Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5388 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5388 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 28038-2008 proposto da:
LA CORTE SRL in persona dell’Amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GLENDI CESARE
FEDERICO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 07/03/2014

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 02/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI delega
Avvocato MANZI che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO

R.G. 28038
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n.76/40/07, depositata il
2.10.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n.
314/22/2005 che riteneva la legittimità dell’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2002,
nei confronti della società La Corte s.r.1., esercente attività di bar e intrattenimento, ai sensi dell’art.
3 1. 73/2002, a seguito di pvc in data in data 21.11.2002 e verbale Inps in data 4.3.2002, in
per l’impiego di 8 lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori.
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.Igs 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c.
rilevando, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n. 130, il difetto di
giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici
finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie;
b) violazione falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 D.Igs n. 546/1992 e del’art. 111, 6
comma, Cost., in relazione al’art. 360,n. 1 c.p.c., non essendosi il giudice di merito pronunciato in
ordine all’eccepito difetto di motivazione del provvedimento di irrogazione sanzioni;
c) violazione e falsa applicazione del’art. 7, comma 1, 1. 212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c., avendo errato la CTR nel ritenere irregolari lavoratori che dagli atti prodromici risultavano
iscritti nelle scritture obbligatorie;
d) violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al’art. 360,n. 1 c.p.c., avendo la CTR omeso di
motivare in ordine alla dedotta inapplicabilità dell’art. 3 D.L. n. 12/2002 nel caso in cui,come nella
fattispecie, i lavoratori irregolari risultassero iscritti nel libro matricola, come accertato dallo stesso
PVC.
e) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in combinato disposto con
l’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c.,rilevando come, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 144/2005, era onere dell’ente impositore e non del datore di lavoro la
prova che i lavoratori sorpresi a lavorare presso di lui non erano suoi dipendenti;
f) violazione dell’art. 36, comma 4, D.Igs 546/1992 e del’art. 111, comma 6, Cost., omessa
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 4 e 5
c.p.c., non avendo la CTR esaminato le argomentazioni difensive e la documentazione prodotta da
cui si evinceva la stagionalità delle prestazioni e l’iscrizioni dei lavoratori nel libro matricola.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
l

‘1/

relazione all’unità di Legnano, in via Galvani, ove la società gestisce il bar della palestra “B-Fir,

La società presentava memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è infondato.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del
relative a tutte le sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di
disposizioni non aventi natura fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 15846/2008).
Tuttavia la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale
– nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito
pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione,
sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35
del 2006 e 395/2007, che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione
del giudice tributario e la natura tributaria del rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. S.U. 24 gennaio
2013, n. 1706; Cass. Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza
n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n.
26019 del 30/10/2008;
La questione sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni ex art. 3, comma
3, 1.n. 73/2002 non è mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nei pregressi gradi di giudizio., così
ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di
giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo
grado, ai sensi dell’art. 329, comma 2 cod. proc. civ..
Va anche escluso che una pronuncia di incostituzionalità della norma che regola il riparto di
giurisdizione possa incidere sul processo in corso.in quanto “se per effetto della non impugnazione
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2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie

della questioni di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, si è
formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, la pronuncia di incostituzionalità
della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito non ha effetto su quel processo,
perché il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai precluso”.( Cass., S.U., 18 ottobre 2012, n.
17839
Il Collegio osserva, inoltre, che il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado non può
essere prospettato dalla parte che vi ha dato luogo agendo in primo grado mediante la scelta del
contrario si porrebbe in contrasto con i principi di correttezza e affidamento che modulano il diritto
di azione e significherebbe, in caso di domanda proposta a giudice carente di giurisdizione, e
qualora la carenza non sia rilevata d’ufficio, attribuire alla parte la facoltà di ricusare la
giurisdizione a suo tempo prescelta, in ragione dell’esito negativo della controversia, e si porrebbe
in contrasto con il divieto di abuso del diritto (cfr. Cons. Stato, III, 17 maggio 2012, n. 2857).
2. Gli ulteriori motivi di ricorso, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati
congiuntamente.
L’ art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, (nel testo originario, introdotto dalla Legge di
Conversione 23 aprile 2002 n. 73, applicabile alla specie ratione temporis), è stata dichiarato
incostituzionale, per “lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.”, dalla competente
Corte (sentenza 12 aprile 2005 n. 144) “nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare
che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in
cui è stata constatata la violazione”.
Tale norma è stato introdotta per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che
continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura colte
ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso. Il predetto meccanismo presuntivo esclude
qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività
lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento
dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare
la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione. (Cass.
Sez. U, del 13/01/2010 n. 356)
Non opera più, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta
relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la
constatazione della violazione, fatta salva la prova contraria da parte del datore di lavoro che ha

3

/

giudice del quale poi, nel contesto dell’appello, disconosce e contesta la giurisdizione; ritenere il

ESENTE DA ItEGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 264’1986
/s. – N. 5
N. 131 TAB.

MATERIA TRD3UTARIA
assolto, impregiudicata la valutazione delle prova il proprio onere mediante la produzione in atti del
verbale ispettivo
I motivi di ricorso sottopongono, inammissibilmente, all’esame di questo giudice di legittimità
mere questioni fattuali, in ordine alle quali nella sentenza impugnata non si riscontra nessuna
carenza propriamente motivazionale.
Nel caso di specie le doglianze proposte dal ricorrente, si risolvono nella sola esposizione della sua
contraria (ma interessata) valutazione della (oggettivamente) totale insufficienza probatoria delle
La CTR ha motivato la decisione sulla base dell’esito dell’accertamento effettuato dagli ispettori
Inps e sulla mancanza della prova contraria da parte del datore di lavoro
Il verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti
previdenziali, in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso,
sulla loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo
attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva, restando, comunque,
liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14965 del 06/09/2012),
Le argomentazioni del ricorrente a sostegno del mancato esame da parte della CTR degli elementi
probatori idonei a provare una diversa decorrenza del rapporto di lavoro e l’iscrizione dei lavoratori
nel libro matricola in epoca antecedente all’accesso ispettivo difettano di autosufficienza non
essendo stati allegati o riprodotti il contenuto del pvc e del verbale ispettivo, da cui desumere tali
violazioni, né la documentazione (libro matricola) a conforto delle censure mosse alla sentenza.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
• lir

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 23.1.2014

1 MAR 2014

prove emerse.

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