Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5388 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. II, 07/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 07/03/2011), n.5388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. C.F. (OMISSIS) titolare dell’omonima

Impresa Edile P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato SIMONE ROBERTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BOVIO VINCENZO;

– ricorrente –

contro

COOP EDIL S ANGELO SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato DE LIA PAOLINA;

– controricorrenti –

e contro

V.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

e sul ricorso n. 18163/2005 proposto da:

B.A. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

PLACIDI GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato PANNACCIULLI

COSIMO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato SIMONE ROBERTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BOVIO VINCENZO;

– controricorrenti –

e contro

COOP EDIL S ANGELO SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 345/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato l’Avv. Pannacciulli Cosimo difensore del resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del

ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A., + ALTRI OMESSI nella qualità di soci prenotatari di alloggi della Cooperativa Edilizia S. Angelo a. r.l. in (OMISSIS), con atto di citazione notificato a quest’ultima il 9.11.89 ed il 2.4.90 a M.G., titolare della ditta appaltatrice dei relativi lavori di costruzione, adirono il Tribunale di Trani al fine di sentir dichiarare i convenuti responsabili, ex artt. 1667 e 1669 c.c., dei vizi e difformità delle opere relative ai rispettivi immobili, con conseguente risarcimento dei danni, in misura pari alle spese per l’eliminazione degli stessi; al riguardo precisavano di agire, nei confronti dell’appaltatrice, stante l’inerzia della committente cooperativa, in via surrogatola ex art. 2900 c.c., al fine di sentir ridurre il prezzo di appalto. Costituitisi i convenuti, chiesero ciascuno il rigetto della domanda.

La cooperativa edilizia, in particolare, eccepì che i soci erano divenuti, a seguito di delibera assembleare del 12.9.85, proprietari dei rispettivi alloggi prenotati e che, pertanto, avrebbero potuto direttamente agire nei confronti dell’appaltatore; contestò comunque l’inerzia ascrittale, assumendo di essersi attivata per l’accertamento e l’eliminazione dei vizi, cui di fatto l’appaltatrice aveva potuto provvedere per tutti gli altri alloggi, mentre per quelli degli attori ciò non era stato possibile, per assenza o difficoltà dai medesimi frapposte. Quest’ultima circostanza e l’avvenuta successiva accettazione senza riserve, da parte del collaudatore nominato dalla committente, venivano eccepite dall’appaltatore. Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio ed il procuratore e difensore degli attori faceva presente che, con atto pubblico del 28.12.89, i suoi assistiti avevano acquistato la proprietà dei rispettivi alloggi. Su tale premessa, in sede di precisazione delle conclusioni, la parte attrice richiedeva l’accertamento, anche in via diretta, della concorrente responsabilità per i danni della committente ex artt. 1669 e 2053 c.c. domanda in ordine alla quale tuttavia la controparte non accettava il contraddittorio.

Con sentenza del 25.10.2000 il G.O.A. della sezione stralcio del Tribunale di Trani rigettava tutte le domande degli attori, condannandoli alle spese del giudizio.

Contro tale sentenza i soccombenti proposero appello, che, resistito per quanto di rispettivo interesse dagli appellati, venne parzialmente accolto dalla Corte di Bari, con sentenza 4.2 – 14.4.05, del seguente tenore: 1) rigetto di “ogni e qualsiasi domanda avanzata in surrogatoria contro la Coop. Edilizia S. Angelo di (OMISSIS)”; 2) accoglimento “parziale e per quanto di ragione”, nelle rispettive misure accertate e liquidate, tranne che per C.D. e C.A. (per difetto delle relative prove), delle richieste risarcitorie, a titolo di “responsabilità aquiliana diretta incoata ex artt. 1669 – 20531 c.c. dagli appellanti contro la Impresa Edile Mastrapasqua Giuseppe”; 3) inammissibilità, in quanto nuova, della domanda proposta dagli appellanti al punto d) delle conclusioni dell’atto di appello; 4) solidale condanna degli appellanti alle spese del grado in favore della cooperativa; 5) compensazione per metà delle spese tra gli appellanti e la ditta Mastrapasqua.

