Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5388 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p.

t, e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende

secondo la legge;

– ricorrenti –

contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/9/05 della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, depositata il 12.4.2005, notificata il

26.5.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

giorno 8.2.2010 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;

Udito, per i ricorrenti, l’Avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Ravenna, il signor F.F., esercente la professione di dottore commercialista, impugno’ il silenzio rifiuto opposto dal competente ufficio dell’agenzia delle entrate alla sua richiesta di rimborso della somma di L. 9.346.000 versata a titolo di IRAP per l’anno 1998.

1.2.- La sentenza n. 14/05/2003, con cui la commissione adita, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per l’applicazione dell’imposta, aveva respinto il ricorso, fu riformata, su appello del contribuente, dalla commissione regionale che, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata in contraddittorio delle parti, giudico’ l’appellante non soggetto ad IRAP perche’ privo di autonoma organizzazione.

1.3.- Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate, con un solo motivo, cui non resiste l’intimato contribuente.

2.- Questione pregiudiziale.

2.1.- Il ricorso proposto dal ministero dell’economia e delle finanze e’ inammissibile, poiche’ tale amministrazione – cui e’ succeduta l’agenzia delle entrate a far data dal 1.1.2001 – non fu parte nel giudizio d’appello, introdotto con atto depositato il 27.5.2004, avendo partecipato a tale giudizio solo l’ufficio di Ravenna di detta agenzia, unica legittimata pertanto in questo giudizio di cassazione (Cass. n. 9004/2007).

2.2.- Nulla deve disporsi in ordine alle inerenti spese, non avendo l’intimato svolto difese in questo giudizio di cassazione.

3.- Motivo del ricorso.

3.1.- Con l’unico motivo di ricorso, l’agenzia delle entrate – denunziando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, (come modificati dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137) – censura la sentenza impugnata per avere, pur dopo l’interpreta-zione data alla norma dalla corte costituzionale con sentenza n. 156/2001, ritenuto soggetti ad IRAP solo gli esercenti di arti e professioni che si avvalgono di strutture organizzative costituite mediante impiego di capitali e di risorse umane; allorche’ l’imposta colpirebbe invece ogni attivita’ idonea a produrre valore aggiunto, inteso come “valore della produzione netta derivante dall’attivita’ esercitata” (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4, comma 1); sicche’, in presenza del comune requisito della capacita’ auto – organizzativa, tutti gli esercenti arti o professioni, che non si trovino in rapporto di subordinazione a terzi, sarebbero assoggettati all’IRAP. 4.- Decisione.

4.1.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.2.- Nulla devesi disporre in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, perche’ la parte intimata non vi ha svolto difese.

5.- Motivi della decisione.

5.1.- Per l’agenzia ricorrente, la locuzione “autonomamente organizzata” – aggiunta al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1, comma 1 -, descriverebbe l’attivita’ di auto – organizzazione tipica del professionista, che non soggiace al controllo od alle direttive altrui; sicche’ resterebbe fuori dal campo dell’IRAP solo l’attivita’ del dipendente o del collaboratore.

5.1.1.- Una diversa lettura della norma, secondo la ricorrente, non si accorderebbe neppure con l’interpretazione fornita dal giudice delle leggi, il quale ammette (nella citata sentenza di rigetto n. 156/2001 ed in successive ordinanze) che l’IRAP, imposta reale gravante non sul reddito, ma sul valore aggiunto prodotto mediante l’impiego di capacita’ organizzativa, colpisca sia le attivita’ imprenditoriali sia quelle professionali, in base al fattore comune dell’autonoma organizzazione; fermo restando che di tale fattore, non definito dalla norma nei suoi elementi costitutivi, e’ sempre supposta l’esistenza nell’impresa mentre, per quanto riguarda gli esercenti di arti o professioni, la sussistenza di esso sarebbe ravvisabile nell’attitudine stessa del professionista o artigiano ad organizzarsi autonomamente per produrre reddito; attitudine che li renderebbe tutti ed indistintamente soggetti ad IRAP, se non dipendenti da terzi ne’ inseriti come collaboratori in un’organizzazione altrui.

