Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5389 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5389 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 22449-2016 proposto da:
DI CARO MARIARITA, domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall avvocato
ANTONINO MARIA CREMONA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4365

S.A.S.

– SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.,

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA
PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 07/03/2018

STEFANIA

DI

STEFANI,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato ACCURSIO GALLO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –

di PALERMO, depositata il 31/05/2016 R.G.N. 991/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per guanto di ragione;
udito l’Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA;
udito l’avvocato STEFANIA DI STEFANI per delega
verbale ACCURSIO GALLO.

avverso la sentenza n. 443/2016 della CORTE D’APPELLO

RG 22449/2016
FATTI DI CAUSA
Con sentenza sentenza 31 maggio 2016, la Corte d’appello di Palermo rigettava
le domande di Mariarita Di Caro di conversione del rapporto di somministrazione
di lavoro a tempo determinato istituito con contratto stipulato il 19 dicembre

tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 27 d.Ig. 276/2003, nei confronti suoi e
della cessionaria di azienda Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., nonché di condanna di
quest’ultima alla riammissione in servizio e risarcitoria: così riformando la
sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte (con liquidazione di
un’indennità risarcitoria di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto, ai sensi dell’art. 32 I. 183/2010).
A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la possibilità della
richiesta conversione, a norma dell’art. 18, comma

2bis I. 112/2008 (aggiunto

dall’art. 19 I. 102/2009), attesa la natura della utilizzatrice Multiservizi s.p.a., di
controllata dalla Regione Sicilia esercente attività strumentali (servizi ausiliari di
pulizia e sanificazione di ospedali) al servizio sanitario regionale; non essendo poi
pertinente la sua mancata inclusione nel conto economico consolidato della p.a.
indicato dall’art. 1, quinto comma I. 311/2004, dovendo il riferimento ad esso
essere inteso, non già alle società, ma alle funzioni amministrative delle pubbliche
amministrazioni a supporto delle quali era svolta l’attività delle medesime.
Con atto notificato il 5 e 6 ottobre 2016, la lavoratrice ricorreva per cassazione
con sostanzialmente otto motivi (secondo la suddivisione indicatane a pgg. 2 e 3
del ricorso, poi sviluppata con ulteriore numerazione), illustrati da memoria ai
sensi dell’art. 378 c.p.c., cui Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. resisteva con
controricorso; l’intimata Multiservice s.p.a. non svolgeva difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione del principio di efficacia
riflessa del giudicato formatosi con le sentenze di Cassazione in appresso indicate
(in giudizi riguardanti altri lavoratori) in riferimento alla violazione degli artt. 18,

2009, in favore della utilizzatrice Multiservizi s.p.a., in uno di lavoro subordinato a

RG 22449/2016
comma 2bis d.l. 112/2008 e 36 d.Ig. 165/2001, per l’affermazione di applicabilità
delle norme di diritto privato a Multiservice s.p.a. e Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.
per non essere società in house (n. 6693/16, n. 24803/15, n. 7121/16, n.
15636/16) e di avvenuto trasferimento di azienda tra le due società (n.

2. Con il secondo e il terzo, la ricorrente deduce nullità della sentenza e del
procedimento per error in procedendo,

in violazione dell’art. 132, secondo

comma, n. 4 c.p.c., per omissione della motivazione tale da impedire di
comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello, avendo in
particolare assolutamente trascurato ogni considerazione, al fine di considerare
Multiservizi s.p.a. ente strumentale, in ordine alla necessità di partecipazione
quale socio dell’ospedale di Canicattì, in favore del quale erano rese le attività.
4. Con il quarto, la ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 18, comma 2bis I.
112/2008, sull’erroneo presupposto dello svolgimento da Multiservizi s.p.a. di
attività di supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, anziché in
favore di un pubblico di terzi indifferenziato, quali gli utenti dell’ente ospedaliero,
in favore del quale prestati i servizi ausiliari di pulizia e sanificazione, con
esclusione pertanto della strumentalità della società, secondo la definizione
dell’art. 13, primo comma d.l. 223/2006.
5. Con il quinto, la ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 18, comma 2bis I.
112/2008, sull’erroneo presupposto dell’inserimento nel conto economico
consolidato della p.a. indicato dall’art. 1, quinto comma I. 311/2004 delle funzioni
svolte e non già, come corretto, delle società.
6. Con il sesto, la ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo quale la
verifica di documenti prodotti (visure camerali di Poste Italiane s.p.a. e di
Multiservizi s.p.a. e dello statuto di quest’ultima) dai quali risultante la natura
privatistica della seconda società, senza vincoli di strumentalità né di funzionalità
nei

confronti

dell’ente

pubblico

partecipante,

gestito

con

criteri

di

imprenditorialità e di economicità sul libero mercato, comportante l’applicabilità
dell’art. 27 d.Ig. 276/2003.

24804/15).

RG 22449/2016
7. Con il settimo, la ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 1, tredicesimo
comma I. 92/2012 per omessa statuizione di decorrenza del rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato convertito dal 6 aprile 2010.
8.

