Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5387 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 27/02/2020), n.5387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17481/2018 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Calogero

Giardina, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 1210/2018 depositato il 30/04/2018 il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha respinto il ricorso di M.M., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non rilevante, ai fini della concessione delle forme di protezione richieste, la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè era rimasto solo e senza alcun mezzo di sostentamento dopo che il padre, di professione insegnante di diritto, era stato arrestato a causa dell’appartenenza ad un partito di opposizione. Il ricorrente aggiungeva che, sebbene il padre fosse stato successivamente scarcerato, atteso che il partito di appartenenza dello stesso aveva vinto le elezioni contro il regime governativo di stampo totalitario, la situazione in (OMISSIS) non appariva ancora stabile, anche dopo le elezioni politiche del 2016. Preliminarmente il Tribunale ha rilevato che il D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220, entrato in vigore in data 31/01/2018, recante Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 1142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, all’art. 2, comma 4, dispone che al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 19-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonchè di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Resta fermo quanto previsto fdal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 18, comma 2-ter”. Ha aggiunto il Tribunale che, alla luce di tale previsione, “resta confermato che le norme sulla competenza delle sezioni specializzate e sulla procedura innanzi alle commissioni ed ai tribunali in tema di protezione internazionale si applicano ai minori” (pag.n. 3 del decreto impugnato). Nel merito il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 19 bis convertito in L. n. 46 del 2017, art. 27 Cost., art. 5c.p.c. e art. 11 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa applicazione del rito sommario di cognizione innanzi il Giudice monocratico previsto in materia di minori stranieri non accompagnati di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 in vigore alla data di proposizione del ricorso del 25.09.2017”. Deduce il ricorrente che il ricorso di primo grado era stato proposto mediante deposito telematico in data 25-9-2017, nella vigenza della pregressa normativa di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 19 bis convertito con L. n. 46 del 2017. Ad avviso del ricorrente erroneamente ed in violazione del principio tempus regit actum il Tribunale ha ritenuto sussistente la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione collegiale, dello stesso Tribunale, nonostante l’espresso divieto sancito dal D.L. n. 13 del 2017, art. 19 bis convertito con L. n. 46 del 2017, prima della modifica del citato articolo apportata dal D.Lgs. n. 220/2017, entrato in vigore il 31-1-2018. Ad avviso del ricorrente, la legge processuale applicabile è quella in vigore al tempo della domanda, e pertanto nella fattispecie deve applicarsi il rito sommario uniforme innanzi al Tribunale in composizione monocratica, con tutto ciò che ne consegue in ordine ai mezzi di impugnazione previsti per detto rito, tra cui il reclamo alla Corte d’appello, ossia il doppio grado di merito.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa o apparente motivazione nella parte in cui il Tribunale ha negato che vi fosse la prova documentale del percorso di integrazione sociale quale presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”. Deduce che è del tutto apparente, se non mancante, la motivazione del decreto impugnato di rigetto della domanda di protezione umanitaria, dato che il ricorrente aveva dimostrato di avere intrapreso un significativo percorso di integrazione sociale, come da documenti prodotti in primo grado che richiama (doc. 4, 5 e 6 e documento allegato a verbale d’udienza del 15-1-2018). Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non ha valutato le suddette allegazioni difensive, affermando che il ricorrente nulla di specifico avesse prodotto o documentato, omettendo di considerare gli sforzi di integrazione del minore attestati dagli assistenti sociali e della psicologa.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Occorre premettere che il ricorso di primo grado, con il quale il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego in sede amministrativa della protezione internazionale e umanitaria notificatogli il 15-9-2017, è stato depositato il 25-9-2017, ossia in data anteriore a quella in cui è entrato in vigore l’intervento modificativo previsto dal D.Lgs. n. 220 del 2017, art. 2, comma 4, (31-1-2018). Alla data del deposito del ricorso era dunque vigente il D.L. n. 13 del 2017, art. 19-bis conv. in L. n. 46 del 2017, nell’originaria formulazione, che escludeva l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel decreto legge ai minori stranieri non accompagnati. Il ricorrente, nato il 24-42000, ha compiuto 18 anni qualche giorno prima dell’emissione del decreto (30-4-2018).

3.2. Come esplicitato nella relazione illustrativa del citato D.Lgs. n. 220 del 2017, per un mero errore di coordinamento la fattispecie di cui trattasi era stata originariamente esclusa dall’applicabilità delle norme procedurali in materia di esame della domanda di protezione internazionale, sia in fase amministrativa che in fase giurisdizionale, pur non sussistendo nell’ordinamento italiano una disciplina procedurale ad hoc prevista per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate da minori stranieri non accompagnati, salve le specifiche norme a tutela della minore età dettate dalla L. n. 47 del 2017 e, prima ancora, dal D.Lgs. n. 142 del 2015 (art. 18, comma 2 ter, attuativo di principi di carattere internazionale, la cui perdurante vigenza è stata ribadita dal D.Lgs. n. 220 del 2017). A decorrere dal 31-1-2018, per effetto del disposto del D.Lgs. n. 220 del 2017, art. 2, comma 4, è stato emendato l’errore di coordinamento di cui si è detto, sicchè, in base alla nuova formulazione dell’art. 19-bis citato, anche alle domande dei minori stranieri non accompagnati si applicano le regole del nuovo rito processuale in materia di protezione internazionale, restando esclusa la possibilità del doppio grado di merito.

3.3. Nel caso di specie la nuova disciplina non può trovare applicazione ratione temporis, in quanto non era ancora entrata in vigore alla data di deposito del ricorso giudiziario (25-9-2017). Infatti, poichè manca una disciplina transitoria, nulla disponendo il D.Lgs. n. 220 del 2017, art. 4 in ordine all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 4 stesso decreto, occorre ricorrere al principio tempus regit actum, che regola in via generale la successione delle leggi processuali nel tempo (tra le tante Cass. n. 6590/2017), sicchè la modifica dell’art. 19 bis nel senso precisato e il nuovo rito processuale si applicano alle domande giudiziali depositate a decorrere dal 31-1-2018.

La controversia in esame è, dunque, di competenza della sezione ordinaria del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario di cui agli artt. 281-bis c.p.c. e segg. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg. e pronuncia con provvedimento (sentenza o ordinanza) impugnabile in appello.

Si tratta di una ricostruzione ermeneutica obbligata, stante il chiaro tenore letterale del citato art. 19 bis nella formulazione in vigore ratione temporis, pur se, come già rimarcato, frutto di un errore di coordinamento, in base alla quale l’attribuzione di competenza all’organo giudicante in composizione monocratica è bilanciata dal mantenimento del doppio grado di merito. La nullità processuale rilevata discende, infatti, non solo dall’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica, o sulla sezione, ordinaria o specializzata, del tribunale legittimato a decidere sulla domanda giudiziale, ma anche dalla mancata adozione del rito processuale previsto, in allora, dal legislatore per le controversie di cui trattasi, con tutto ciò che ne consegue in ordine al regime impugnatorio.

Il decreto impugnato deve essere, dunque, cassato e la causa va rinviata ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato il provvedimento cassato, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, restando assorbito il secondo motivo, inerente al diniego della protezione umanitaria.

4.In conclusione, la violazione delle norme processuali denunciata con il primo motivo di ricorso deve ravvisarsi sussistente. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio, al Tribunale di Palermo, sezione ordinaria, in composizione monocratica.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo, sezione ordinaria, in composizione monocratica anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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