Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5389 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5389 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 12313-2009 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PREFER SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2007 della COMM.TRIB.REG.
di CAMPOBASSO, depositata il 12/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 07/03/2014

udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 41/1/07 depositata il 12/5/08, la CTR del
Molise, confermando la decisione della CTP di Campobasso, ha

silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio sull’istanza di rimborso
dell’imposta assolta in occasione dell’iscrizione ipotecaria
rilasciata a garanzia di mutuo quindicennale concesso della
S.p.A. FinMolise e deliberato dalla Giunta Regionale. I giudici
d’appello hanno considerato che trattandosi di finanziamento
effettuato con fondi regionali, l’operazione non risultava
“soggetta ad imposta sostitutiva ma gode(va) comunque
dell’esenzione delle imposte di registro ed ipotecarie” ai sensi
del dPR 601 del 1973, normativa di cui erano “rispettati i
presupposti soggettivi ed oggettivi”.
L’Agenzia del Territorio ricorre per la cassazione della
sentenza, con due motivi. La contribuente non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, deducendo, ex art 360, 10 co n. 3
cpc, la violazione degli artt. 15 del dPR n. 601 del 1973 e 14
preleggi, la ricorrente afferma che, dal punto di vista soggettivo,
la società finanziatrice non è un’azienda o un istituto di credito,
ma un mero intermediario finanziario, di tal chè il regime fiscale
di esenzione non può esserle riconosciuto, tenuto conto della
natura eccezionale delle norme in tema di agevolazioni.
2. Col secondo motivo, si deduce violazione e falsa

I

accolto il ricorso col quale la S.r.l. Pre.Fer., aveva impugnato il

applicazione degli artt. 15, 16, 17, e 19 del dPR n. 601 del 1973
e 12 delle preleggi, in relazione all’art 360, 10 co, n. 3 cpc, per
avere la CTR ritenuto rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi.

congiuntamente, sono fondati. 4. Sancisce l’art. 19, 10 co, del
dPR n. 601 del 1973 che i finanziamenti effettuati “con fondi
somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per
conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile
dell’imposta sostitutiva”, e cioè dell’imposta che, a norma del
precedente 17, sostituisce le imposte di registro, di bollo,
ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative in
relazione alle operazioni di credito individuate dagli articoli 15 e
16. Da tanto consegue che il menzionato art. 19 è norma che va
posta in relazione con le precedenti -espressamente richiamate
nel suo incipit

che individuano i presupposti oggettivi e

soggettivi dell’imposta sostitutiva, di cui viene, appunto, disposta
l’esenzione. 5. La Corte intende, infatti, dare continuità al
prevalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 6234 del 2012;
n. 2605 del 2012; n. 5570 del 2011) secondo il quale: “Le
agevolazioni tributarie per il credito a medio e lungo termine,
previste dall’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono
condizionate al concorso di due presupposti: l’uno di carattere
oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni esenti; l’altro,
di carattere soggettivo, consistente nella provenienza del
finanziamento da aziende o istituti di credito, o loro sezioni o

2

3. I motivi, che, per la loro connessione, vanno esaminati

gestioni speciali, ossia da enti istituzionalmente finalizzati
all’esercizio del credito e quindi da imprese bancarie, anche di
diritto pubblico, alle quali nell’ordinamento vigente detta

concesso da norma che va restrittivamente interpretata quanto ai
presupposti, non è applicabile ad operazioni poste in essere da
intermediari finanziari, che, in quanto iscritti nell’elenco di cui
all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativo ai
soggetti abilitati al solo esercizio delle funzioni di cui al
precedente art. 106, non esercitano la funzione creditizia”. 6.
Tale esegesi non solo è conforme alla lettera della disposizione
agevolatrice, che accorda il trattamento privilegiato alle
operazioni effettuate “da aziende e istituti di credito o loro
sezioni o gestioni che esercitano in conformità a disposizioni
legislative, statutarie o amministrative il credito a medio e lungo
termine”, ma è ossequiosa del principio secondo cui le norme
agevolative sono eccezionali e, pertanto, di stretta
interpretazione nonchè insuscettibili di interpretazione analogica
(cfr. in particolare Cass. n. 5570 del 2011, in ipotesi di
erogazione di credito da parte, proprio, della Finmolise e
giurisprudenza ivi richiamata).
7. L’impugnata sentenza che non si è attenuta ai suddetti
principi va, in conseguenza, cassata, e poiché non sono necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito col rigetto del ricorso introduttivo.

3

funzione è attribuita. Ne consegue che il beneficio, da intendersi

ESENTE DA REU:STRAZIONE

Al SENSI DEL D.1,3. 2,11986
N. 131 TAFI. ALL. 3. – N. 5

MATERIA TIUBUTAR1A

8. Si ravvisano giusti motivi per compensare, interamente,
tra le parti le spese del giudizio, in considerazione del formarsi
della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il

sident

ricorso.

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