle norme sull’interpretazione negoziale nè appare aver mosso critiche al sostanziale rigetto della doglianza relativa alla ritenuta – dal Tribunale di Lecco – usucapione dei medesimi vani (di cui è traccia nella descrizione delle conclusioni dell’appellato, contenute a fol.

13^ della sentenza della Corte milanese).

3/c – Deve allora concludersi che va mantenuta ferma la decisione di ritenere parti di proprietà esclusiva di M.L.: il porticato – poi trasformato in soggiorno – il locale cantina, situato nel sottoscala del piano terra, nonchè le scale ed il corridoio ad esclusivo servizio dell’appartamento del controricorrente.

4 – Posto quanto precede appare altresì evidente che la pretesa servitù di passaggio attraverso il corridoio del piano terra era finalizzata all’accesso al cortile e giardino comuni ma per raggiungere i medesimi necessariamente Me.Ca. doveva attraversare il porticato (ora stanza di soggiorno del contro ricorrente) in ordine al quale più sopra si è riconosciuta l’infondatezza della rivendicazione della natura condominiale e sul quale lo stesso ricorrente non estese la richiesta di riconoscimento della servitù di passaggio – del resto non ipotizzatile per destinazione del padre di famiglia, nella ricostruzione originaria contenuta in citazione, come riportato nella sentenza di appello. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di ricorso ed il superamento della censura di violazione di legge, attinente alla configurabilità, nella fattispecie, di una servitù per destinazione del padre di famiglia, pur in presenza di un ostacolo al suo esercizio, preesistente alla divisione delle proprietà, problematica del resto esaurientemente esaminata, anche nei suoi elementi fattuali, dalla sentenza, di appello.

6 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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