Le ragioni essenziali della suddetta decisione possono così riassumersi: 1) insussistenza del presupposto per l’azione surrogatoria, relativamente ai vizi di cui all’art. 1667 c.c., essendo risultate esclusa l’inerzia della cooperativa nei confronti dell’appaltatore e provata l’eliminazione, da parte di quest’ultimo, dei vizi medesimi, tranne che negli immobili degli attori, stante l’ostruzionismo dei medesimi; 2) non esperibilità dell’azione contrattuale diretta, relativamente a tali vizi, da parte degli attori non committenti, essendo divenuti proprietari degli immobili solo in corso di causa, tanto più in considerazione delle dichiarazioni di accettazione degli stessi, in quanto trovati di “pieno gradimento”, contenute nel rogito in data 28.12.89, e del verbale di collaudo in data 21.10.88, tra la cooperativa e l’impresa, in cui si era dato atto della eliminazione degli inconvenienti; 3) ammissibilità e fondatezza, per quanto di rispettive ragioni e tenuto conto delle specifiche risultanze della consulenza tecnica, delle richieste risarcitorie ex artt. 1669 e 2053 c.c., proposte “direttamente dai soci non assegnatari, di poi azione extracontrattuale spettante in conseguenza e nei limiti degli accertati vizi incidenti, oltre che sulla stabilità degli immobili, anche ed in misura grave, sulla funzionalità ed abitabilità degli stessi, nella specie costituiti da rigonfiamenti e distacchi delle pavimentazioni, con connessi fenomeni di umidità, dovuti a difettosa posa in opera delle stesse, difetti strutturali delle finestre e, relativamente ad uno degli attori, mancato completamento dell’impianto idrico; 4^) decurtazione nella misura del 30% delle somme rispettivamente occorrenti,alla data dell’accertamento peritale (20.3.92), per l’eliminazione dei vizi suddetti, in considerazione dell’ingiustificato rifiuto,con conseguente mora credendo dell’intervento del tecnico manutentore inviato dall’impresa appaltatrice nel 1987.

Avverso la suddetta sentenza,notificatagli il 26.4.05, M. G. ha proposto ricorso per cassazione deducente due motivi, notificato il 13.6.05.

Gli intimati V. e litisconsorti hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale, notificato il 13.7.05.

A quest’ultimo ricorso hanno resistito,con rispettivi controricorsi la Cooperativa Edilizia S. Angelo ed il M..

E’ stata infine depositata una memoria illustrativa per i ricorrenti incidentali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce “omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 1667 e 1669 c.c.”, censurandosi la sussunzione dei vizi sotto la previsione di cui all’art. 1669 c.c.. La Corte d’Appello, a tal riguardo, pur richiamando la pronunzia n. 7537/04 di questa S.C., non avrebbe tuttavia in concreto fornito adeguata motivazione sulla ritenuta gravità, con riferimento ai requisiti, pur ripetutamente fissati dalla giurisprudenza di legittimità, dell’attinenza alla struttura e funzionalità dell’opera, alla sensibile menomazione del relativo godimento o all’inidoneità a fornire l’utilità cui la stessa destinata.

La carenza della motivazione, basata per relationem sull’elaborato peritale, avrebbe riguardato sia i vizi attinenti alla pavimentazione, che la stessa corte di merito avrebbe riconosciuto esser dovuti a semplici errori di posa in opera,sia quelli relativi alla “riquadratura” delle finestre, i cui inconvenienti, come avrebbe lo stesso c.t.u. confermato, sarebbero derivati da modifiche pretese dalla committente.

Anche la liquidazione di una somma risarcitoria, per il mancato completamento dell’impianto idrico, all’appellante M.S. viene contestataria sotto il profilo della responsabilità, per essere stati gli allacci concordati con i vari assegnatari, sia sotto quello della riconducibilità all’art. 1669 c.c., vertendosi in ipotesi riferibile all’art. 1667 c.c..

Le censure sono tutte infondate, alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, a termini della quale le disposizioni di cui all’art. 1669 c.c., in quanto finalizzate a garantire sia la stabilità, sia l’abitabilità dell’immobile, non attengono soltanto ai vizi radicalmente inficianti le componenti strutturali dell’immobile e determinanti pericolo di rovina, ma anche a quelli che, incidendo gravemente e permanentemente sulla fruibilità abitativa lo renderebbero, ove non eliminati, inidoneo ad assolvere alla sua naturale destinazione (tra le tante, v. Cass. nn. 10891/95, 13106/95, 1955/00, 117/00, 11740/03, 3752/07, 19868/09).

