Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5387 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t, elettivamente

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/32/04 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Rimini, depositata

il giorno 11.5.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 8.2.2010 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;

Udito, per l’agenzia ricorrente, l’Avvocato dello Stato Fabrizio

Urbani Neri;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Rimini, il signor C.R., esercente la professione d’ingegnere, impugno’ il silenzio rifiuto opposto dal competente ufficio dell’agenzia delle entrate alla sua richiesta di rimborso della somma di L. 8.992.000, con interessi, versata a titolo di IRAP per l’anno 1998.

1.2.- La sentenza n. 228/1/2002, con cui la commissione adita aveva accolto il ricorso, sul rilievo che il ricorrente non era soggetto al tributo, impugnata dall’ufficio, che sosteneva l’applicabilita’ dell’imposta a tutti gli esercenti un’attivita’ professionale autonoma, fu confermata dalla commissione regionale con la sentenza indicata in epigrafe, secondo la quale l’IRAP e’ applicabile solo ai professionisti che si avvalgono di autonoma organizzazione, della quale era privo l’appellato.

1.3.- Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’agenzia delle entrate, con due motivi, cui non resiste l’intimato contribuente.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- Col primo motivo di ricorso, l’agenzia delle entrate denunziando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, – censura la sentenza impugnata per avere, in contrasto con una corretta esegesi storico – sistematica e letterale della norma, pur dopo l’interpretazione datane dalla corte costituzionale con sentenza n. 156/2001, ritenuto soggetti ad IRAP solo gli esercenti di arti e professioni che si avvalgono di strutture organizzative costituite mediante impiego di capitali e di risorse umane; allorche’ l’imposta colpirebbe invece ogni attivita’ idonea a produrre valore aggiunto, “inteso come nuova ricchezza creata dalla singola unita’ produttiva” che, per questo stesso fatto, deve intendersi autonomamente organizzata; sicche’, in presenza dei comune requisito dell’autonoma organizzazione, “devesi ritenere che tutti gli esercenti arti o professioni siano assoggettati all’IRAP”.

2.2.- Col secondo mezzo – deducendo violazione o falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, – la ricorrente denunzia comunque l’erroneita’ dell’interpretazione, “inammissibilmente riduttiva” e sostanzialmente abrogativa dell’imposta, data dalla commissione regionale alla nozione di autonoma organizzazione, in quanto fa consistere tale requisito nell’attitudine degli elementi organizzativi (personale e strumenti) a produrre valore aggiunto, prescindendo dalle prestazioni professionali del titolare; di modo che l’ambito di applicazione della norma impositiva risulterebbe circoscritto “ai soli casi in citi l’esercizio della professione costituisca elemento di un’attivita’ organizzata in forma d’impresa”, con esclusione di tutte le attivita’ propriamente professionali, in contrasto anche con l’interpretazione data dalla corte costituzionale.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.2.- Nulla devesi disporre in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, perche’ la parte intimata non vi ha svolto difese.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- I due motivi di censura (par. 2.1 e 2.2), esaminati congiuntamente perche’ strettamente connessi, sono infondati.

4.1.1.- Per l’agenzia ricorrente, la locuzione “autonomamente organizzata” – aggiunta al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1, comma 1 -, esaminata alla luce della relazione parlamentare a tale ultimo testo di legge, descriverebbe l’attivita’ tipica del professionista autonomo, svolta al di fuori del controllo o delle direttive altrui, e lascerebbe fuori dal campo dell’IRAP solo l’attivita’ del dipendente o del collaboratore; infatti, l’incidenza di tale imposta non potrebbe essere significativamente diversa da quella dell’abolita imposta comunale per l’esercizio d’imprese, arti e professioni (ICIAP), gia’ ugualmente gravante su imprenditori, artigiani e professionisti.

4.1.2.- Una diversa lettura della norma – secondo la difesa erariale – non si accorderebbe coi risultati di un’esegesi storico – sistematica sulle origini e la funzione del tributo in esame, oltre che con la stessa interpretazione fornita dal giudice delle leggi, il quale ammette (nella citata sentenza di rigetto n. 156/2001 e nell’ordinanza n. 426/2002) che l’IRAP, imposta reale gravante non sui reddito ma sul valore aggiunto prodotto, colpirebbe indifferentemente sia le attivita’ imprenditoriali sia quelle professionali; e che il requisito dell’autonoma organizzazione, non definito nei suoi elementi costitutivi, ma comunque identificabile, per quanto riguarda gli esercenti di arti o professioni, nella loro comune attitudine ad organizzarsi autonomamente per produrre reddito, li renderebbe tutti ed indistintamente – anche quelli scelti dal cliente intuitu personae – soggetti ad IRAP. 4.2.- Tale argomentazione non puo’ essere condivisa.

