Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5387 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5387 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA

sul ricorso 24955 – 2013 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO
MARTINO C.F. 03051890832, in persona del Commissario
Straordinario e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO
60, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VILLA,
2017
4340

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LOSI,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CALABRO’ CONCETTA, SERGI CONCETTA, CONSOLO GAETANA,

Data pubblicazione: 07/03/2018

CELONA FRANCESCA, quest’ultima in qualità di erede di
RAGUSA ANTONIO, domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentati e difesi dall’ Avvocato FERNANDO RIZZO,
giusta delega in atti;

nonchè contro

RAGUSA SOFIA, RAGUSA ANGELA, quali eredi di RAGUSA
ANTONIO, UNIVERSITA’ STUDI MESSINA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1440/2013 della CORTE
D’APPELLO di MESSINA, depositata il 16/07/2013 R.G.N.
1201/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato VILLA RAFFAELE per l’Avvocato LOSI
GIUSEPPE;
udito l’Avvocato RIZZO FERNANDO.

– controricorrente –

RG 24955/2013
FATTI DI CAUSA

1.

La Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza resa dal Tribunale

della stessa città che aveva respinto la domanda, ha parzialmente accolto il ricorso
proposto da Concetta Sergi, Concetta Calabrò, Gaetana Consolo e dagli eredi di
Antonio Ragusa ed ha condannato l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
Gaetano Martino e l’Università di Messina, con vincolo solidale fra loro, al pagamento

rivalutazione monetaria, dovuta a titolo di differenze maturate sull’indennità di
perequazione spettante, ex

art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, al personale

universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie.
2. La Corte territoriale, esclusa la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al
periodo antecedente al 1° luglio 1998 e riconosciuta la legittimazione passiva di
entrambe le appellate, ha evidenziato che i ricorrenti, tutti funzionari amministrativi
dell’Università di Messina inquadrati nell’ex ottava qualifica funzionale ed in servizio
presso il locale Policlinico, avevano rivendicato il medesimo trattamento economico
riservato ai dipendenti ospedalieri dell’ex nono livello, poi inquadrati dalla
contrattazione collettiva nel primo livello dirigenziale. Avevano dedotto, in particolare,
che erroneamente l’indennità di equiparazione prevista dal richiamato art. 31 era
stata calcolata senza tener conto di quanto corrisposto al personale ospedaliero,
dapprima a titolo di indennità di dirigenza ex art. 44 del d.P.R. n. 384 del 1990 e
successivamente a titolo di indennità di posizione, nella misura minima prevista dal
C.C.N.L. 8/6/2000 per il personale dirigenziale non medico del comparto sanità.
3. Il giudice di appello, ricostruito il quadro normativo, e sottolineato che anche
dopo la contrattualizzazione era rimasta in vigore la disposizione dettata dall’art. 31
del d.P.R. n. 761 del 1979, in quanto espressamente richiamata dalle parti collettive,
ha ritenuto, in sintesi, che l’equiparazione del personale universitario a quello
ospedaliero, limitata al trattamento retributivo e non attributiva della diversa qualifica,
doveva essere effettuata includendo nella base di calcolo tutti gli emolumenti fissi e
continuativi e quindi anche la retribuzione minima di posizione che, ai sensi dell’art.
35 del C.C.N.L. per il quadriennio 1998/2001, costituisce una voce del trattamento
fondamentale dei dirigenti non medici del comparto sanità, da corrispondere a
prescindere dalla natura dell’incarico dirigenziale ricoperto.

in favore di ciascuno degli appellanti della somma di C 19.289,17, oltre interessi e

RG 24955/2013
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico Gaetano Martino sulla base di due motivi, ai quali i litisconsorti
indicati in epigrafe hanno opposto difese con tempestivo controricorso, illustrato da
memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. L’Università degli Studi di Messina è rimasta
intimata.

