Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5386 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5386 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 26845-2012 proposto da:
I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.F.
02430700589, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
2017
4274

BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CENTIMETRI

S.R.L.,

in

persona

del

legale

Data pubblicazione: 07/03/2018

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA AMERICA 93, presso lo studio
dell’avvocato SIMONA TULLI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CARLO MANZONI,
MASSIMO CARTELLA, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 5790/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2012; r.g.n.
580/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato BRUNO DEL VECCHIO;
udito l’Avvocato SIMONA TULLI.

– controricorrente –

FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 14.7.2012, la Corte d’appello di Roma ha
confermato la statuizione di primo grado che aveva revocato il decreto
ingiuntivo con cui il locale Tribunale aveva ingiunto a Centimetri s.r.l. di
pagare all’INPGI somme per contributi omessi in danno del giornalista
Ugo Moretto per il periodo 1.7.2002-30.6.2005.

iscrizione del giornalista nell’elenco dei praticanti, l’INPGI non potesse
pretendere il pagamento di contributi di sorta, mentre, per il periodo
successivo, non vi fosse prova che sussistessero le condizioni per il
regolare svolgimento del praticantato.
Ricorre contro tali statuizioni l’INPGI, con due motivi. Centimetri s.r.l.
resiste con controricorso, illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 34 e 45, I. n. 89/1963, 41 e 43, d.P.R. n.
115/1965, 10, d.P.R. n. 212/1972, e 3, d.P.R. n. 384/1993, anche in
relazione all’art. 2126 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che
anteriormente alla data della deliberazione del 25.2.2004, con cui
l’Ordine dei giornalisti aveva disposto l’iscrizione di Ugo Moretto
nell’elenco dei praticanti dell’Albo dei giornalisti con effetto dal
1°.7.2002, non potesse sorgere alcun obbligo contributivo nei confronti
dell’INPGI a carico dell’azienda odierna intimata.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che la mancanza
dell’iscrizione del dipendente nell’Albo dei praticanti giornalisti comporta
la nullità del contratto di lavoro giornalistico, indipendentemente dalla
successiva retrodatazione dell’iscrizione stessa, con la conseguenza che,
pur conservando l’attività lavorativa svolta giuridica rilevanza ed
efficacia ex art. 2126 c.c., ed avendo dunque il lavoratore diritto al
trattamento economico e previdenziale per il periodo in cui il rapporto ha
avuto esecuzione, non sorge anche lo specifico obbligo contributivo
presso l’INPGI, il cui fondamento è originato dall’iscrizione all’Albo e non
solo dalla natura dell’attività svolta (Cass. n. 3385 del 2011, cui hanno
dato continuità Cass. nn. 4165 del 2011, 10976 del 2013 e 1256 del

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La Corte, in particolare, ha ritenuto che, anteriormente alla data di

2016). Ed essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio di
diritto, nessuna censura merita sul punto la sentenza impugnata.
Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta omessa motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte di merito escluso
l’obbligo di contribuzione anche per il periodo successivo al 25.2.2004,
in ragione della mancata prova della sussistenza in concreto delle

nonostante che il predetto dipendente fosse diventato giornalista
professionista fin dal 28.7.2004.
Il motivo è fondato.
Premesso al riguardo che, diversamente da quanto affermato da parte
controricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., la disciplina
applicabile ratione temponis è da rinvenirsi nel testo dell’art. 360 n. 5
c.p.c. risultante dalla modifica apportata dall’art. 2, d.lgs. n. 40/2006, e
anteriore alla novella di cui all’art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. con I. n.
134/2012, applicabile viceversa alle sentenze pubblicate a far data
dall11.9.2012 (Cass. nn. 26654 del 2014, 10693 del 2016), deve al
riguardo rilevarsi che la sentenza impugnata non ha minimamente
tenuto conto della circostanza, debitamente documentata dall’Istituto
ricorrente mediante la produzione allegata alla memoria di costituzione
in primo grado, che il dipendente Ugo Moretto risultava iscritto
nell’elenco dei professionisti dell’Albo dei giornalisti con decorrenza dal
28.7.2004 (cfr. delibera dell’Ordine dei giornalisti della Regione
Lombardia del 16.11.2004, ritualmente trascritta a pag. 16 del ricorso
per cassazione). E trattandosi di circostanza potenzialmente idonea a
radicare l’obbligo di assicurazione presso l’Istituto ricorrente quanto
meno a decorrere dalla data d’iscrizione e fino al compimento del
periodo oggetto di recupero, la censura va accolta e, cassata la sentenza
impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di
Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla
Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.

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condizioni per il valido espletamento del rapporto di praticantato,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.11.2017.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Enra D’Antonio
Luigi Cavallaro

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