La corte territoriale, pertanto, sussumendo sotto la previsione della citata norma i difetti nella specie riscontrati, tutti gravemente e permanentemente incidenti sull’abitabilità degli appartamenti, sulla scorta di accertamenti di fatto adeguatamente motivati, basati sulle risultanze della consulenza tecnica, ha fatto buon governo della norma in questione e del citato principio giurisprudenziale, compiendo una valutazione di merito che, esente da illogicità testualmente rilevabili o da omissioni su punti decisivi, non è censurabile nella presente sede (v Cass. 8577/05).

Per quanto attiene,in particolare, ai difetti relativi al posizionamento degli infissi (elementi di fondamentale importanza ai fini della protezione dalle intemperie e dell’illuminazione naturale degli alloggi, e pertanto evidentemente rilevanti ex art. 1669 c.c. in quanto direttamente incidenti sulla “vivibilità” degli stessi) ed agli allacci idrici (indispensabili alle esigenze quotidiane di vita e, come tali, altrettanto rilevanti ai fini della responsabilità in questione), irrilevante è l’obiezione secondo cui gli stessi sarebbero derivati dalle indicazioni al riguardo fornite dagli stessi soci prenotatari. A parte la natura fattuale dell’obiezione, deve al riguardo precisarsi che, per consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, l’appaltatore che non sia anche un nudus minister del committente (il che non risultale è stato eccepito), essendo professionalmente in grado di valutare l’adeguatezza tecnica del progetto (e, dunque, a fortiori, delle eventuali richieste di modifica formulate in corso d’opera) e, pertanto, obbligato a segnalarne le eventuali carenze, è tenuto anche rispondere dei vizi costruttivi eventualmente derivati dalle stesse (v., tra le altre, Cass. nn. 12995/06, 3752/07, 6202/09).

Con il secondo motivo si deduce “omessa motivazione su punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e in relazione all’art. 1669 c.c.”, per avere la corte barese omesso di pronunziarsi, in relazione all’ammessa esperibilità dell’azione di cui agli artt. 1669 e 2053 c.c., sull’eccezione di prescrizione, che avrebbe dovuto essere accolta, perchè le controparti erano venute a conoscenza dei vizi in questione fin dalla data 13.10.1988, della perizia di parte che gli appellanti avevano notificato alla cooperativa il 21.10.88. Il motivo va disatteso, non solo perchè non fornisce precisi ragguagli su modalità e fase processuale dell’assunta eccezione (di cui non è menzione nella sentenza impugnata, nè nella stessa parte narrativa del ricorso), la cui avvenuta effettiva proposizione è stata specificamente contestata dai controricorrenti, ma anche perchè la stessa,ove sollevata, avrebbe dovuto essere disattesa, sulla base della considerazione che l’accertato impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dalla cooperativa (sulla scorta della segnalazione dei soci prenotatari), ancorchè non potuto attuare nei confronti degli attori a causa del comportamento ostruzionistico degli stessi, avrebbe comunque comportato l’assunzione di una nuova obbligazione, novativa di quelle originaria ex lege, come tale soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione (tra le altre, v. Cass. nn. 7216/95, 2637/08, 6670/09).

Il ricorso principale va, pertanto, respinto.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1667, 1669 e 2900 c.c. nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo e travisamento dei fatti di causa, il mancato accoglimento dell’azione surrogatoria, con riferimento alla ritenuta insussistenza della condizione dell’inerzia della cooperativa, che sarebbe stata esclusa sulla base dell’erronea parificazione tra collaudo dell’opera appaltata e rilevazione e denunzia dei vizi ex artt. 1667 e 1669 c.c..

Di tale motivo la resistente cooperativa ha eccepito, nel proprio controricorso, l’inammissibilità, perchè integrante una tardiva impugnazione censurante, contro la deducente, un capo della sentenza di secondo grado, che non avendo formato oggetto dell’impugnazione principale, avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente, entro i termini di cui all’art. 325 c.c., nella specie decorsi dalla data della notificazione della sentenza al M., eseguita a richiesta degli stessi attori, appellanti incidentali. L’eccezione è infondata, avendo questa Corte chiarito che “in tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige, la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione (sicchè la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti), trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale non anche quando si tratti di cause scindibili,o comunque tra loro indipendenti, per le quali in applicazione del principio del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio.