1. Con il primo motivo l’Azienda ricorrente eccepisce, ex art. 360 n. 4 cod. proc.
civ., la nullità della sentenza impugnata e rileva che la Corte territoriale avrebbe
dovuto dichiarare d’ufficio l’inammissibilità dell’appello per novità della domanda volta
ad ottenere l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di perequazione della
retribuzione minima di posizione, parte fissa e variabile, non richiesta con il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado.
2. La seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, del D. I.
9/11/1982, degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in combinato disposto con i contratti
collettivi di comparto. Assume, in sintesi, la ricorrente che le parti collettive con l’art.
53 del CCNL per il quadriennio 1994/1997 avevano inteso cristallizzare i criteri di
equiparazione all’epoca in atto per determinare l’ammontare dell’indennità, sicché la
Corte territoriale aveva errato sia nel ritenere la perdurante validità della tabella
allegata al d.i. 9 novembre 1982, sia nel tener conto degli sviluppi contrattuali previsti
per il personale del comparto sanità originariamente inquadrato nella IX qualifica
funzionale. Non poteva, cioè, essere riconosciuta la invocata corrispondenza con il
trattamento retributivo previsto per i dirigenti di primo livello, trattandosi di
un’equiparazione non prevista dalle parti collettive e dalla richiamata tabella.
2.1. Evidenzia, inoltre, l’Azienda che l’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 prevede
che ai fini dell’equiparazione si debba tener conto delle mansioni e delle funzioni svolte
e ciò esclude qualsiasi automatismo nella individuazione delle voci retributive che
concorrono a formare l’indennità di perequazione.
3. Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza impugnata è passata in
giudicato nei confronti dell’Università degli Studi di Messina, la quale non ha proposto
ricorso, in via principale o incidentale, ed è rimasta intimata nel presente giudizio.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

RG 24955/2013

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l’obbligazione
solidale determina la costituzione, non già di un unico rapporto obbligatorio con
pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti, tra loro
distinti, quanti sono i condebitori o i concreditori in solido. Da ciò deriva che, qualora i
condebitori solidali vengano convenuti in un unico giudizio, in quest’ultimo si realizza
la coesistenza di più cause scindibili, rispetto alle quali in sede di impugnazione i
motivi di gravame non si comunicano dall’uno all’altro dei coobbligati (Cass. S.U. 18

Da detto principio di diritto si è tratta la conseguenza che la regola di cui all’art.
1306 cod. civ., che consente al condebitore in solido di opporre al creditore la
sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, non può trovare
applicazione nel caso in cui tutti gli obbligati solidali siano stati parte del medesimo
giudizio, perché in tal caso operano le preclusioni proprie del giudicato e, quindi, la
mancata impugnazione da parte del debitore solidale, soccombente in un rapporto
obbligatorio scindibile, determina nei suoi confronti il passaggio in giudicato della
sentenza, non rilevando che altri condebitori l’abbiano impugnata e ne abbiano
ottenuto l’annullamento o la riforma ( Cass. 30 settembre 2014 n. 20559).
4. Si è altresì formato giudicato, in assenza di uno specifico motivo di gravame,
sui capi della sentenza gravata relativi alla giurisdizione, affermata dalla Corte
territoriale in relazione alle sole pretese economiche maturate a far tempo dal 10
luglio 1998, ed alla legittimazione passiva di entrambe le originarie resistenti,
ravvisata dal giudice di appello valorizzando per l’Università la titolarità del rapporto e
per l’Azienda Ospedaliera il potere di gestione del rapporto medesimo.
5. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande,
eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di
merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia
determinato un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il poteredovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali
e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti ( Cass. 10.10.2014 n. 21421;
Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077 e in tema di inammissibilità dell’appello la recente Cass.
S.U. 16.11.2017 n. 27199).

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giugno 2010 n. 14700).