5.2.- Tali argomentazioni non possono essere condivise.

5.2.1.- In realta’, l’espressione “autonomamente organizzata”, assunto dalla legge quale connotato indefettibile dell’attivita’ abituale tassabile, e’ da interpretare necessariamente in senso oggettivo: non solo perche’ l’elemento dell’autonomia, se inteso in senso soggettivo, si risolverebbe in una petizione di principio (il professionista e’ autonomamente organizzato perche’ e’ un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un intervento legislativo di precisazione; ma soprattutto perche’ e’ l’unica interpretazione “costituzionalmente orientata”, quindi obbligatoria per l’interprete (C. cost., ordin. n. 452/2005, 361/2005, 283/2005, 433/2004; sent. nn. 198/2003, 107/2003, 316/2001, 113/2000), essendo stato acclarato dal giudice delle leggi, con la sentenza citata al par. 5.1.1 (non certamente smentita dalle successive ordinanze, come la n. 426/2002, di manifesta infondatezza delle identiche eccezioni gia’ rigettate con detta sentenza), che, se la norma fosse accolta nei senso di ritenere applicabile l’imposta anche nel caso d’inesistenza del suddetto elemento oggettivo, risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacita’ contributiva, garantiti appunto dall’equiparazione, sotto questo specifico profilo fiscale, dell’attivita’ professionale a quella imprenditoriale sul filo comune ed indispensabile dell’autonoma organizzazione, connaturata all’impresa, ma soggetta ad accertamento nel caso del professionista; sicche’, “nel caso di una attivita’ professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione… risultera’ mancante il presupposto stesso dell’imposta”.

5.2.2.- Discende da questa premessa che l’esatto senso da attribuire all’espressione “autonomamente organizzata” non e’ quello di carattere soggettivo, sostenuto dalla ricorrente, in virtu’ del quale tutti gli esercenti arti e professioni, indistintamente, sarebbero “autonomamente organizzati” perche’ capaci di auto-organizzazione e, quindi, assoggettati all’imposta.

Al contrario, l’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’IRAP, e’ un dato di carattere oggettivo, sussistente in presenza di due contestuali condizioni: che il contribuente stesso sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione (non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interessi) e che impieghi beni strumentali eccedenti il minimo normalmente (id quod plerumque accidit) indispensabile per l’esercizio dell’attivita’, o che si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (in tal senso, Cass. n. 3676/2007 e, da ultimo, S.U. nn. 12108 e 12111/2009, giurisprudenza condivisa dal collegio).

5.2.3.- La rilevanza riconosciuta all’aspetto oggettivo dell’organizzazione autonoma – al fine d’individuare gli esercenti di arti e professioni soggetti ad imposta – comporta il rigetto, per infondatezza, del motivo di censura in esame, basato su una inesistente violazione di legge.

5.2.4.- D’altra parte, l’accertamento circa l’esistenza di una autonoma organizzazione, che il giudice tributario di merito deve compiere analizzando le prove offerte da chi agisca per ottenere il rimborso dell’IRAP versata, costituisce giudizio non soggetto a controllo di legittimita’, se non per vizi logici della motivazione.

5.2.5.- Nel caso di specie, la sentenza della commissione tributaria regionale – che ha ritenuto non assoggettabile ad IRAP il contribuente, perche’ “non dispone di un’autonoma organizzazione in quanto possiede beni strumentali per un ammontare non rilevante e non ha in organico dipendenti in grado di sostituirlo nell’attivita’ professionale”, esercitando “l’attivita’ di dottore commercialista senza dipendenti o collaboratori e utilizzando limitati beni strumentali” – non e’ stata investita da censure per vizi della motivazione.

5.3.- Segue dunque la decisione, nei termini indicati ai par. 2 e 4.

6.- Dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del ministero dell’economia e delle finanze; rigetta il ricorso dell’agenzia delle entrate.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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