Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 539 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 12/01/2011), n.539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32406/2006 proposto da:

V.F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TIMAVO 3, presso lo studio dell’avvocato LIVI MAURO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAMIATA Marcello giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA (OMISSIS) in persona del

direttore generale avv. D.M.C., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI

Enrico, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.P. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3285/2005 del TRIBUNALE di PALERMO, Sezione

Terza Civile, emessa il 13/6/2005, depositata il 15/10/2005, R.G.N.

9784/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato MARCELLO DAMIATA;

udito l’Avvocato ENRICO CAROLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. La domanda di risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, presentata dal C. nei confronti del V. e della relativa assicurazione (UNIPOL Spa), veniva accolta dal Giudice di Pace solo nei confronti del V. (contumace), sulla base della considerazione che questi aveva confermato la confessione stragiudiziale in sede di. interrogatorio formale, mentre non sussisteva alcuna altra prova o indizio che consentisse “un apprezzamento probatorio anche nei confronti” della assicurazione litisconsorte e che, anzi, la consulenza aveva accertato l’incompatibilità dei punti d’urto.

L’appello proposto dal V., che chiedeva dichiararsi l’Unipol obbligata in solido con lui, veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale (sentenza del 15 ottobre 2005).

2. Il V. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi e ha presentato memoria. Ha resistito la UNIPOL con controricorso. Il C., ritualmente intimato, non si è difeso.

3. Attraverso due motivi, strettamente connessi, il ricorrente sostiene il proprio interesse ad impugnare attraverso (l’inammissibile) critica alla sentenza di primo grado e la riproposizione delle censure sottoposte (e sottoponibili) al giudice di appello. A tal fine utilizza la giurisprudenza della Corte che, in epoca successiva ad entrambe le decisioni di merito del presente giudizio, ha affermato la necessaria unitarietà della controversia tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno), con la derivante necessità di una decisione uniforme per tutti, e l’esclusione del valore di piena prova nei confronti del solo confidente della dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato; prova che deve essere liberamente apprezzata da parte del giudice (s.u. n. 10311 del 2006).

3.1. La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’appello sulla base del principio, secondo cui “La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e invece il giudice accerti la responsabilità esclusiva di uno di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, e pronunci conseguentemente la condanna soltanto del medesimo, questi, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perchè essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, nè pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all’altro debitore”, richiamando (Cass. n. 6502 del 2001). Tale principio – confermato sino a tempi recenti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25157 del 2008) – è stato affermato specificamente in ipotesi di responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli (Cass. n. 19301 del 2006 e n. 2266 del 2006).

Il ricorso – che peraltro si incentra prevalentemente sulla critica alla sentenza di primo grado e che sotto tale profilo sarebbe inammissibile – deve pertanto essere rigettato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione di principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna V.F.M. al pagamento delle spese processuali, in favore della Unipol Spa, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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