In tali ipotesi, il termine per l’impugnazione non è unico,ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell’impugnabilità nel termine di cui all’art. 327 c.p.c.” (Cass. 4.2.2010 n. 2557, conf. in precedenza, nn. 2799/04, 1825/07).

Nel caso di specie, attesa la scindibilità, dedotta nella stessa eccezione, tra l’azione principale e quella surrogatoria, l’avvenuta notificazione della sentenza di secondo grado, da parte del V. ed altri alla ditta Mastrapasqua, ha comportato la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione soltanto tra tali parti e non nei rapporti tra i predetti e l’altra parte del processo la cooperativa, agli effetti dell’azione surrogatoria.

Pur essendo ammissibile,il motivo di ricorso è tuttavia infondato, per la palese natura di censure in fatto delle doglianze su cui si basa.

La corte territoriale, invero, sulla base di valutazione di merito adeguatamente motivata ed esente da testuali vizi logici o lacune su punti decisivi, ha ritenuto insussistente la condizione essenziale dell’azione di cui all’art. 2900 c.c., vale dire l’inerzia della parte in luogo della quale si sarebbe voluto proporre l’azione ex art. 1669 c.c., avendo accertato che, a seguito della segnalazione dei vizi da parte dei soci, la cooperativa si attivò presso l’impresa appaltatrice per la relativa eliminazione, procurandone l’intervento, che puntualmente eseguito presso gli altri alloggi, risultò ostacolato, proprio dagli odierni ricorrenti incidentali, relativamente a quelli loro assegnati.

D’altra parte, nella censura oltre a proporsi un’inammissibile ipotesi di rilettura delle risultanze istruttorie in sede di legittimità, neppure si precisa quale sarebbe il concreto interesse, nel contesto di una vicenda nella quale l’azione diretta ex art. 1669 c.c. ha trovato comunque accoglimento (sia pur con il temperamento di cui all’art. 1227 c.c.), alla dichiarazione di fondatezza dell’azione surrogatoria, salvo il riferimento ad una pretesa risarcitoria nei confronti della cooperativa, che esulante dalla tematica di cui all’art. 2900 c.c., neppure risultati la narrativa della sentenza impugnata e da quella dello stesso controricorso, essere stata proposta in sede di merito.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali si dolgono, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e per insufficiente e contraddittoria motivazione, della subita decurtazione, nella misura del 30% delle somme loro riconosciute a titolo di risarcimento, contestando il concorso loro ascritto nella determinazione del danno, considerato che essi avevano tempestivamente denunziato i vizi e chiesto inutilmente, sia alla impresa, sia alla cooperativa,a relativa eliminazione; sicchè nessun apporto colposo vi era stato alla produzione del danno, dovuto esclusivamente all’inerzia delle controparti. Anche tale motivo va respinto, per la palese attinenza ai fatti della controversia, adeguatamente ricostruiti dalla sentenza impugnata ai termini essenziali in precedenza esposti, sulla base di valutazione di merito esenti da vizi logici o carenze argomentative, che hanno consentito di ravvisare, nel comportamento ostruzionistico dei danneggiati, gli estremi di un concorso colposo incidente sull’entità del danno, la cui misura percentuale, in quanto equitativa e comunque desunta dalle indicazioni del c.t.u., si sottrae nella presente sede di legittimità a censure.

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali lamentano, infine, il regolamento delle spese, per assunta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nei rapporti sia con la cooperativa, tenuto conto della fondatezza dell’azione surrogatoria,sia con l’impresa appaltatrice, considerata la prevalente soccombenza quest’ultima.

Il motivo, sotto il primo profilo, resta reiettivamente assorbito dall’esito negativo del primo mezzo d’impugnazione, mentre è palesemente inammissibile sotto il secondo, censurando una valutazione discrezionale del giudice di merito ex art. 92 c.p.c., non sindacabile in sede di legittimità. In conclusione, tenuto conto del rigetto dei reciproci ricorsi le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra il M. e il V. e litisconsorti, mentre questi ultimi, soccombenti nei confronti della cooperativa, contro la quale è stato proposto il primo motivo del ricorso incidentale, vanno condannati a rifondere le relative spese a tale controparte.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsali rigetta entrambi e dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio tra le parti reciprocamente ricorrenti condanna i ricorrenti incidentali al rimborso delle spese in favore della controricorrente Cooperativa Edilizia S. Angelo a r.l. in misura di complessivi Euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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