Con l’ottavo, la ricorrente deduce nullità del procedimento per

error in

Ausiliari Sicilia s.c.p.a. in falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., in presenza di un
trasferimento di azienda da Multiservice s.p.a. in liquidazione ad essa, sulla base
dell’illustrato processo di riordino delle società a partecipazione regionale avviato
dalla Regione Sicilia con l’art. 20 L.R. 12 maggio 2010, n. 11.
9. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare per primi per ragioni di evidente
pregiudizialità logico – giuridica, essendo relativi a nullità della sentenza e del
procedimento per error in procedendo,

in violazione dell’art. 132, secondo

comma, n. 4 c.p.c., sono infondati.
9.1. La motivazione della sentenza impugnata, che, come noto, non rappresenta
un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente
in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni
poste a suo fondamento, non è nel caso di specie inesistente, posto che le ragioni
esposte, sia pure concisamente, consentono di individuare gli elementi di fatto
considerati o presupposti nella decisione: sicchè, non è integrata la nullità
denunciata sotto il profilo dell’error in procedendo, che non può essere mai
dichiarata se l’atto abbia raggiunto il suo scopo, per il principio di strumentalità
della forma (Cass. 22 giugno 2015, n. 12864; Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; 10
novembre 2010, n. 22845).
9.2. Né la sentenza impugnata è totalmente priva dell’esposizione delle ragioni di
diritto a suo fondamento: posto che soltanto una mancanza che si traduca nella
radicale inidoneità della stessa ad esprimere la

ratio decidendi,

così da

determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma
essenziale, costituisce violazione di legge denunciabile in sede di legittimità
(Cass. 16 luglio 2009, n. 16581; Cass. 4 agosto 2010, n. 18108; Cass. 16
maggio 2003, n. 7672); mentre la Corte territoriale ha concisamente esposto le

procedendo per non avere la Corte territoriale rigettato l’appello di Servizi

RG 22449/2016
ragioni dell’applicabilità dell’art. 18, comma 2bis d.l. 112/2008 (agli ultimi tre
capoversi di pg. 3 della sentenza), sia pure con le lacune sotto il profilo motivo
(nella sua odierna riduzione al “minimo costituzionale”) in appresso illustrate.
10. Il primo (violazione del principio di efficacia riflessa del giudicato formatosi in

165/2001), il quarto (falsa applicazione dell’art. 18, comma 2bis I. 112/2008,
sull’erroneo presupposto dello svolgimento da Multiservizi s.p.a. di attività di
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica), il quinto (falsa
applicazione dell’art. 18, comma

2bis I.

112/2008, sull’erroneo presupposto

dell’inserimento nel conto economico consolidato della p.a. indicato dall’art. 1,
quinto comma I. 311/2004) e il sesto motivo (omesso esame di documenti dai
quali risultante la natura privatistica di Multiservizi s.p.a.) possono essere
congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione.
10.1. Essi sono fondati.
10.2. L’art. 18, comma 2bis d.l. 112/2008 è stato, infatti, falsamente applicato,
nel senso del non corretto esperimento del procedimento di sussunzione (ai fini
della verifica, come noto, della non applicazione della norma, della cui esatta
interpretazione si controverte, quando doveva esserlo, ovvero della sua
applicazione quando non lo doveva, ovvero ancora della sua cattiva applicazione,
ossia a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma: Cass. 15
dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348), per il mancato
accertamento in concreto del fatto: la cui ricostruzione in modo incontestato
veicola, quale canale di mediazione, un corretto processo di sussunzione,
nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di
diritto (Cass. 15 aprile 2016, n. 7568).
E ciò per l’esame astratto della fattispecie, con tono tendenzialmente apodittico
(“… non può dubitarsi che la Multiservizi s.p.a. rientri nel novero delle società a
partecipazione pubblica totale locale … che svolgono attività nei confronti della
pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica”: così al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza) e comunque

riferimento alla violazione degli artt. 18, comma 2bis d.l. 112/2008 e 36 clig.

RG 22449/2016
non radicato in un critico esame della documentazione prodotta, in particolare
dello statuto della società, da cui inferirne la natura, in vista dell’applicabilità o
meno della suindicata norma denunciata.
10.3. Tale grave lacuna integra appunto quel vizio di omesso esame di un fatto