4.2.1.- In realta’, l’espressione “autonomamente organizzata”, assunta dalla legge quale connotato indefettibile dell’attivita’ abituale tassabile, e’ da interpretare necessariamente in senso oggettivo, non solo perche’ l’elemento dell’autonomia, se inteso in senso soggettivo, si risolverebbe in una petizione di principio (il professionista e’ autonomamente organizzato perche’ e’ un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un intervento legislativo di precisazione; ma soprattutto perche’ e’ l’unica interpretazione “costituzionalmente orientata”, quindi obbligatoria per l’interprete (C. cost, ordin. n. 452/2005, 361/2005, 283/ 2005, 433/2004; sent. nn. 198/2003, 107/2003, 316/2001, 113/2000), essendo stato acclarato dal giudice delle leggi, con la sentenza citata al par. 4.1.2 (e non certamente smentito dalla successiva ordinanza n. 426/2002, di manifesta infondatezza delle identiche eccezioni gia’ rigettate con detta sentenza), che, se la norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile l’imposta anche nel caso d’inesistenza del suddetto elemento oggettivo, risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacita’ contributiva, garantiti appunto dall’equiparazione, sotto questo specifico profilo fiscale, dell’attivita’ professionale a quella imprenditoriale sul filo comune ed indispensabile dell’autonoma organizzazione, connaturata all’impresa, ma soggetta ad accertamento nel caso del professionista; sicche’, “nel caso di una attivita’ professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione… risultera’ mancante il presupposto stesso dell’imposta”.

4.2.2.- Discende da questa premessa che l’esatto senso da attribuire all’espressione “autonomamente organizzata” non e’ quello di carattere soggettivo, sostenuto dalla ricorrente, in virtu’ del quale tutti gli esercenti arti e professioni, indistintamente, sarebbero “autonomamente organizzati” e, quindi, assoggettati all’imposta. Al contrario, l’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’IRAP, e’ un dato di carattere oggettivo, sussistente in presenza di due contestuali condizioni: che il contribuente stesso sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione (non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interessi) e che impieghi beni strumentali eccedenti il minimo normalmente (id quod plerumque accidit) indispensabile per l’esercizio dell’attivita’, o che si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (in tal senso, Cass. n. 3676/2007 e, da ultimo, S.U. nn. 12108 e 12111/2009, giurisprudenza condivisa dal collegio).

4.2.3.- La’ rilevanza riconosciuta all’aspetto oggettivo dell’organizzazione autonoma – al fine d’individuare gli esercenti di arti e professioni soggetti ad imposta – comporta, d’altronde, la necessita’ di valutare l’importanza degli elementi di organizzazione posti in essere per svolgere l’attivita’ professionale. Da parte sua, il contribuente che, allegando l’assenza di beni strumentali eccedenti il minimo normalmente indispensabile per l’esercizio dell’attivita’, chieda il rimborso dell’imposta pagata e asseritamente non dovuta, ha l’onere di provare tale assunto (giurispr. cit.); ed il relativo accertamento costituisce questione di mero fatto indagabile dal giudice tributario di merito, la cui statuizione sul punto non e’ soggetta a controllo di legittimita’, se non per vizi logici della motivazione.

4.2.4.- La sentenza della commissione tributaria regionale – che ha ritenuto non assoggettabile ad IRAP l’attivita’ professionale del contribuente, perche’ svolta “senza alcun apporto di lavoro altrui” e con pochi beni strumentali, “costituiti dai mobili e telefoni dello studio, da una fotocopiatrice e da un’autovettura”, “strumenti minimi necessari per svolgere l’attivita’” – indenne da censure per violazione di legge, non e’ stata criticata per vizi della motivazione, peraltro insussistenti.

4.3.- Segue dunque la decisione, nei termini indicati al par. 3.

5.- Dispositivo.

Diritto

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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