Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 539 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28275/2015 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOSCOLO, 24,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA RAGONESE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO D’ONOFRIO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1730/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

5/10/2015, depositato il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Marco D’Onofrio difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– la Corte di Appello di Perugia, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta da V.S., ha condannato il Ministero della Giustizia alla corresponsione dell’equo indennizzo per il danno non patrimoniale derivatogli dalla irragionevole durata del processo iniziato dinanzi al Tribunale di Latina nel 1990 e definito con sentenza della Corte di Appello di Roma dell’8.1.2013;

– per la cassazione del decreto che ha deciso sull’opposizione ricorre V.S. sulla base di tre motivi;

– il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

– il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

Atteso che:

– il primo e il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello quantificato la durata del giudizio presupposto in anni 14, piuttosto che in anni 22, come risultava dai documenti prodotti, non esaminati dalla Corte territoriale) sono fondati, in quanto la Corte territoriale ha palesemente errato ad effettuare il calcolo aritmetico della durata complessiva del processo presupposto (iniziato nel 1990 e definito nel 2013), incorrendo così in una motivazione apparente, che configura una vera e propria violazione di legge;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare sulla domanda con la quale era stata chiesta la condanna del Ministero della Giustizia al rimborso dell’imposta di registro anticipata dall’attore relativa al decreto emesso dal consigliere designato della Corte di Appello e oggetto di opposizione) è inammissibile, in quanto non autosufficiente, non avendo il ricorrente precisato se e dove ha proposto apposita domanda di rimborso;

– va, pertanto, accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, va dichiarato inammissibile il terzo, va cassato il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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