Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5387 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 17/02/2016, dep.03/03/2017),  n. 5387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23688-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTERPORTO CAMPANO SPA in persona del Presidente del C.d.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 2, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO OLIVA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROBERTO MONTEMURRO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2010 della COMM.TRIB.REG. della Campania,

depositata il 10/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso affidato ad un unico motivo, l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza n. 128/3/2010 del 10.6.2010, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva escluso la legittimità delle sanzioni irrogate alla Società Interporto Campano s.p.a., per aver erroneamente utilizzato in compensazione, nel Mod. Unico 2002, un residuo credito Iva di un miliardo delle vecchie lire maturato nell’anno 1999, di cui aveva già chiesto il rimborso nel Mod. VR/2001 (rimborso però non effettuato dal concessionario), provvedendo alla revoca dell’istanza di rimborso solo dopo l’impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54-bis e comunicando all’Ufficio la rinuncia al rimborso oltre i termini per la presentazione della dichiarazione Iva annuale, in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30.

In sede di autotutela, l’Ufficio aveva proceduto allo sgravio dell’Iva e degli interessi, mantenendo a ruolo le sanzioni per Euro 154.937,04, ma entrambi i giudici di merito avevano ritenuto trattarsi di mere irregolarità formali, dalle quali non era scaturito per l’amministrazione danno alcuno. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

2. L’amministrazione ricorrente censura la decisione dei giudici di merito per cui il comportamento della contribuente sarebbe censurabile solo formalmente, ed insuscettibile di procurare danno all’erario, osservando che la ratio della sanzione comminata discende dal fatto che “la mancata comunicazione della variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale espone l’amministrazione al rischio di effettuare una duplicazione di pagamento dello stesso credito”; sarebbe dunque illegittimo, e come tale sanzionabile, il comportamento del contribuente che, dopo aver avanzato richiesta di rimborso del credito IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 lo porti successivamente in detrazione in sede di dichiarazione, ma “anteriormente alla revoca della richiesta di rimborso”.

3. In altri termini, parte ricorrente chiede a questa Corte di pronunciarsi sulla questione della “applicabilità o meno delle sanzioni alla contribuente che ha portato in compensazione una somma già chiesta a rimborso, senza comunicare all’Ufficio nei termini la revoca del rimborso”.

4. La censura è fondata.

5. Questa Corte ha invero già avuto occasione di affermare che “in tema di IVA, qualora il contribuente, nella dichiarazione annuale, abbia avanzato richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30 la successiva detrazione in sede di dichiarazione mensile, anteriormente alla revoca della richiesta di rimborso, della medesima somma già oggetto di detta richiesta è illegittima e configura un omesso versamento di somme dovute all’erario, con conseguente inapplicabilità delle norme di sanatoria (D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 21 – convertito in L. n. 154 del 1989 -, richiamato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, art. 8 – convertito in L. n. 154 del 1991) dettate per le infrazioni non rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (Cass. Sez. 5, n. 7254/03).

6. Sotto altro profilo è stato altresì chiarito che, sempre “in tema di IVA, il contribuente può modificare l’originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito solamente, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 entro l’anno successivo alla maturazione del credito medesimo, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l’illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata” (Cass. Sez. 6-5, ord. n. 15180/14, con cui è stata annullata la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto alla compensazione sul solo presupposto della rinuncia all’istanza di rimborso, da parte del contribuente, senza dare rilievo alla tardività della stessa).

7. Va soggiunto che il rilievo della CTR circa la mancata comunicazione dell’esito del controllo automatizzato non si è tradotto in una pronuncia di nullità della cartella e non costituisce, pertanto, un’autonoma ratio decidendi.

1. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda alla luce del principio di diritto sopra richiamato, nonchè per la regolazione anche delle spese processuali del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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