RG 24955/2013
La ricorrente fonda l’eccezione di inammissibilità dell’appello per novità della
domanda solo sulla non coincidenza delle conclusioni contenute negli atti introduttivi
dei due gradi di giudizio e non considera l’orientamento consolidato di questa Corte
secondo cui il giudice, «nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della
portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al
tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per
converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come

(Cass. 17/1/2016 n. 118 e negli stessi termini Cass. 12/12/2014 n. 26159 e Cass.
14/11/2011 n. 23794).
Applicando alla fattispecie il principio di diritto richiamato, si perviene
necessariamente ad escludere l’eccepita inammissibilità della domanda volta ad
ottenere l’inclusione, nell’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979,
della retribuzione di posizione, non essendo sufficiente a fondare la asserita novità
della domanda l’omessa espressa menzione di detto emolumento nelle conclusioni del
ricorso di primo grado.
I ricorrenti, infatti, avevano agito in giudizio rivendicando la «integrale
equiparazione economica al personale delle ASL di pari funzioni e mansioni» ed
avevano fatto esplicito riferimento, oltre che agli artt. 44 del d.P.R. n. 384 del 1990 ed
all’art. 42 del C.C.N.L. 5/12/1996 (entrambi relativi alla indennità di direzione), anche
agli artt. 40 e 42 del C.C.N.L. 8/6/2000 per il quadriennio normativo 1998/2001
nonché all’art. 3 del C.C.N.L. 8/6/2000 per il biennio economico 2000/2001, ossia a
disposizioni contrattuali che si riferiscono alla retribuzione di posizione. Le conclusioni
formulate nell’atto d’appello costituiscono, pertanto, una mera specificazione della
domanda così come proposta già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
6. E’ invece fondato, ma solo parzialmente, il secondo motivo.
Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare in fattispecie
sovrapponibile a quella oggetto di causa, hanno affermato il seguente principio di
diritto: « L’indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente
in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall’art. 1 della legge n. 200 del
1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non
medico che opera nelle cliniche negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli
enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata, nel

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desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante»

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caso di equiparazione tra l’originario VIII livello di cui alla legge 312 del 1980 (relativo
ai dipendenti dell’Università) e il IX livello, poi divenuto primo livello dirigenziale
(relativo ai dipendenti ospedalieri) senza includere automaticamente nel relativo
criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità la
quale può essere riconosciuta soltanto se collegata all’effettivo conferimento di un
incarico direttivo» ( Cass. S.U. 9 maggio 2016 n. 9279).
La pronuncia, ricostruito il quadro normativo e contrattuale nei termini che qui si

Sezioni Unite ( Cass. S.U. 29.5.2012 n. 8521) quanto alla necessità di fare ricorso,
anche dopo la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, all’art. 31 del d.P.R. n. 761
del 1979 ed alla tabella delle corrispondenze allegata al decreto interministeriale 9
novembre 1982 (recante l’approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione
e Università e tra Università e Unità Sanitaria Locale), perché le parti collettive con
l’art. 53 del C.C.N.L. 21 maggio 1996, nel testo risultante all’esito della integrazione
pubblicata sulla G.U. n. 86/1997, avevano inteso congelare provvisoriamente i criteri
di equiparazione utili per la determinazione dell’ammontare dell’indennità di
perequazione sino all’adozione di una nuova tabella, avvenuta con la sottoscrizione del
C.C.N.L. 27/1/2005 per il quadriennio 2002/2005.
E’ stata data continuità anche al principio in forza del quale l’equiparazione fra le
qualifiche «non ha carattere rigido ma bensì dinamico e cioè deve essere riferita anche
ai mutamenti apportati all’inquadramento del personale, universitario e sanitario, dai
contratti collettivi» ( S.U. n. 9279/2016 cit. punto 30), sicché l’inquadramento nel
primo livello dirigenziale dei dipendenti delle Aziende Sanitarie già inquadrati nel IX
livello non fa venir meno la corrispondenza indicata nella tabella di comparazione.
Da ciò, peraltro, non discende che debbano confluire in modo automatico
nell’indennità di perequazione tutte le voci che, secondo la previsione delle parti
collettive, compongono la «struttura della retribuzione della qualifica unica di
dirigente». Infatti, a fronte dell’evoluzione degli inquadramenti e degli istituti
contrattuali, occorre tener conto della ratio dell’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1971 che,
in quanto finalizzata a perequare i dipendenti «a parità di mansioni, funzioni e
anzianità», porta necessariamente a distinguere il trattamento tabellare dagli ulteriori
emolumenti che, come l’indennità di posizione, parte fissa e variabile, risultano
strettamente collegati al conferimento di un incarico direttivo.

