Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5386 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5386 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 27864-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2014
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VINCI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA GIUSEPPE SACCONI 4-B, presso lo studio
dell’avvocato CICERONI VALENTINA, rappresentato e
difeso dall’avvocato GRILLO NICOLO’ giusta delega a
margine’;

Data pubblicazione: 07/03/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 65/2007 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 03/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del 2 ° e 3 ° motivo del ricorso,
rigetto del l°.

CHINDEMI;

R.G. 27864/2008

Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n.65/01/07, depositata il 3.10.2007,
confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 317/01/2005 che
annullava l’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2003, nei confronti di Vinci Francesco,
ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di accesso Inps in data 18.6.2003, per l’impiego di due
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.lgs 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c.
rilevando, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n. 130, il difetto di
giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici
finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in relazione all’art. 360, n. tre,
c.p.c., rilevando come la mancata istituzione dei libri paga e matricola comporti anche l’irrogazione
della sanzione ex art. 3, comma 3, D.L. 22/2/2002, n.12;
c) insufficiente motivazione su un fatto controverso concernente la data dell’inizio del rapporto di
lavoro, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è infondato.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del
2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie
relative a tutte le sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di
disposizioni non aventi natura fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 15846/2008).
Tuttavia la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale
– nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito
pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione,
sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35
1

lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori.

del 2006 e 395/2007, che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione
del giudice tributario e la natura tributaria del rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. S.U. 24 gennaio
2013, n. 1706; Cass. Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza
n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n.
26019 del 30/10/2008;
La questione sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni ex art. 3, comma
3,1.n. 73/2002 non è mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nei pregressi gradi di giudizio.
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione
qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
Va, quindi, escluso che una pronuncia di incostituzionalità della norma che regola il riparto di
giurisdizione possa incidere sul processo in corso.in quanto “se per effetto della non impugnazione
della questioni di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, si è
formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, la pronuncia di incostituzionalità
della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito non ha effetto su quel processo,
perché il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai precluso”.( Cass., S.U., 18 ottobre 2012, n.
17839

essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto

2. Anche il secondo motivo va disatteso.
La mancata esibizione dei libri paga e matricola non comporta di per se anche l’irrogazione della
sanzione ex art. 3, comma 3, D.L. 22/2/2002, n.12, essendo autonomamente sanzionabile ai sensi
del’art. 15 D.Igs 758/1994, ma non è alternativa ma cumulativa rispetto alla prima pur non
consentendo al datore di lavoro di provare, attraverso tale prova documentale l’effettiva data di
inizio del rapporto di lavoro, il cui onere è, in forza della sentenza della Corte Costituzionale Corte
Cost. 12.4.2005 n. 144 a carico del datore di lavoro.
Anche l’ultimo motivo è infondato, alla luce della sentenza della Corte Cost. 12.4.2005 n. 144 che
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3,
2

/

2gENTE DA litEMSTRAZIONE

Al SENSI DR. D.P.R. 264/1984
N. 131 TA}”. Al.L. 3. – N.5

MATERIA TRiBUTARIA
comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992, n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23
aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro
irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la
violazione.
La CTR ha motivato in ordine al momento effettivo iniziale del rapporto di lavoro irregolare
relativamente li-e—
ldivamente (ai due dipendenti, sia pure con riferimento alle dichiarazioni degli
stessi lavoratori, rilevando, ai fini dell’attendibilità delle loro affermazioni, che “(siamo in
presente la qualità e quantità del lavoro (gessatura in economia) che.. .non può superare i due giorni
lavorativi”
Trattasi di motivazione non illogica, idonea a supportare la valutazione del primo giudice,
incensurabile in sede di legittimità.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 23.1.2014

presenza di lavori edili in economia) tale presunzione, nella fattispecie, può essere superata tenendo

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