anch’esso fondato), nella riformulazione del novellato art. 360, primo comma, n.
5 c.p.c., applicabile ratione temporis, ossia di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,
che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
(nel senso che, qualora esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia): ed esso è stato esattamente individuato dal ricorrente, sicchè bene
l’anomalia motivazionale, da intendere come riduzione al “minimo costituzionale”
del sindacato di legittimità sulla motivazione, è stata denunciata in cassazione
(Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).
10.4. L’omesso esame dalla Corte territoriale dei documenti suindicati dovrà
quindi essere condotto anche tenendo conto delle sentenze di questa Corte del 7
dicembre 2015, n. 24803 e n. 24804 e del 6 aprile 2016, n. 6693, rese in
analoghe vicende (rapporti di somministrazione di lavoro irregolare di altri
lavoratori in favore dell’utilizzatrice Multiservizi s.p.a. in liquidazione, di cui essi
hanno chiesto la conversione, ai sensi dell’art. 27 d.Ig. 276/2003, in rapporti di
lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di questa, per attività di servizi
ausiliari già affidatile in convenzione e quindi trasferiti, a seguito del processo di
accorpamento previsto dall’art. 20 I. reg. Sicilia n. 11/2010, alla società consortile
SAS s.c.pa., che assumeva tutto il personale già in forza alla prima, con la sola
eccezione dei lavoratori in quella situazione) e in giudizi di cui era parte anche
Multiservizi s.p.a. in liquidazione e che hanno definitivamente qualificato la
vicenda circolatoria delle attività e del personale come trasferimento d’azienda
dalla predetta società a Servisi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., accertando l’applicabilità
tra le società cedente e cessionaria dell’art. 2112 c.c., ai fini del trasferimento alla
seconda del personale della prima ed in particolare dei lavoratori ricorrenti.

decisivo e discusso tra le parti (oggetto del quarto motivo, per tale ragione

RG 22449/2016
Una tale statuizione si è fondata sul presupposto, quale premessa logico-giuridica
indefettibile, dell’accertamento dell’istituzione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato anche tra i suddetti lavoratori e Multiservizi
s.p.a.: oggetto anche del presente giudizio, in riferimento alla convertibilità del

qualificazione della natura della suindicata società, ai fini dell’applicabilità o meno
dell’art. 18, comma 2bis d.l. 112/2008 conv. in I. 133/2008 (introdotto dall’art.
19 d.l. 78/2009 conv. in I. 102/2012) in combinata disposizione con l’art. 36,
secondo comma d.Ig. 165/2001.
10.5. Valuterà il giudice di rinvio, quale giudice di merito cui spettante un tale
esame, l’eventuale efficacia riflessa delle citate sentenze in giudicato alla stregua
di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica
oggetto dell’accertamento giudiziale e comunque di elemento apprezzabile nella
formazione del suo libero convincimento (Cass. 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass.
10 settembre 2009, n. 19499; Cass. 21 settembre 2007, n. 19492); tenuto conto
dell’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’accertamento contenuto nella
sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante
rispetto ai terzi, essendo tuttavia idonea, quale affermazione obiettiva di verità, a
spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto
processuale: qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita
in quel processo, o comunque subordinati a questa (Cass. 31 gennaio 2014, n.
2137) e sempre che il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e
indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato intervenga, non
essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa
indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa
avvalersene a fondamento della sua pretesa (Cass. 2 dicembre 2015, n. 24558;
Cass. 13 gennaio 2011, n. 691).
10.6. In detto esame il giudice di rinvio terrà anche conto della rilevanza del
requisito, pure previsto dall’art. 18, comma

2bis d.l. 112/2008 di inserimento

delle società a partecipazione pubblica totale locale che svolgono attività nei

rapporto di lavoro, a norma del citato art. 27 d.Ig. 276/2003, in ragione della

RG 22449/2016
confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica

“nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

amministrazioni centrali (a propria volta suddivise in organi costituzionali e di
rilievo costituzionale, presidenza del consiglio dei ministri e ministeri, agenzie
fiscali, enti di regolazione dell’attività economica, enti produttori di servizi
economici, autorità amministrative indipendenti, enti a struttura associativa, enti
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, enti e istituzioni di ricerca,
istituti zooprofilattici sperimentali); amministrazioni locali (a propria volta
suddivise in regioni e province autonome, province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni, agenzie ed enti vari, autorità portuali, aziende ospedaliere e
sanitarie locali, c.c.i.a.a. e unioni regionali, consorzi vari, fondazioni liricosinfoniche, teatri stabili ad iniziativa pubblica, università e istituzioni di istruzione
universitaria pubblici, altre amministrazioni locali varie); enti nazionali di
previdenza e assistenza. Tenuto infine conto che l’inserimento in esso ha,
secondo la giurisprudenza amministrativa, natura ricognitiva e non costitutiva e
può essere disapplicato dal giudice ordinario, nel suo sindacato incidentale di
illegittimità dell’atto amministrativo di iscrizione (Cons. Stato 26 maggio 2015, n.
2643; Corte conti, sez. riun. 4 settembre 2015, n. 48; Corte conti, sez. reg. Lazio
10 luglio 2013, n. 143; Corte conti, sez. reg. Lombardia 20 settembre 2011, n.
479).
11. Dalle superiori argomentazioni, comportanti l’accoglimento dei quattro motivi
congiuntamente scrutinati e assorbenti l’esame degli altri residui, discende
coerente la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti
(rigettati il secondo e il terzo), con rinvio, anche per la regolazione delle spese
del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

Esso contiene l’elenco delle amministrazioni pubbliche, suddivise in:

RG 22449/2016
La Corte
accoglie il primo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, rigettati il secondo e il
terzo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvia,
anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017

Il consigli

est.

Il Presidente

di Palermo in diversa composizione.

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