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richiamano ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha ribadito il precedente arresto delle

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7. Gli argomenti sviluppati dalla difesa dei controricorrenti nella memoria ex art.
378 cod. proc. civ., tutti incentrati sull’evoluzione della disciplina contrattuale
dell’indennità di posizione e sulla distinzione fra trattamento fondamentale e
trattamento accessorio riservato ai dirigenti, non valgono a confutare il principio di
diritto affermato dalle Sezioni Unite, fondato principalmente sulla necessità di tener
conto nell’applicazione delle tabelle di comparazione, non solo del carattere dinamico
e non statico delle stesse, ma anche delle finalità perseguite dalla norma perequativa,

a compensare, a prescindere dall’incarico in concreto ricoperto, la professionalità
propria del dipendente (rispetto alla quale la successiva evoluzione contrattuale non fa
venir meno l’originario giudizio di equiparazione espresso nella tabella), da quelle
strettamente connesse allo svolgimento della funzione dirigenziale, fra le quali si
iscrive la retribuzione di posizione, anche nella parte fissa e non solo in quella
varabile.
8. La sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto sopra
richiamato perché la Corte territoriale, dopo avere correttamente affermato la
perdurante vigenza dell’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, per effetto del richiamo
operato dalle parti collettive, ha errato nel ritenere che, a seguito dell’inquadramento
nel primo livello dirigenziale dei dipendenti ospedalieri appartenenti alla ex nona
qualifica funzionale, anche la parte fissa della retribuzione di posizione, in quanto
componente del trattamento fondamentale riservato al dirigente, dovesse confluire
nella indennità perequativa, a prescindere da ogni accertamento sull’incarico
effettivamente ricoperto dal dipendente universitario.
9. Non rileva che l’Azienda Ospedaliera abbia domandato la cassazione della
sentenza sulla base di argomenti non coincidenti con quelli sopra sintetizzati.

E’ consolidato il principio secondo cui nell’esercizio del potere di qualificazione in
diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata o infondata la questione,
sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente
prospettata dalle parti e della quale si è discusso nei gradi di merito, con il solo limite
che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti esposti nel ricorso per
cassazione, principale o incidentale, e nella stessa sentenza impugnata e fermo
restando che l’esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il
principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in

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che, quanto alla individuazione delle singole voci, porta a distinguere quelle finalizzate

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senso stretto ( in tal senso Cass. 28.7.2017 n. 18775; Cass. 14.2.2014 n. 3437;
Cass. 17.4.2007 n. 9143; Cass. 29.9.2005 n. 19132).

E’ stato altresì affermato, e va qui ribadito, che la locuzione giurisprudenziale
“minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la
sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la
statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma, che ad
esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento

la censura motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera
statuizione, perché impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice
di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione ( Cass. 4.2.2016 n.
2217 e negli stessi termini Cass. 16.5.2017 n. 12202).
Nel caso di specie l’Azienda ricorrente, pur muovendo dal presupposto, come si è
visto erroneo, del rinvio statico e non dinamico e della conseguente impossibilità di
assumere come termine di paragone il trattamento economico previsto dal CCNL per
la dirigenza non medica del servizio sanitario nazionale, ha comunque censurato la
sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato l’art. 31 del d.P.R. n. 761
del 1979 e riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di posizione, parte fissa, a
prescindere dall’effettiva assegnazione di un incarico dirigenziale ( pag. 28 e 29 del
ricorso).
Tanto basta per consentire a questa Corte, non essendosi formato alcun giudicato
interno, l’esercizio del potere/dovere di qualificazione giuridica dei fatti dedotti in
causa.
Vanno, conseguentemente, disattese le eccezioni sollevate dalla difesa dei
controricorrenti e la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla Corte
territoriale indicata in dispositivo che, in relazione al rapporto processuale fra gli
originari ricorrenti ( poi appellanti) e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
Gaetano Martino, procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio enunciato al
punto 6 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La fondatezza del secondo motivo di ricorso rende inapplicabile l’art. 13, comma
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

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di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di impugnazione, nondimeno

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La Corte accoglie in parte il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla
Corte di Appello di Messina, in diversa composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’8 novembre 201;
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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