Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 539 del 14/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 14/01/2021), n.539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9006/2014 R.G. proposto da:

M.G.B. rappresentato e difeso giusta delega in

atti dall’avv. Pasquale Lista con domicilio eletto in Roma, via

Tibullo n. 10 presso lo studio dell’avv. Michele Centrone (PEC

pasquale.lista.avvocatismcv.it)

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (PEC ags.rmmailcert.avvocaturastato.it) in

persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,

via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 265/18/13 depositata il 02/10/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. Succio Roberto;

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello e quindi confermato la sentenza della CTP che aveva ritenuto legittimo l’atto impugnato;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il M.G.B. con atto affidato a un solo motivo chè illustra con memoria; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo e unico motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata poichè la parte motiva e il dispositivo, a differenza di quanto indicato nel frontespizio della stessa, sono relativi ad altro giudizio;

– il motivo è all’evidenza fondato;

– è infatti incontroverso e chiarissimo che il giudizio sottoposto alla CTR nella controversia presente, rubricata al n. r.g.a. 9341/11 della CTR campana sia stato in concreto oggetto di motivazione e dispositivo relativi al diverso giudizio rubricato al n. r.g.a 11467/11, come si evince dalla lettura sia del frontespizio, sia della unica pagina che costituisce motivazione e disp9sitivo della sentenza;

– è altrettanto evidente che il giudizio introdotto dal M. aveva per oggetto la cartella di pagamento con i finali numeri 1318 mentre quello oggetto della motivazione e del dispositivo della CTR qui contestati riguarda la cartella di pagamento con i finali numeri 0211;

– è pure egualmente evidente come dalle produzioni del ricorrente si evinca che la sentenza di prime cure oggetto dell’appello era la n. 508/44/2010 depositata dalla CTP di Napoli in data 25 maggio 2010, e non, come si legge nella pronuncia della CTR, la n. 43 depositata il 9 febbraio 2011;

– infine, anche dalla narrativa riportata in motivazione si evince l’apposizione di motivazione del tutto irrelata al giudizio in oggetto; essa motivazione illustra come la causa decisa abbia ad oggetto una cartella conseguente a un accertamento divenuto definitivo, questione del tutto diversa da quella oggetto del giudizio;

– ne deriva che, diversamente da quanto si sostiene in controricorso, non si tratta affatto, come sostiene parte controricorrente, di mero errore di scritturazione poichè esso non involve solo uno o più passi marginali della sentenza, ma l’intera sentenza stessa; ne deriva che il provvedimento decisorio gravato è privo di ogni anche minimo e labile collegamento con il giudizio (ed evidentemente per trascuratezza fatto oggetto di erroneo deposito in questo giudizio) al punto di risultare prossimo all’abnormità;

– conseguentemente, il ricorso va accolto; la “sentenza” è integralmente cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione per nuovo e più attento esame che statuirà anche quanto alle spese;

– va poi dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto presentato da soggetto (l’Agenzia delle Entrate) che non era parte del giudizio di merito e diverso dal destinatario del ricorso per cassazione (l’Agenzia delle Dogane).

PQM

accoglie il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

 

 

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